Contenuto Web A.I.R.E. – ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE A.I.R.E. – ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE Cosa L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.) Devono iscriversi all’A.I.R.E.: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Non devono iscriversi all’A.I.R.E.: le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. Come ISCRIZIONE La persona interessata deve rendere una dichiarazione all’ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. La dichiarazione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. In alternativa, la persona interessata può anche comunicare all' Ufficio Anagrafe il trasferimento alcuni giorni prima della partenza, ma per il perfezionamento della pratica è comunque necessaria la dichiarazione al Consolato. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. Per le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all’A.I.R.E. è consigliabile visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio. La decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. inizia: dalla data della comunicazione all'Ufficio Anagrafe del trasferimento, qualora venga fatta preventivamente; dalla data di arrivo al protocollo del Comune della comunicazione del Consolato dalla data della trascrizione dell'atto di nascita I cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) possono richiedere i seguenti certificati anagrafici e di stato civile: certificato di residenza estera; certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero); certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte; certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione); certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione); certificato plurimo di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione); certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione). Per i certificati di cittadinanza e stato libero con posizione aggiornata (e quindi non riferiti alla data di emigrazione) è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio. AGGIORNAMENTO L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino, il quale deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare: il trasferimento della propria residenza o abitazione; le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.); il rientro definitivo in Italia; la perdita della cittadinanza italiana. CANCELLAZIONE La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene: per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio; per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo; per perdita della cittadinanza italiana. 1073 Dove Costi Gratuito Norme Legge 27 ottobre 1988, n. 470 |
Contenuto Web PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO Le pubblicazioni di matrimonio annunciano formalmente il matrimonio che due persone vogliono contrarre e devono essere prenotate a cura degli interessati.<br /><br>Le pubblicazioni di matrimonio devono rimanere esposte all’Albo Pretorio online, consultabili anche&nbsp;presso la Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, e nei Comuni di residenza dei futuri coniugi, per almeno otto giorni.<br /><br>I futuri sposi devono essere maggiorenni e uno di essi deve essere residente nel Comune di Bari. Se gli sposi hanno un’età compresa tra i 16 e i 18 anni occorre l’autorizzazione del giudice tutelare; se minori di 16 anni non possono contrarre matrimonio.<br /><br>Sia nel caso di matrimonio civile che nel caso di matrimonio religioso, i futuri sposi devono recarsi presso l’Ufficio Pubblicazioni dello Stato Civile del Comune di Bari per rilasciare una dichiarazione scritta (il modulo è disponibile presso il suddetto ufficio). Il servizio è attivo nella sede centrale in Largo Fraccacreta e&nbsp;presso le delegazioni di Carbonara, Ceglie, Loseto, Palese, S. Spirito, Torre a Mare, Carrassi-S.Pasquale e Libertà.<br /><br>Se uno dei futuri sposi è cittadino straniero e non comprende la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete. |
Contenuto Web ANZIANI: PROGETTO “SCIAM! SPAZIO COMUNE INVECCHIAMENTO ATTIVO MULTIDIMENSIONALE” - EMPORIO SOCIALE E SERVIZIO DI PREVENZIONE SOCIOSANITARIA PER LA TERZA ETÀ ANZIANI: PROGETTO “SCIAM! SPAZIO COMUNE INVECCHIAMENTO ATTIVO MULTIDIMENSIONALE” - EMPORIO SOCIALE E SERVIZIO DI PREVENZIONE SOCIOSANITARIA PER LA TERZA ETÀ Cosa Il progetto prevede percorsi di prevenzione e contrasto alle povertà socio-sanitarie e accesso alle cure attraverso giornate di sensibilizzazione e visite specialistiche gratuite. Sono previste le seguenti attività: Sportello di front-office Ascolto del bisogno dei cittadini anziani e compilazione della scheda di accesso. Giornate di sensibilizzazione (ogni primo lunedì del mese) Prevenzione delle truffe, digitalizzazione, il problema delle cadute dell’anziano; Invecchiamento