Contenuto Web PUBBLICITA': INSEGNE DI ESERCIZIO PUBBLICITA': INSEGNE DI ESERCIZIO Cosa (Tipologia V – “Regolamento sulla Pubblicità” del Comune di Bari – D.C.C. 114/2017) Le attività commerciali, artigianali, professionali, ecc. che abbiano necessità di esporre insegne di esercizio (art. 8 co. 1 del “Regolamento sulla Pubblicità” del Comune di Bari) frontali e/o a bandiera, finalizzate all’identificazione della propria sede legale e/o unità operativa, devono presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in materia di Pubblicità, preventivamente alla loro installazione. Come La persona interessata deve presentare una S.C.I.A. Pubblicità per l’esposizione di insegne di esercizio, da trasmettere telematicamente attraverso il portale dei servizi online di Area Vasta Metropoli Terra Di Bari, all’indirizzo https://egov.ba.it/sue-bari, completa di tutti gli allegati necessari richiesti, firmati digitalmente. DOCUMENTI DA ALLEGARE La S.C.I.A. deve essere corredata della seguente documentazione obbligatoria: MODELLO DI SCIA PUBBLICITÀ, scaricabile dal portale egov, da compilare in ogni sua parte, in particolare negli “Allegato 1”, schede identificative di ciascun mezzo da esporre, da numerare progressivamente; PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DIGITALE DELLA PRATICA, scaricabile dal portale egov, da compilare con il “codice univoco di identificazione della pratica”; N.B. Per scaricare i suindicati moduli è necessario accreditarsi al portale https://egov.ba.it/sue-bari e selezionare tra le pratiche "SCIA Pubblicità". All'interno dell'ambiente dedicato alla compilazione della pratica è possibile effettuare il download dei due modelli. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, da trasmettere a pena di inammissibilità della Segnalazione e da eseguire esclusivamente per mezzo della piattaforma PagoPA, selezionando “Comune di Bari” come ente beneficiario e selezionando PUB come "tipologia del titolo edilizio" ; ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (riferimenti normativi: Delibere di Consiglio Comunale n. 9/2021 e 125/2021), calcolabile alla pagina https://www.comune.bari.it/web/economia-tasse-e-tributi/pubblicita-e-pubbliche-affissioni. Qualora le installazioni non risultino sottoposte al pagamento del Canone Unico Patrimoniale, è necessario invece trasmettere DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO, a firma del richiedente; N.B. Si precisa che, ai sensi dell’art. 33 co. 3 del vigente Regolamento (d.C.C. 9/2021) il pagamento del canone è da effettuarsi “al momento del rilascio del titolo”: trattandosi di SCIA Pubblicità e non di titolo autorizzativo, va allegato unitamente alla ulteriore documentazione e, comunque, prima della conclusione del procedimento; LETTERA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A TECNICO ABILITATO, (ai sensi dell’art. 2 della L.R. Puglia n. 30/2019), per la redazione dei documenti progettuali ed eventualmente, per la trasmissione a mezzo portale della documentazione tecnico-amministrativa, a firma del committente; DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DEI COMPENSI pattuiti tra il committente e il professionista, a firma di quest’ultimo (ai sensi dell’art. 3 della L.R. Puglia n. 30/2019). N.B. Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 co. 1 della medesima legge, la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà costituisce ex lege motivo ostativo alla conclusione del procedimento; ATTI DI ASSENSO DI SOGGETTI TERZI (rilasciati dalla proprietà dell’immobile oggetto di intervento, dell’amministratore di condominio, ecc.) interessati dalle installazioni oggetto di SCIA Pubblicità; DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL TITOLO AD INTERVENIRE, con cui il richiedente attesta la sussistenza delle condizioni di titolarità dell’attività e dei locali ove la stessa si svolge, per poter presentare la SCIA Pubblicità; COPIA FOTOSTATICA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ, in corso di validità, di tutti i soggetti che figurano nel procedimento (Committente, Tecnico asseverante, eventuale Delegato alla trasmissione - se diverso dal Tecnico -, Proprietario dell’immobile - se diverso da Committente -, Amministratore di Condominio o tutti i Condomini - se esposizione coinvolge parti comuni del fabbricato); SCIA COMMERCIALE TRASMESSA AL SUAP del Comune di Bari, completa di protocollo di trasmissione; DICHIARAZIONE DI ESENZIONE, qualora l’attività non sia soggetta a tale adempimento; DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 CO. 5 DEL REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ DEL COMUNE DI BARI, con cui il richiedente solleva il Comune di Bari da eventuali danni, ragioni e pretese di terzi, derivanti