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CITTADINANZA ITALIANA ACQUISTO PER FILIAZIONE DISCENDENZA iure sanguinis

CITTADINANZA ITALIANA: ACQUISTO PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“iure sanguinis”)

Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza.

N.B. L'ufficio dello stato civile del Comune di Bari può esaminare solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone residenti nel Comune di Bari.

 

Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato.

La persona interessata, residente nel Comune di Bari, può presentare una domanda in bollo all'Ufficio Cittadinanza del Comune di Bari.

L’istanza deve essere redatta su apposito modulo scaricabile in calce alla presente nota informativa, soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00).

È necessario allegare in originale o in copia conforme tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme).

I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.
Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere
indicati tutti i luoghi di residenza (indirizzo e città) dell'avo e dei suoi discendenti.

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE

  • istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana (vedi modello allegato);
  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune taliano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda. Se la persona è nata nell’attuale Veneto (ad eccezione di alcuni Comuni del Bellunese), nella Provincia di Mantova o in quella di Udine (ad eccezione di alcuni Comuni della Valcanale) prima del 1 settembre 1871, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e legalizzato dall’Ordinario del luogo, cioè dal Vescovo competente per territorio. Nel caso di non cattolici, il certificato sarà rilasciato dall’autorità religiosa che deteneva i registri (esempio sinagoga per gli ebrei ecc.). N. B.: i certificati delle curie o delle cancellerie religiose o dei ministri di qualsiasi culto, se destinati ad uso civile, sono soggetti ad imposta di bollo di €. 16,00.
  • atto di morte dell'avo emigrato
  • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  • in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
  • Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

I singoli file (in formato pdf) devono, a loro volta, contenere nell'ordine: traduzione, verbale di asseverazione, atto originale (con eventuali legalizzazioni/dichiarazioni di conformità), apostille.

 

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ATTI DA PRESENTARE

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali sia sufficiente l'«apostille» oppure gli stessi siano esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille»comporta il rigetto dell’istanza.

Allo stesso modo, le traduzioni anche debbono essere integrali. In casi dubbi le traduzioni saranno fatte valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.

Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia; oppure - nel caso nel paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioé un pubblico ufficiale) - da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.

I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell’atto di nascita di  Mario Rossi , il padre è indicato come Giuseppe Rossi ma nell’atto di nascita del  padre è invece Giuseppe Rosso , non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall’ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell’autorità giudiziaria).

Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

 

PROCEDURA

E' necessaria la valutazione preventiva e sommaria della documentazione da inviare ad uno dei seguenti indirizzi:

  • P.E.C.:  statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it 
    oppure
  • email: g.piardi@comune.bari.it

Una volta esaminata, sarà fissato un appuntamento al quale l’interessato dovrà presentarsi personalmente con tutta la documentazione in originale. L’interessato potrà essere accompagnato da un interprete con nomina in carta semplice, con copia dei documenti di identità dell'interessato e dell'interprete.

 

  • € 16 per la marca da bollo da apporre sulla domanda.