attivo, stile di vita sano, prevenzione Alzheimer e Parkinson. Screening gratuiti calendarizzati (ogni primo venerdì del mese) Ortottico, nutrizionistico, osteopatico, fisiatrico, udito, Alzheimer e Parkinson, diabete. Laboratori benessere Attività di riciclo creativo (martedì ore 9-12); Teatro terapia (martedì ore 15-18); Movimento e respirazione. Servizio di pubblicità e informazione itinerante (ogni primo venerdì del mese) Attraverso mezzo itinerante attrezzato con dispositivi di telemedicina e prevenzione sanitaria disponibili nei 5 Municipi e presso Piazza Prefettura per raccogliere richieste e fissare appuntamenti. Hub con beni una tantum di prima necessità, di farmaci e di ausili Raccolta e donazione in collaborazione con il Banco Alimentare e con l’Emporio pubblico della salute (presso la sede). Il progetto è gestito dalla Cooperativa Aliante con sede in via Calefati, 245, Bari A CHI SI RIVOLGE Cittadini anziani italiani e stranieri, della città di Bari, che abbiano compiuto i 65 anni d’età. Come COME RICHIEDERE INFORMAZIONI La persona interessata può richiedere informazioni contattando il numero di telefono unico del Welfare 080.5777777 oppure il numero del Municipio di riferimento indicato nella sezione DOVE. In alternativa è possibile contattare direttamente il Servizio: al numero 080 5796473 scrivendo una email all’indirizzo progettosciam@gmail.com recandosi presso la sede della Coop. Aliante in Via Calefati 245, Bari. COME ACCEDERE AL SERVIZIO la persona interessata potrà accedere al servzio: in modo diretto per screening gratuiti, laboratori, ecc., su segnalazione dei Servizi Sociali per la richiesta di beni una tantum di prima necessità, di farmaci e di ausili. Per ciascun cittadino sarà realizzata una scheda di accesso cui seguirà l’ascolto e la rilevazione dei bisogni al fine di attivare i servizi richiesti. Il centro è aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12 con operatori addetti al front-office; le istanze pervenute confluiranno in un database per l’incrocio tra domanda e offerta. Richieste di beni una tantum di prima necessità, di farmaci e di ausili Si accede su segnalazione del Servizio Sociale Professionale del Municipio di residenza e della Ripartizione Servizi alla Persona, previo appuntamento telefonico, presso gli sportelli di Segretariato Sociale (vedi sezione DOVE). 8792|8765|8812|8819|8824 Dove |
Contenuto Web DENUNCIA SINISTRI INFORMAZIONI E MODULISTICA <p>Nel caso in cui un cittadino ritenga di aver subito dei danni materiali o fisici la cui causa sia ipoteticamente ascrivibile al Comune di Bari, può presentare denuncia del sinistro e formulare le proprie richieste. In caso di sinistro si dovrebbe, tra l’altro, chiedere l’intervento della Polizia Municipale, la quale, effettuato il sopralluogo, redige un verbale che serve per istruire la pratica di indennizzo.</p> |
Contenuto Web ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: VIDIMAZIONE REGISTRI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: VIDIMAZIONE REGISTRI Cosa Le organizzazioni di volontariato devono tenere il Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Come L’Associazione di volontariato interessata deve presentare la richiesta di vidimazione dei registri sottoscritta dal Legale Rappresentante e consegnare, previo appuntamento, il Registro da bollare all’ufficio del Segretario Generale del Comune. E' possibile contattare l'ufficio per fissare l'appuntamento attraverso i recapiti indicati nella sezione "DOVE". DOCUMENTI DA ALLEGARE Registro da vidimare (ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente/ sulla copertina deve essere riportata la denominazione dell’Associazione, la sede legale, il codice fiscale ed il tipo di registro/ non devono essere presenti fogli sciolti) Copia dello Statuto Copia dell’atto costitutivo 502 Dove Costi Gratuito Norme D.M. 14.2.1992 D.M. 16.11.1992 |
Contenuto Web ISCRIZIONE ANAGRAFICA TEMPORANEA La persona che dimora "temporaneamente" nel Comune di Bari da almeno 4 mesi (per motivi di studio, lavoro, salute, etc.) ed intende conservare la residenza nel Comune di provenienza, può chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Temporanea per sé e per gli eventuali componenti il proprio nucleo familiare.Al cittadino temporaneamente residente nel Comune di Bari può essere rilasciata esclusivamente la carta d'identità, qualora ne faccia richiesta. |
