Back

ATTIVITA' DI FOCHINO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E CESSAZIONE

ATTIVITA' DI FOCHINO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E CESSAZIONE
Il “fochino” è colui che effettua le seguenti attività:
  • disgelamento delle dinamiti;
  • confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
  • brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
  • eliminazione delle cariche inesplose.

Lo svolgimento dell’attività è soggetto al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di residenza.
L’autorizzazione ha validità triennale.
Il suo rinnovo deve essere richiesto dall’interessato almeno 60 giorni prima della scadenza.
La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune.

Requisiti morali per richiedere l’autorizzazione per l’esercizio del mestiere di fochino:
Chi richiede l’autorizzazione per l’esercizio del mestiere di fochino deve possedere i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” per l’esercizio dell’attività, nonché quelli previsti dagli artt. 11, 43, 92, 131 del T.U.LL.P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Requisiti professionali:
Occorre possedere:

  • il certificato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di fochino rilasciato dalla “Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili” ai sensi dell’art. 49 del R.D. n. 773/2931.
  • il certificato medico di idoneità fisica previsto dall’art. 35 del R.D. n. 773/1931 (certificato attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacita di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia).

 

Richiesta autorizzazione e rinnovo

La persona interessata deve presentare una richiesta in bollo allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP), utilizzando il modulo scaricabile in fondo alla presente scheda informativa.

La richiesta di autorizzazione e rinnovo può essere presentata in una delle seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it
  • a mano presso l’ufficio protocollo della Ripartizione Sviluppo Economico (Vedi orari nella sezione DOVE)

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE

  • n. 2 marche da bollo € 16,00 (una da apporre sulla richiesta e l'altra sull'autorizzazione);
  • copia documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di fochino rilasciato dalla Prefettura su parere della Commissione Tecnica Provinciale per gli Esplosivi;
  • certificato medico di idoneità all’attività di fochino attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia (art. 35 del TULPS e art. 9 della legge 110/75);
  • Originale Autorizzazione scaduta (solo in caso di rinnovo);
  • Copia del permesso di soggiorno in caso di cittadino straniero.

 

VALIDITA'

L’autorizzazione ha validità triennale. Il suo rinnovo deve essere richiesto dall’interessato almeno 60 giorni prima della scadenza.

 

Comunicazione di cessazione dell'attività

La persona interessata deve inviare una comunicazione in carta semplice allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP), utilizzando il modulo di cessazione scaricabile in fondo alla presente scheda informativa.

La comunicazione di cessazione 

può essere presentata in una delle seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it
  • a mano presso l’ufficio protocollo della Ripartizione Sviluppo Economico (vedi orari nella sezione DOVE)

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE

  • Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Originale Autorizzazione.
  • Copia del permesso di soggiorno in caso di cittadino straniero.
Per l'autorizzazione e il rinnovo n. 2 marche da bollo da € 16
  • art. 27 del D.P.R. 19/03/1956 n. 302;
  • art. 8, comma 3 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella Legge 31 luglio 2005, n. 155;
  • art. 9 della L. 18.04.1975 n. 110
  • art. 11, 43, 92, 131 del TULPS
  • art. 13 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
  • d. lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (Legge antimafia)