dalla esposizione della pubblicità e dichiara di conoscere e assoggettarsi a tutte le norme contenute nel Regolamento sulla Pubblicità del Comune di Bari e nel P.G.I.P.; DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA delle insegne e degli eventuali altri mezzi pubblicitari di progetto, riportante indicazione delle tre dimensioni, del posizionamento ed eventuale motivazione della deroga rispetto alle prescrizioni regolamentari, messaggi pubblicitari veicolati, materiali, colori e sistemi di fissaggio; DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA composta da fotografie rappresentative dello stato dei luoghi a oggi (ante operam), nonché simulazione dei mezzi pubblicitari da installare (post operam), idonea all’individuazione dell’esatta posizione del mezzo pubblicitario in relazione all’ubicazione specifica (fotografia del particolare) nonché al contesto architettonico più ampio, del quale l’ubicazione stessa fa parte (fotografia d’insieme); TITOLI AUTORIZZATIVI ancora validi per gli ulteriori mezzi esposti presso la sede dell’attività, visibili nella documentazione fotografica; ELABORATI GRAFICI, afferenti il progetto esecutivo dei mezzi pubblicitari, tale da rendere possibile l’individuazione di tutti gli elementi tecnici essenziali contenuti della descrizione tecnica, attraverso: - planimetria dei locali e prospetto della facciata interessata dall'installazione opportunamente quotati e con riproduzione fedele del mezzo pubblicitario e del messaggio contenuto ben leggibile e a colori; - per le insegne a bandiera, sezione del fabbricato (porzione ove verrà posizionata l’insegna) da cui si evincano la larghezza del marciapiede, la quota da terra, l'ingombro in sporgenza comprese le zanche, l’altezza e la zona di ingombro dell’insegna rispetto al marciapiede, oltre che la distanza dagli spigoli del fabbricato; RELAZIONE E/O AUTOCERTIFICAZIONE DA CUI SI EVINCE L’IDONEITÀ DELLA STRUTTURA A SOPPORTARE SOLLECITAZIONI MECCANICHE DOVUTE ALLA SPINTA DEL VENTO, redatta e a firma di tecnico abilitato; inoltre va trasmesso, nei casi in cui sia necessario, eventuale deposito dei calcoli strutturali al SUE del Comune di Bari, oppure documentazione relativa a opere minori, prive di rilevanza per la pubblica incolumità, di cui alla D.G.R. n. 1309/2010; ASSEVERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO LUMINOSO attestante la conformità dei mezzi (insegne e lampade) luminosi alla Legge Regione Puglia n. 15 del 23.11.2005 ed in particolare all’art. 5 commi 6 e 7 ed ai relativi criteri di attuazione (Regolamento Regione Puglia n. 13 del 28.08.2006), a firma di tecnico abilitato; DICHIARAZIONE RILASCIATA DALLA DITTA INSTALLATRICE che l’impianto elettrico per insegne di esercizio luminose < 1,2 kV, sarà realizzato in conformità al D.M. n. 37/2008; DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL D.M. 37/2008 dell’impianto elettrico dell’immobile, a cui sono collegati i punti luce posti in corrispondenza delle insegne di esercizio illuminate; PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO utilizzato, firmato da tecnico qualificato e abilitato, in conformità al D.M. n. 37/2008 e s.m.i., con relazione inerente i grafici, gli schemi e la descrizione del materiale utilizzato, da cui si evince il rispetto delle condizioni di sicurezza (o n° di protocollo di trasmissione all’Ufficio Energia del Comune di Bari); NULLA OSTA ALL’INSTALLAZIONE rilasciato da parte dell’Ente proprietario della strada da cui è visibile il mezzo pubblicitario installato sul territorio comunale; NULLA OSTA ALL’INSTALLAZIONE rilasciato preventivamente da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, nel caso di immobili vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004; PROVVEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA rilasciato preventivamente da parte del Comune di Bari, nel caso di immobili vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e/o del P.P.T.R.; EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE necessaria allo svolgimento dellistruttoria tecnico-amministrativa da parte dell’Ufficio. 