Contenuto Web DECESSO: AUTORIZZAZIONE ALLA TRASLAZIONE DI SALMA O RESTI MORTALI DECESSO: AUTORIZZAZIONE ALLA TRASLAZIONE DI SALMA O RESTI MORTALI Servizio online Cosa I parenti del defunto che devono trasferire una salma o i resti mortali da un loculo a un altro, o da una cappella a un loculo, e viceversa, devono chiedere l’autorizzazione. L’art. 4 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede che i familiari del defunto possano disporre della destinazione e della sepoltura della salma o dei resti mortali del congiunto, in base all’ordine seguente: coniuge, convivente al momento del decesso, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado o eredi istituiti. Se il coniuge passa a seconde nozze, decade la sua priorità rispetto agli altri parenti. Come La persona interessata deve recarsi presso la necropoli ove è ubicata la salma per ottenere l’istanza di esumazione/estumulazione da presentare alla Ripartizione Patrimonio o all’Arciconfraternita per l’apposizione del timbro di autorizzazione alla tumulazione di resti mortali. L’istanza, corredata del relativo pagamento (vedi sezione COSTI) e di marca da bollo da € 16, deve essere presentata alla direzione del Cimitero Monumentale- Necropoli di Bari. In caso di traslazione straordinaria di salma o resti mortali, prima della consegna dell’istanza alla Direzione Cimiteriale, sarà necessario provvedere all’apposizione del timbro di autorizzazione ASL oltre al pagamento dei rispettivi oneri. 1021|1022|1023|1024|1025|1026|1027|11023 Dove Costi n.1 marca da bollo da €16,00 per istanza Le tariffe per le spese di esumazione sono variabili. Consulta la Tabella delle Tariffe Per effettuare il versamento la persona interessata si deve collegare alla piattaforma MyPay e procedere in una delle seguenti modalità: Se in possesso di Identificativo Univoco di Versamento (codice IUV) fornito dall’ufficio competente, compilare la sezione “Avviso di Pagamento” con il proprio codice IUV e con tutti i campi obbligatori contrassegnati da asterisco; Se NON si è in possesso del codice IUV, selezionare il tipo di pagamento che si vuole effettuare dall’elenco in basso, nella sezione “Altre tipologie di pagamento”, e compilare tutti i campi obbligatori contrassegnati da asterisco. In entrambi i casi, al termine della procedura, il sistema invierà una email contenente il link per procedere con il pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino. Tempi L’autorizzazione viene rilasciata immediatamente. Norme Regolamento Polizia Mortuaria Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990. Allegati Decesso: modulo unico richiesta servizi cimiteriali Tabella tariffe servizi cimiteriali |
Contenuto Web MINORI: CASA DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA’ MINORI: CASA DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA’ Cosa La Casa della Cittadinanza attiva e della Legalità è un presidio di legalità e di contrasto alle povertà educative per tutta l’area metropolitana di Bari. Le attività, in accordo ai servizi di giustizia minorile, hanno i seguenti obiettivi e contenuti specifici: favorire il recupero socio-educativo e relazionale dei minori/giovani sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, riducendone il rischio di recidiva, attraverso laboratori socio-educativi, tecnico-espressivi, formativi e sportivi (attivazione di “officine della legalità”, es: ciclofficina, laboratori nautico, teatro sociale e band giovanili, seminari e presentazione libri, public del bites, attività sportive di squadra e finalizzate a disciplinare e indirizzare la forza l’energia fisica ecc), gruppi di mutuo aiuto tra famiglie e ragazzi del circuito penale; realizzare percorsi individualizzati di percorsi di cittadinanza attiva ( es: cura di beni pubblici, attività di sostegno alla popolazione per emergenza covid, sostegno alla terza età e all’infanzia ecc.); recupero, bilancio ed orientamento delle competenze, reinserimento sociolavorativo dei minori/giovani ed esperienze pre-professionalizzanti (es: legate al tema del mare e del sostegno ai più fragili) anche finalizzati a creare start up di impresa; esperienze di educazione attraverso la peer education e laboratori intergenerazionale con il territorio cittadino con il coinvolgimento di gruppi giovani e/o gruppi di anziani al fine di favorire esperienze di welfare di comunità e promuovere spazi aperti alla città (es: biblioteche sociali, informa giovani, laboratori di costruzione arredi urbani, ecc.); promozione di eventi e percorsi di sensibilizzazione per adulti e minori per la prevenzione e l’educazione alla legalità (es: contrasto al cyberbullismo, bullismo, educazione alla sessualità consapevole ecc.). A CHI SI RIVOLGE La Casa della Cittadinanza attiva e della Legalità è rivolta principalmente a minori/giovani italiani e/o stranieri (solo se in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità) residenti nel territorio Comunale, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, sottoposti a provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale per i Minorenni in sede civile e/o penale e segnalati dal C.G.M. e dai Servizi Sociali Territoriali. Come La persona interessata può richiedere informazioni in una delle seguenti modalità: Chiamando il numero di telefono unico del Welfare 0805777777 o il numero del Segretariato sociale del Municipio di riferimento Chiamando il servizio al numero 080.462.14.87 - 345 3892036 (CSF San Girolamo, Fesca, Marconi e San Cataldo) Inviando una e-mail all’indirizzo csf.sangirolamo@fgp2.it Scrivendo sulla pagina Facebook: “Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della legalità” COME ACCEDERE Si accede su segnalazione del C.G.M. e dei dai Servizi Sociali territoriali. Sede del servizio: La Casa della Cittadinanza attiva e della Legalità si trova presso il Centro Servizi per le Famiglie di San Girolamo, Fesca, Marconi e San Cataldo presso il Lungomare IX Maggio 78. |
