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AUTENTICHE DI SOTTOSCRIZIONE

AUTENTICHE DI SOTTOSCRIZIONE
Consiste nell’attestazione redatta dal pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.
 
I soggetti che possono autenticare una sottoscrizione sono: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
 

I funzionari comunali che operano negli Uffici Anagrafici del Comune di Bari svolgono il servizio di autentica di sottoscrizione esclusivamente nei seguenti casi:

  • Istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (contenenti stati, fatti o qualità personali), così come definite dall’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 soltanto se tali atti debbano essere presentati a soggetti privati o ad organi della pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (art. 21 D.P.R. 445/2000);
  • consenso scritto, da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro fra questi ed il minore da adottare (art. 31 c. 3 lett. c), legge 4 maggio 1983, n. 184);
  • atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271);
  • firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169);
  • atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223);
  • quietanze liberatorie in materia di assegni bancari (art. 8 della L. 15-12-1990 n. 386).

 

Pertanto, sono esclusi tutti quei documenti contenenti dichiarazioni aventi valore negoziale o che richiedono un impegno futuro o che comportino accettazione o rinuncia di incarico (quali ad es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, etc., deleghe, salvo quanto previsto da normative speciali o procure) o che, comunque, non rientrino nei casi sopra elencati.

 
N.B. con sentenza n. 19966 del 2013, la Sez. III della Corte di Cassazione ha stabilito che l’atto la cui sottoscrizione è stata autenticata da un funzionario non competente è nullo, per cui, di conseguenza, sono nulli tutti gli atti successivi basati su di esso. 
Si segnala, inoltre, che non si possono autenticare sottoscrizioni apposte in calce a documenti che non siano scritti in lingua italiana. Difatti, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua Ufficiale della Repubblica è l'italiano e, pertanto, l'eventuale documento presentato in lingua straniera dovrà essere munito anche di idonea traduzione
 
ATTI CHE NON NECESSITANO DI AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
 
Il succitato art. 21, c. 1, del D.P.R. 445/2000 dispone che l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita se tali istanze e dichiarazioni sono:
  • sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione;
  • sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
Se le istanze e le dichiarazioni, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione in tutte le pubbliche amministrazioni o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono inviate per via telematica, queste sono valide se: 
  • sono sottoscritte mediante firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata;
  • l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.
E’ bene ricordare che l’ articolo 38 del D.P.R. 445/2000 consente a tutti i dipendenti addetti al ricevimento di una pratica di autenticare la sottoscrizione, se non viene allegato il documento, ovviamente limitatamente alla pratica stessa. Se ci si rivolge quindi all’ASL piuttosto che all’Agenzia delle Entrate o all’INPS, l’impiegato che si occupa della nostra istanza può legalizzare la firma su quella specifica istanza, senza bisogno di incarichi particolari, in quanto già previsto del Legislatore e senza bisogno dell’ulteriore passaggio presso gli uffici comunali per l’autentica della sottoscrizione.
 
Colui che firma deve essere in grado di intendere e di volere ed in caso contrario o se trattasi di minori, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore esercente la potestà genitoriale, dal tutore, etc.. Nei casi di soggetti impossibilitati a firmare per motivi diversi (impedimenti fisici o analfabetismo), la dichiarazione è raccolta dal un pubblico ufficiale che attesta che la dichiarazione è stata a lui resa, facendo menzione della causa dell’impedimento a sottoscrivere. In caso di impedimento temporaneo la dichiarazione è resa, nell’interesse della persona impedita, dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza, da altro familiare, facendo menzione dell’esistenza dell’impedimento temporaneo.
Il servizio viene erogato presso la sede centrale in Largo Fraccacreta n. 1 e presso le sedi delegazionali di Carrassi - San Pasquale in via Luigi Pinto n. 3, Santo Spirito in Via Fiume n. 8 e Carbonara in via Geremia D'Erasmo n.3, esclusivamente su appuntamento. 

La prenotazione dell'appuntamento può essere effettuata in una delle seguenti modalità:

  1.  autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure,
  2. per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso le sedi URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, JapigiaSan Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari).
 
Nel giorno dell’appuntamento, la persona interessata deve presentarsi presso la sede dei servizi demografici, munita di documento di identità in corso di validità e di n.1 marca da bollo da € 16
pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro
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