647 Dove Costi € 60,00 diritti di segreteria Tempi Il procedimento di SCIA Pubblicità ha una durata di gg. 60 (sessanta) ai sensi dell’art. 19 co. 3 della L. n. 241/1990: l’Ufficio potrà trasmettere comunicazione di divieto, qualora le attività non siano a norma con le prescrizioni del Regolamento sulla Pubblicità e delle N.T.A. del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari P.G.I.P. (scaricabili al seguente link: https://www.comune.bari.it/web/edilizia-e-territorio/normativa-tecnica) ovvero sia rilevata carenza documentale ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnico-amministrativa. Norme “Regolamento sulla Pubblicità” del Comune di Bari approvato con D.C.C. n. 114/2017 del 01.12.2017; “Piano Generale Impianti Pubblicitari” del Comune di Bari aggiornato con D.C.C. n. 35/2021 del 19.04.2021; “Regolamento Edilizio” del Comune di Bari approvato con D.C.C. n. 10/2022 del 28.02.2022; “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del Comune di Bari approvato con D.C.C. n. 9/2021; “Regolamento delle Occupazioni di Suolo Pubblico” del Comune di Bari; D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Puglia di cui alla D.G.R. n. 176 del 16.02.2015; D.P.R. n. 31/2017 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata; D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; D.G.R. n. 1309 del 03.06.2010 Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori”; L.R. n. 15/2005 Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico; R.R. n. 13/2006 Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico; D.M. n. 37/2008 Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada; D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo; L.R. n. 30/2019 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”; D.P.R. n. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Allegati dichiarazione di affidamento dell’incarico a tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 30/2019 dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’avvenuto pagamento dei compensi stabiliti, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 30/2019 dichiarazione ai sensi dell’art. 35 co. 5 del “Regolamento sulla Pubblicità” del Comune di Bari |
Contenuto Web EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI E DI SPETTACOLO <p>Le Associazioni operanti nel campo della cultura, turismo e spettacolo possono chiedere l’erogazione di contributi, se sono iscritte nell’apposito elenco istituito presso la Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione e Marketing Territoriale.</p><br /><p><br>Il Comune eroga due tipi di sovvenzioni:</p><br /><ul><br /> <li>Contributo per “attività ordinaria” che viene svolta in modo continuativo nell’arco dell’anno successivo a quello in cui si presenta la domanda. Questo contributo è destinato a compagnie teatrali, cooperative e simili nelle quali i soggetti sono lavoratori dello spettacolo;</li><br /> <li>Contributo per attività previste nel piano annuale di “Programmazione di azioni, obiettivi, procedure e scadenze per la presentazione dei progetti”, redatto dall’Assessorato alle Culture. Questo contributo è destinato agli organismi che hanno regolare personalità giuridica e specifica competenza nel settore cultura, turismo, spettacolo.</li><br /></ul> |
Contenuto Web ASCENSORI: COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO PER ASSEGNAZIONE NUMERO DI MATRICOLA ASCENSORI: COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO PER ASSEGNAZIONE NUMERO DI MATRICOLA Cosa La messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi nonché delle piattaforme elevatrici per diversamente abili è soggetta a comunicazione da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune nel cui territorio è installato l’impianto. La comunicazione deve essere effettuata su apposita modulistica, predisposta dall’ente, entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 4 bis comma 2 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. Come La persona interessata deve trasmettere una comunicazione di messa in esercizio all'Ufficio Ascensori della Ripartizione Sviluppo Economico, utilizzando il modulo disponibile in fondo alla presente scheda informativa, in una delle seguenti modalità: via PEC all’indirizzo: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it a mano presso l’ufficio protocollo della Ripartizione Sviluppo Economico (Vedi orari nella sezione DOVE) DOCUMENTI DA ALLEGARE copia della dichiarazione CE di conformità di cui all’art. 4 bis, comma 2, del D.P.R. 169/99 e s.m.i., ovvero copia della dichiarazione di conformità alla direttiva 2014/33/UE (Norme UNI EN12015-12016); copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 3, comma 3, lett. e del D.lgs. 27/01/2010 n.17, rilasciata da parte del fabbricante per piattaforme elevatrici per disabili; copia dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato alle ispezioni periodiche; copia del documento d’identità del dichiarante; copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); copia del verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto (qualora la comunicazione sia effettuata oltre il termine di 60 gg. dalla data della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 12 comma 2, del D.P.R. 162/99 e s.m.i.) 612 Dove Costi Gratuito Tempi La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto. L'Ufficio trasmetterà, entro 30 giorni, il numero di matricola assegnato all’impianto, al proprietario o suo rappresentante. Norme ART. 12 D.P.R. 162/99 D.P.R. 23/2017 Allegati MODULO COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI, MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Word MODULO COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI, MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Pdf |