Contenuto Web ADULTI IN DIFFICOLTÀ’ ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI PERSONE SENZA DIMORA E SENZA TETTO ADULTI IN DIFFICOLTÀ’ ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI PERSONE SENZA DIMORA E SENZA TETTO Cosa L’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio permette al cittadino senza dimora o senza tetto la possibilità di iscriversi nell’anagrafe del Comune dove stabilmente si trova, garantendogli così il diritto ad accedere ad ulteriori diritti individuali, tra cui quello alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali. Qualora il senza dimora (o anche il senza tetto) sia assistito da enti assistenziali pubblici o privati (es. associazioni di volontariato, servizi sociali del Comune, comunità religiose, etc.), il domicilio potrebbe coincidere con la sede della struttura assistenziale di riferimento. In taluni casi, più frequenti per le persone senza tetto, il domicilio potrebbe coincidere con luoghi che coinvolgano la sfera giuridica di altri soggetti (ad esempio portico del palazzo sotto il quale la persona passa abitualmente la notte, bar presso il quale consuma i pasti, eccetera), solo se c'è il consenso alla domiciliazione da parte di tutte le persone interessate. In ogni caso vige l’obbligo, per il cittadino che intende richiedere l’iscrizione anagrafica di questo tipo, di sottoscrivere e presentare all’ufficio anagrafe la richiesta di iscrizione anagrafica come senza dimora, in ottemperanza ai dettami previsti dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, presentando una formale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale elegge il proprio domicilio indicando tutti gli elementi utili all’accertamento della veridicità della dichiarazione resa. Inoltre si dispone che, in caso di elezione di domicilio presso associazioni di volontariato, parrocchie, mense, o enti che hanno in appalto o che sono sovvenzionati dal Comune di Bari per l’erogazione dei servizi pubblici a ciclo diurno o a sportello, i soggetti che intendono acconsentire a tale domiciliazione (legale rappresentante della struttura o suo delegato, etc.), dovranno osservare, pedissequamente, ai fini dell’accettazione medesima, le regole indicate nel disciplinare fornito dall’Amministrazione comunale. A CHI SI RIVOLGE Persone senza dimora e senza tetto. Come Al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19 e di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli utenti, la Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici comunica che, fino a diverso avviso, le comunicazioni potranno essere trasmesse, seguendo le istruzioni indicate nelle presente scheda informativa, esclusivamente in una delle seguenti modalità: pec: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it oppure email: ufficio.dichiarazioniresidenza@comune.bari.it Raccomandata a/r da inviare a: Comune di Bari - Ufficio dichiarazioni di residenza, corso Vittorio Veneto n. 4, 70122 – Bari. Attraverso il portale egov.comune.bari.it Per supporto nella compilazione e presentazione della richiesta è possibile avvalersi dello sportello presente presso il centro “Area 51”, ubicato in Corso Italia 81. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Modulo per la dichiarazione di residenza cittadini senza fissa dimora Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale in corso di validità del richiedente. per i cittadini extracomunitari vedi elenco documenti Allegato A per cittadini stranieri comunitari vedi elenco documenti Allegato B 1075|1074 Dove Costi Gratuito Allegati Modulo per la dichiarazione di residenza cittadini senza fissa dimora Elenco documenti - Allegato B per stranieri comunitari |
