Contenuto Web CERTIFICATO CUMULATIVO CERTIFICATO CUMULATIVO Cosa È il certificato che attesta e riunisce in un unico certificato informazioni anagrafiche diverse tra loro (residenza, cittadinanza, stato libero). Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000. I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato. Come La richiesta del certificato si effettua direttamente allo sportello, esclusivamente su appuntamento. La persona interessare può prenotare in una delle seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari). N.B. Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto. Il pagamento del certificato avverrà direttamente presso lo sportello (vedi sezione COSTI). ► ►In alternativa, la persona interessata, senza recarsi allo sportello comunale, può visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo con l'identità digitale (SPID/CIE) ad uno dei seguenti portali: comunale: https://egov.comune.bari.it/ Anagrafe Nazionale (ANPR) del Ministero dell'Interno: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/ Se l’interessato è impossibilitato a recarsi, personalmente o tramite delegato, direttamente presso gli sportelli, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, in tal caso dovrà necessariamente compilare l’istanza su apposito modulo, scaricabile a questo link, da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo pec: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (Tale indirizzo è abilitato a ricevere sia mail che pec) Alla richiesta si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, unitamente alla ricevuta di pagamento (vedi sezione COSTI) N.B. Eventuali solleciti pervenuti prima del 20° giorno lavorativo non saranno presi in considerazione. VALIDITA' 6 mesi dalla data del rilascio. NOTA BENE: Ai sensi della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.). Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad accettare dai cittadini e, pertanto, a richiedere loro, in sostituzione dei certificati anagrafici, l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. Gli Ufficiali Comunali di Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno essere rilasciati certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni. AVVOCATI Per gli avvocati è disponibile il servizio che consente di richiedere e ottenere certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale direttamente online dal portale ANPR Dall' 11 dicembre 2023, gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale possono accedere, tramite SPID, CIE o CNS, ad un area dedicata del portale ANPR - sezione "Area tecnica", "Certificati per avvocati" (https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati) e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere i certificati anagrafici. I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo. Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica (consulta la guida operativa) Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli avvocati al momento della richiesta. 1080|1087|1094|1086|1095|1093|1089 Dove Costi I certificati anagrafici sono rilasciati esclusivamente in bollo a cui si aggiungono i costi dei diritti di segreteria e rimborso stampati, come di seguito indicato: imposta di bollo €. 16,00; con soppressione dei diritti di segreteria e rimborso stampati, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 620/2021 CASI DI ESENZIONE In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l’esenzione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico. Di seguito, si riportano alcuni dei principali casi di esenzione, relativi ai certificati anagrafici, previsti dalle norme vigenti: Uso Riferimento normativo Imposto di bollo Diritti di segreteria Processuale (certificati da produrre nel procedimento) Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Circ. Ag. Entrate n. 70/E del 14/08/2002 Adozione, affidamento, tutela e affiliazione di minori DPR 642/72 Tab. All. B art. 13 ESENTE ESENTE L. 184/83 art. 82 Interdizione, inabilitazione amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento) DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 13 Finanziamenti al medio e lungo termine (durata superiore ai 18 mesi) già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione DPR 601/73 art. 15 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) Legge 74/87 art. 19 ESENTE ESENTE Notifica di atti giudiziari Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Ris. Ag. Entrate n. 24/E del 18/04/2016 Gratuito patrocinio: estremi del decreto di ammissione D.P.R. 115/2002 art. 18 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Liquidazione e pagamento delle pensioni estere DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 9 NOTA BENE: l’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli, per fini diversi da quelli indicati sul certificato, equivale a evasione fiscale e comporta la responsabilità del richiedente, consistente nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalle legge. MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità: 1. Attraverso i Servizi PagoPA Per effettuare il versamento la persona interessata si deve collegare al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionare dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento: Certificati rilasciati con bollo Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, iserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE" Al termine della procedura sarà possibile pagare: direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA oppure presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA. In entrambi i casi il sistema invierà una email contenente la ricevuta dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino. 2. Direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS Tempi Richiesta effettuata presso lo sportello: rilascio immediato Richiesta trasmessa a mezzo mail: entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza Norme Legge n. 183/2011 D.P.R. 445/2000 D.P.R. 642/72 Allegati Modulo richiesta certificazione anagrafica via email Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione multipla |
Contenuto Web PASSO CARRABILE: RILASCIO CONCESSIONE, CONTRASSEGNO E PAGAMENTO <p>La persona interessata all’apertura di un passo carrabile, su una strada pubblica per accedere ad una proprietà privata, deve effettuare un’apposita richiesta di concessione di occupazione del suolo pubblico.<br>Per ottenere la concessione del suolo e la conseguente autorizzazione alla modifica del marciapiede necessaria alla realizzazione del passo carrabile, i locali e/o area privata cui&nbsp; accedere, oltre al rispetto dell’art. 22 del Codice della strada ed art. 46 del Regolamento di attuazione del codice della strada, devono rispondere alle seguenti indispensabili condizioni:</p><br /><ul><br /> <li>Per i fabbricati non soggetti all’applicazione dell’art.41 sexies della L.17.08.1942 n. 1150 s.m.i., il relativo ambiente deve avere una superficie utile di almeno 25 mq, la quale deve essere idonea, per la sua conformazione planimetrica, a contenere razionalmente almeno due autovetture di media cilindrata;</li><br /> <li>Per i fabbricati soggetti all’applicazione del suddetto art.41 sexies, la concessione di suolo pubblico per passo carrabile è insita in tutti i titoli abilitativi rilasciati dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata. In tal caso è la medesima Ripartizione, in sede di istruttoria della pratica edilizia, a compiere le verifiche di conformità al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.</li><br /></ul><br /><p>Inoltre, in deroga all'art. 22 del Regolamento Comunale delle occupazioni di suolo pubblico, possono essere autorizzati i passi carrabili quando lo spazio dei locali, al netto degli arredamenti e/o macchinari in essi contenuti, è idoneo a contenere agevolmente almeno una autovettura&nbsp;e&nbsp;destinati ai seguenti usi debitamente documentati: </p><br /><ul><br /> <li>Autofficina e similari (autocarrozzeria, elettrauto, officine per moto, ecc); </li><br /> <li>Esercizio vendita autoveicoli; </li><br /> <li>Operazioni di carico e scarico valori per gli istituti di credito e/o commercianti di gioielli; </li><br /> <li>Ricovero di macchinari ed attrezzature agricole. </li><br /></ul><br /><p>Eventuali lavori edili complementari rispetto a quelli necessari per la realizzazione del passo carrabile (colonne, recinzioni, cancelli, apertura varchi su prospetti, cambio di destinazione d’uso dei locali, ecc.) dovranno essere autorizzati con separato provvedimento (DIA o permesso di costruire) della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata.</p> |