Contenuto Web ISCRIZIONE ALL’ALBO TELEMATICO DEGLI OPERATORI CULTURALI E DI SPETTACOLO Le associazioni operanti nel campo della cultura, turismo e spettacolo, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o benefici economici da parte della Pubblica Amministrazione, possono iscriversi nell’elenco istituito presso la Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione eMarketing Territoriale del Comune di Bari. |
Contenuto Web ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: VIDIMAZIONE REGISTRI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: VIDIMAZIONE REGISTRI Cosa Le organizzazioni di volontariato devono tenere il Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Come L’Associazione di volontariato interessata deve presentare la richiesta di vidimazione dei registri sottoscritta dal Legale Rappresentante e consegnare, previo appuntamento, il Registro da bollare all’ufficio del Segretario Generale del Comune. E' possibile contattare l'ufficio per fissare l'appuntamento attraverso i recapiti indicati nella sezione "DOVE". DOCUMENTI DA ALLEGARE Registro da vidimare (ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente/ sulla copertina deve essere riportata la denominazione dell’Associazione, la sede legale, il codice fiscale ed il tipo di registro/ non devono essere presenti fogli sciolti) Copia dello Statuto Copia dell’atto costitutivo 502 Dove Costi Gratuito Norme D.M. 14.2.1992 D.M. 16.11.1992 |
Contenuto Web CONCESSIONE IN USO DELLA SALA INTERNA E/O TERRAZZA DEL FORTINO S. ANTONIO CONCESSIONE IN USO DELLA SALA INTERNA E/O TERRAZZA DEL FORTINO S. ANTONIO Cosa Il Fortino Sant'Antonio è un bene di interesse storico-artistico di proprietà comunale adibito a contenitore culturale che ospita al proprio interno iniziative a carattere culturale (a titolo esemplificativo, mostre, esposizioni, incontri culturali, convegni, presentazioni di libri, dibattiti ad esclusione di quelli correlati ad attività di propaganda politica). La struttura può essere concessa gratuitamente in uso temporaneo ad enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali, ad istituti e scuole di ogni ordine e grado, ad istituzioni universitarie ed educative pubbliche, ad associazioni, comitati, consorzi, cooperative, enti, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato aventi finalità compatibili con quelle istituzionali del Comune di Bari, in coerenza con le Linee Guida per l’utilizzo del Fortino S. Antonio. Come Per ottenere la concessione d’uso temporaneo del Fortino S. Antonio è necessario presentare un’istanza utilizzando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione: Linee Guida per l’utilizzo del Fortino S. Antonio sottoscritte dal richiedente o dal suo legale rappresentante; copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del suo legale rappresentante; relazione illustrativa dell’iniziativa culturale contenente la denominazione, le finalità, le modalità, i tempi di realizzazione dell’iniziativa e i dettagli tecnici relativi all’eventuale allestimento; per fondazioni, associazioni, consorzi, cooperative, società, ecc.: Statuto, atto costitutivo o certificato camerale; modulo di consenso al trattamento dei dati personali A seguito della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente, il richiedente dovrà fornire: attestato di avvenuto sopralluogo, come da modulo predisposto, sottoscritto dal tecnico delegato dal richiedente o dal suo legale rappresentante, con allegati la delega e copia del documento di identità del delegante in corso di validità; copia della polizza assicurativa stipulata secondo le Linee Guida per l’utilizzo del Fortino S. Antonio, corredata da copia della relativa quietanza di pagamento. L’istanza e la documentazione devono essere inviate ai seguenti indirizzi: via pec al seguente indirizzo cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it; via e-mail al seguente indirizzo assessorato.culture@comune.bari.it 35672 Dove Costi La concessione d’uso temporaneo del Fortino S. Antonio viene rilasciata a titolo gratuito. Tempi La presentazione dell’istanza deve avvenire tra 60 e 45 giorni prima del periodo di utilizzo richiesto. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute prima o dopo i suddetti termini. Norme Linee Guida per l’utilizzo del Fortino S. Antonio (sala interna e terrazza) approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 835 del 10.12.2021 Allegati Istanza concessione fortino e dichiarazione sostitutiva Informativa dati personali Modulo consenso al trattamento dei dati personali Modulo attestazione di avvenuto sopralluogo Linee Guida per l’utilizzo del Fortino S. Antonio |