Contenuto Web CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE (IRREPERIBILITA’ O EMIGRAZIONE ALL’ESTERO) CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE (IRREPERIBILITA’ O EMIGRAZIONE ALL’ESTERO) Cosa È il procedimento diretto alla cancellazione dai registri anagrafici di una persona, per irreperibilità accertata o per emigrazione all’estero (solo per cittadini stranieri), a seguito di dichiarazione di parte (del diretto interessato o di una terza persona) o d’ufficio. Come La persona interessata deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) in cui siano indicate le generalità della persona da cancellare e la data a partire dalla quale tale persona risulta assente dal proprio domicilio. N.B. È possibile utilizzare la modulistica scaricabile in fondo a questa scheda informativa. La dichiarazione compilata, sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento può essere inviate via pec, via e-mail o per posta raccomandata: ai recapiti indicati alla voce “Dove”. N.B: La documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato pdf da allegare alla mail. Non saranno accettate mail con allegati documenti illeggibili, con più di un allegato o con allegati files di altro formato (es. jpeg, tiff, bmp, etc.); Per ulteriori informazioni è consigliabile contattare l’URP DOCUMENTI DA ALLEGARE copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 11677 Dove Costi Gratuito Tempi Cancellazioni per irreperibilità: 365 giorni dalla presentazione della dichiarazione; Cancellazioni per emigrazione all’estero (solo cittadini stranieri): 60 giorni. Norme Legge 1228/1954; D.P.R. 223/1989. Allegati Modulo per la dichiarazione di irreperibilità Modulo per la dichiarazione di emigrazione all’estero (solo per cittadini stranieri) Modulo per la dichiarazione di emigrazione all’estero di terzi (solo per cittadini stranieri) |
Contenuto Web RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE (SOLO CITTADINI EXTRACOMUNITARI) RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE (SOLO CITTADINI EXTRACOMUNITARI) Cosa I cittadini stranieri non comunitari iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di rendere la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno corredata dal permesso medesimo. N.B.: Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta la cancellazione dall’anagrafe. Come La persona interessata deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) in cui siano indicate le generalità proprie ed eventualmente degli altri componenti il nucleo familiare che hanno rinnovato il permesso di soggiorno e l’indirizzo di residenza. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal dichiarante, anche da ogni altro componente maggiorenne del nucleo familiare. N.B.: È possibile utilizzare la modulistica scaricabile in fondo a questa scheda informativa. Tali dichiarazioni possono essere presentate esclusivamente via pec, via e-mail o per posta raccomandata: la dichiarazione compilata, sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento può essere inoltrata ai recapiti indicati alla voce “Dove”. N.B: La documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato pdf da allegare alla mail. Non saranno accettate mail con allegati documenti illeggibili, con più di un allegato o con allegati files di altro formato (es. jpeg, tiff, bmp, etc.); Per ulteriori informazioni è consigliabile contattare l’URP. DOCUMENTI DA ALLEGARE copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e di ogni altro componente maggiorenne del nucleo familiare; copia del permesso di soggiorno del dichiarante e di ogni altro componente del nucleo familiare. 11677 Dove Costi Gratuito Tempi Comunicazione del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale: entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno Cancellazioni per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale: 210 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno. Norme Legge 1228/1954; D.P.R. 223/1989. Allegati Modulo per il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale |
Contenuto Web ATTESTATO DI NASCITA <p>È il documento che viene rilasciato a tutte quelle persone residenti nel Comune di Bari che sono nate in altro Comune. Questo documento viene redatto sulla base dei dati anagrafici e non su quelli relativi allo stato civile.<br>Può essere sostituito dall’autocertificazione.</p><br /><p>&nbsp;</p> |
Contenuto Web SERVIZIO DI LEVA FOGLIO DI CONGEDO <p>I fogli di congedo vengono rilasciati ai cittadini, che hanno espletato la ferma volontaria, dalla caserma dove hanno effettuato il servizio militare.</p><br /><p>Esistono due tipi di fogli di congedo:</p><br /><ul><br /> <li>Illimitato: viene rilasciato ai giovani che hanno portato a termine il servizio di leva;</li><br /> <li>Assoluto: viene rilasciato ai giovani per i quali sono subentrate condizioni di inabilità durante il servizio di leva.</li><br /></ul><br /><p>Il foglio di congedo, per essere valido, deve essere firmato dal Sindaco del Comune di residenza.</p> |
