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SEPARAZIONI E DIVORZI: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEPARAZIONI E DIVORZI: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La Legge n. 162/2014 prevede quale nuova modalità per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: 
  • la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art. 6)

 

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

La persona interessata ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa oppure di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Nel caso di accordo da inoltrare al Comune di Bari lo stesso potrà essere inviato via pec dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale sulla dichiarazione di conformità di quanto trasmesso all’originale, al seguente indirizzo: statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

GRATUITO

Decreto-Legge n.132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 

Legge n. 898/1970

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 17/12/2014 

Legge n. 55/2015