Contenuto Web ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO FINO A 200 PARTECIPANTI: PRESENTAZIONE SCIA ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO FINO A 200 PARTECIPANTI: PRESENTAZIONE SCIA Cosa Gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per pubblico trattenimento sia per le strutture all’aperto che per quelle al chiuso. In tal contesto è intervenuto l’art 7, comma 8 bis, della L. n. 112 del 07.10.2013, che ha modificato gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., introducendo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per eventi fino ad un massimo di n. 200 (duecento) partecipanti e che si svolgono entro le ore 24:00 del giorno d’inizio, fermo restando l’obbligo di allegare la documentazione tecnica necessaria a firma di tecnico abilitato, trasmessa due ore prima dell’inizio della manifestazione. Inoltre, la legge regionale n. 3 del 12.02.2002 all’art. 17 comma 1 prevede che le emissioni sonore temporanee provenienti da manifestazioni musicali non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9,00 – 24,00, salvo deroghe autorizzate dal Comune. Come La persona interessata deve presentare la S.C.I.A. compilata in tutte le sue parti al Comune di Bari – Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive all’indirizzo pec suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it nonché, per opportuna conoscenza, all’indirizzo pec settoreannona.comunebari@pec.rupar.puglia.it. DOCUMENTI DA ALLEGARE Relazione tecnica- descrittiva, firmata da tecnico abilitato, attestante la rispondenza del locale/luogo e degli impianti alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno del 19 Agosto 1996; planimetria con individuazione delle installazioni (posti a sedere, palco, stands, vie d’esodo, numero idranti o estintori di capacità adeguata a protezione di aree ed impianti a rischio specifico, ecc.); copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante e delle altre persone che hanno reso autocertificazioni sul presente modello o sugli allegati (per i cittadini extracomunitari allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione ed il contrasto del contagio da COVID-19 ( Allegato 2* ); in caso di possibile superamento dei limiti previsti dalla TABELLA – Valori limite assoluti per le sorgenti sonore* allegata al “Piano di classificazione acustica” (riportata in “Appendice normativa”): autorizzazione in deroga di cui all’articolo 17 della L.R. Puglia n. 3 del 12.02.2002 rilasciata dalla Ripartizione tutela Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari; in caso di area privata: autorizzazione all’utilizzazione dell’area per lo svolgimento della manifestazione, rilasciata dal proprietario dell’area stessa; in caso di allestimento di strutture provvisorie: collaudo e corretto montaggio delle strutture installate e conformità degli impianti elettrici firmati dal tecnico abilitato (da trasmettere almeno 2 ore prima dell’inizio della manifestazione tramite pec agli indirizzi suindicati) in caso di organismi associativi: Allegato 1: quadro di autocertificazione per le altre persone indicate dall’articolo 85 del D.lgs. 159/2011; in caso di struttura/locale/teatro/cinema già munito di agibilità per pubblico spettacolo ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.: autorizzazione all’utilizzazione della struttura per lo svolgimento della manifestazione, rilasciata dal proprietario/gestore della stessa; *Tutti i moduli sono inseriti all'interno dell'allegato scaricabile in calce alla presente scheda informativa 612|1040 Dove Costi Gratuito Tempi L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della S.C.I.A. Tuttavia, si consiglia di far pervenire la documentazione utile almeno 5 giorni prima dell’evento. Norme Legge n. 241/90 e s.m.i. Artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. Legge n. 112 del 07.10.2013 Legge Regione Puglia n. 3 del 12.02.2002 Allegati Pubblico spettacolo fino a 200 partecipanti: Modulo SCIA + Allegati - formato word Pubblico spettacolo fino a 200 partecipanti: Modulo SCIA + Allegati - formato pdf |