Contenuto Web ASILO NIDO COMUNALE ISCRIZIONE E PAGAMENTO <p><span>Il nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e concorre con le famiglie a favorire ed incentivare la crescita emotiva, cognitiva e sociale del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo.&nbsp;</span></p><br /><p>Il nido, nel quadro di una politica per la prima infanzia, si pone a tutela del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.<br>All’interno di ogni nido viene individuata una proposta formativa che si articola nei seguenti punti:</p><br /><ul><br /> <li>formare il pensiero del bambino nei suoi diversi aspetti: creatività, intuizione, progettazione;</li><br /> <li>insegnare al bambino ad “imparare”;</li><br /> <li>potenziare le capacità peculiari di ciascun bambino;</li><br /> <li>educare alla comprensione ed al rispetto delle regole;</li><br /> <li>aiutare il bambino nella progressiva conquista della propria autonomia;</li><br /> <li>promuovere la crescita e la valorizzazione della persona;</li><br /> <li>valorizzare le diversità etniche in quanto patrimonio culturale di ognuno.</li><br /></ul><br /><p>&nbsp;</p> |
Contenuto Web CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA È il certificato che attesta le variazioni degli indirizzi, nell’ambito del territorio comunale, di tutte le abitazioni occupate dalla persona interessata.<br /><br>Tale certificazione può essere riferita anche alla data di eventuale emigrazione o decesso della persona interessata.<br /><br>Il certificato storico di residenza può essere sostituito dall’autocertificazione. |
Contenuto Web CERTIFICATO CONTESTUALE CERTIFICATO CONTESTUALE Cosa È il certificato che attesta e riunisce in un unico certificato informazioni anagrafiche diverse tra loro (stato di famiglia, cittadinanza, residenza). Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000. I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato. Come La richiesta del certificato si effettua direttamente allo sportello, esclusivamente su appuntamento. La persona interessare può prenotare in una delle seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari). N.B. Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto. Il pagamento del certificato avverrà direttamente presso lo sportello (vedi sezione COSTI). ► ► In alternativa, la persona interessata, senza recarsi allo sportello comunale, può visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo con l'identità digitale (SPID/CIE) ad uno dei seguenti portali: comunale: https://egov.comune.bari.it/ Anagrafe Nazionale (ANPR) del Ministero dell'Interno: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/ Se l’interessato è impossibilitato a recarsi, personalmente o tramite delegato, direttamente presso gli sportelli, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, in tal caso dovrà necessariamente compilare l’istanza su apposito modulo, scaricabile a questo link, da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo pec: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (Tale indirizzo è abilitato a ricevere sia mail che pec) Alla richiesta si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, unitamente alla ricevuta di pagamento (vedi sezione COSTI) N.B. Eventuali solleciti pervenuti prima del 20° giorno lavorativo non saranno presi in considerazione. VALIDITA' 6 mesi dalla data del rilascio. NOTA BENE: Ai sensi della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.). Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad accettare dai cittadini e, pertanto, a richiedere loro, in sostituzione dei certificati anagrafici, l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. Gli Ufficiali Comunali di Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno essere rilasciati certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni. AVVOCATI Per gli avvocati è disponibile il servizio che consente di richiedere e ottenere certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale direttamente online dal portale ANPR Dall' 11 dicembre 2023, gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale possono accedere, tramite SPID, CIE o CNS, ad un area dedicata del portale ANPR - sezione "Area tecnica", "Certificati per avvocati" (https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati) e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere i certificati anagrafici. I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo. Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica (consulta la guida operativa) Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli avvocati al momento della richiesta. 1080|1087|1094|1093|1086|1095|1089 Dove Costi I certificati anagrafici sono rilasciati esclusivamente in bollo a cui si aggiungono i costi dei diritti di segreteria e rimborso stampati, come di seguito indicato: imposta di bollo €. 16,00; con soppressione dei diritti di segreteria e rimborso stampati, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 620/2021 CASI DI ESENZIONE In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l’esenzione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico. Di seguito, si riportano alcuni dei principali casi di esenzione, relativi ai certificati anagrafici, previsti dalle norme vigenti: Uso Riferimento normativo Imposto di bollo Diritti di segreteria Processuale (certificati da produrre nel procedimento) Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Circ. Ag. Entrate n. 70/E del 14/08/2002 Adozione, affidamento, tutela e affiliazione di minori DPR 642/72 Tab. All. B art. 13 ESENTE ESENTE L. 184/83 art. 82 Interdizione, inabilitazione amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento) DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 13 Finanziamenti al medio e lungo termine (durata superiore ai 18 mesi) già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione DPR 601/73 art. 15 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) Legge 74/87 art. 19 ESENTE ESENTE Notifica di atti giudiziari Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Ris. Ag. Entrate n. 24/E del 18/04/2016 Gratuito patrocinio: estremi del decreto di ammissione D.P.R. 115/2002 art. 18 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Liquidazione e pagamento delle pensioni estere DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 9 NOTA BENE: l’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli, per fini diversi da quelli indicati sul certificato, equivale a evasione fiscale e comporta la responsabilità del richiedente, consistente nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalle legge. MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità: 1. Attraverso i Servizi PagoPA Per effettuare il versamento la persona interessata si deve collegare al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionare dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento: Certificati rilasciati con bollo Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, iserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE" Al termine della procedura sarà possibile pagare: direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA oppure presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA. In entrambi i casi il sistema invierà una email contenente la ricevuta dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino. 2. Direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS Tempi Richiesta effettuata presso lo sportello: rilascio immediato Richiesta trasmessa a mezzo mail: entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza Norme Legge n. 183/2011 D.P.R. 445/2000 D.P.R. 642/72 Allegati Modulo richiesta certificazione anagrafica via email Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione multipla |
Contenuto Web CERTIFICATO CUMULATIVO CERTIFICATO CUMULATIVO Cosa È il certificato che attesta e riunisce in un unico certificato informazioni anagrafiche diverse tra loro (residenza, cittadinanza, stato libero). Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000. I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato. Come La richiesta del certificato si effettua direttamente allo sportello, esclusivamente su appuntamento. La persona interessare può prenotare in una delle seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari). N.B. Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto. Il pagamento del certificato avverrà direttamente presso lo sportello (vedi sezione COSTI). ► ►In alternativa, la persona interessata, senza recarsi allo sportello comunale, può visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo con l'identità digitale (SPID/CIE) ad uno dei seguenti portali: comunale: https://egov.comune.bari.it/ Anagrafe Nazionale (ANPR) del Ministero dell'Interno: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/ Se l’interessato è impossibilitato a recarsi, personalmente o tramite delegato, direttamente presso gli sportelli, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, in tal caso dovrà necessariamente compilare l’istanza su apposito modulo, scaricabile a questo link, da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo pec: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (Tale indirizzo è abilitato a ricevere sia mail che pec) Alla richiesta si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, unitamente alla ricevuta di pagamento (vedi sezione COSTI) N.B. Eventuali solleciti pervenuti prima del 20° giorno lavorativo non saranno presi in considerazione. VALIDITA' 6 mesi dalla data del rilascio. NOTA BENE: Ai sensi della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.). Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad accettare dai cittadini e, pertanto, a richiedere loro, in sostituzione dei certificati anagrafici, l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. Gli Ufficiali Comunali di Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno essere rilasciati certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni. AVVOCATI Per gli avvocati è disponibile il servizio che consente di richiedere e ottenere certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale direttamente online dal portale ANPR Dall' 11 dicembre 2023, gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale possono accedere, tramite SPID, CIE o CNS, ad un area dedicata del portale ANPR - sezione "Area tecnica", "Certificati per avvocati" (https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati) e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere i certificati anagrafici. I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo. Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica (consulta la guida operativa) Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli avvocati al momento della richiesta. 1080|1087|1094|1086|1095|1093|1089 Dove Costi I certificati anagrafici sono rilasciati esclusivamente in bollo a cui si aggiungono i costi dei diritti di segreteria e rimborso stampati, come di seguito indicato: imposta di bollo €. 16,00; con soppressione dei diritti di segreteria e rimborso stampati, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 620/2021 CASI DI ESENZIONE In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l’esenzione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico. Di seguito, si riportano alcuni dei principali casi di esenzione, relativi ai certificati anagrafici, previsti dalle norme vigenti: Uso Riferimento normativo Imposto di bollo Diritti di segreteria Processuale (certificati da produrre nel procedimento) Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Circ. Ag. Entrate n. 70/E del 14/08/2002 Adozione, affidamento, tutela e affiliazione di minori DPR 642/72 Tab. All. B art. 13 ESENTE ESENTE L. 184/83 art. 82 Interdizione, inabilitazione amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento) DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 13 Finanziamenti al medio e lungo termine (durata superiore ai 18 mesi) già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione DPR 601/73 art. 15 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) Legge 74/87 art. 19 ESENTE ESENTE Notifica di atti giudiziari Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Ris. Ag. Entrate n. 24/E del 18/04/2016 Gratuito patrocinio: estremi del decreto di ammissione D.P.R. 115/2002 art. 18 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Liquidazione e pagamento delle pensioni estere DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 9 NOTA BENE: l’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli, per fini diversi da quelli indicati sul certificato, equivale a evasione fiscale e comporta la responsabilità del richiedente, consistente nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalle legge. MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità: 1. Attraverso i Servizi PagoPA Per effettuare il versamento la persona interessata si deve collegare al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionare dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento: Certificati rilasciati con bollo Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, iserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE" Al termine della procedura sarà possibile pagare: direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA oppure presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA. In entrambi i casi il sistema invierà una email contenente la ricevuta dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino. 2. Direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS Tempi Richiesta effettuata presso lo sportello: rilascio immediato Richiesta trasmessa a mezzo mail: entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza Norme Legge n. 183/2011 D.P.R. 445/2000 D.P.R. 642/72 Allegati Modulo richiesta certificazione anagrafica via email Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione multipla |
Contenuto Web CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA È il documento che certifica che la persona a cui è intestato è vivente alla data del rilascio dello stesso. In genere serve per la riscossione della pensione, per le assicurazioni sulla vita, per delegare altra persona alla riscossione della pensione, etc.<br /><br>Tale documento può essere sostituito dall’autocertificazione. |
Contenuto Web CERTIFICATO DI RESIDENZA È il certificato che attesta l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione del Comune di Bari.<br /><br>Questo certificato può essere sostituito dall’autocertificazione. |
Contenuto Web CERTIFICATO DI STATO LIBERO È il certificato che attesta la condizione di celibe, nubile, divorziato/a, vedovo/a.<br /><br>Tale certificato può essere sostituito dall’autocertificazione. |
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