Contenuto Web IMPOSTA DI SOGGIORNO IMPOSTA DI SOGGIORNO Cosa Il Comune di Bari, con Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 25 luglio 2023, ha istituito l'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare: interventi in materia di turismo interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali Come Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento comunale, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a registrarsi presso il portale web "PayTourist" messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Bari al link bari.paytourist.com → Il pagamento dell'imposta di soggiorno dovrà avvenire, come previsto dall'art. 8 del vigente regolamento, tramite procedura telematica PagoPa direttamente sulla piattaforma PayTourist. Pertanto, non sarà più possibile effettuare versamenti tramite bonifico bancario ordinario. Per maggiori informazioni su come pagare tramite PagoPa direttamente su PayTourist, è possibile consultare la guida + video al seguente link -> https://assistenza.paytourist.com/hc/it/articles/360007751080 N.B. il pagamento dell'imposta tramite PagoPa è caldamente consigliato per ragioni di riconciliazione contabile, nell'interesse dei gestori, in quanto consente la chiusura immediata delle posizioni debitorie in essere. In ogni caso, è stato, altresì, attivato il pagamento con modello F24 (codici tributo 3936, 3937, 3938; codice catastale Comune di Bari A662). Assistenza tecnica e supporto È possibile richiedere assistenza tecnica e supporto sul portale PayTourist: telefonicamente al numero 0247951605, dal Lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 18:00 aprendo un ticket sul sito https://assistenza.paytourist.com/hc/it/requests/new Approfondimenti Consulta la guida all’imposta di Soggiorno 520 Dove Costi La misura dell’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive. L’imposta è applicata fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nel corso dell’anno solare. → Consulta le tariffe, i casi di esenzione e le riduzioni nella guida all’imposta di Soggiorno Norme Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 25 luglio 2023 Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 |
Contenuto Web OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI BAR PIZZERIE ECC <p>Chiunque sia interessato ad occupare temporaneamente il suolo pubblico</p><br /><ul><br /> <li>per l'allestimento di dehors antistanti esercizi commerciali e pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie...) con sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni, ecc</li><br /> <li>per l'installazione di bancarelle</li><br /> <li>per il posizionamento di negozi mobili</li><br /></ul><br /><p>&nbsp;deve chiedere&nbsp;la concessione del suolo pubblico alla Circoscrizione nel cui ambito territoriale è situato il suolo da occupare.</p><br /><p>Per quanto riguarda, invece, l'occupazione di aree classificate come "Demanio marittimo" la competenza è della Ripartizione Sviluppo Economico.</p><br /><p>Per le occupazioni temporanee in prossimità dello Stadio in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo, la richiesta deve essere presentata alla Ripartizione Sviluppo Economico.</p> |
Contenuto Web PASSO CARRABILE: RILASCIO CONCESSIONE, CONTRASSEGNO E PAGAMENTO <p>La persona interessata all’apertura di un passo carrabile, su una strada pubblica per accedere ad una proprietà privata, deve effettuare un’apposita richiesta di concessione di occupazione del suolo pubblico.<br>Per ottenere la concessione del suolo e la conseguente autorizzazione alla modifica del marciapiede necessaria alla realizzazione del passo carrabile, i locali e/o area privata cui&nbsp; accedere, oltre al rispetto dell’art. 22 del Codice della strada ed art. 46 del Regolamento di attuazione del codice della strada, devono rispondere alle seguenti indispensabili condizioni:</p><br /><ul><br /> <li>Per i fabbricati non soggetti all’applicazione dell’art.41 sexies della L.17.08.1942 n. 1150 s.m.i., il relativo ambiente deve avere una superficie utile di almeno 25 mq, la quale deve essere idonea, per la sua conformazione planimetrica, a contenere razionalmente almeno due autovetture di media cilindrata;</li><br /> <li>Per i fabbricati soggetti all’applicazione del suddetto art.41 sexies, la concessione di suolo pubblico per passo carrabile è insita in tutti i titoli abilitativi rilasciati dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata. In tal caso è la medesima Ripartizione, in sede di istruttoria della pratica edilizia, a compiere le verifiche di conformità al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.</li><br /></ul><br /><p>Inoltre, in deroga all'art. 22 del Regolamento Comunale delle occupazioni di suolo pubblico, possono essere autorizzati i passi carrabili quando lo spazio dei locali, al netto degli arredamenti e/o macchinari in essi contenuti, è idoneo a contenere agevolmente almeno una autovettura&nbsp;e&nbsp;destinati ai seguenti usi debitamente documentati: </p><br /><ul><br /> <li>Autofficina e similari (autocarrozzeria, elettrauto, officine per moto, ecc); </li><br /> <li>Esercizio vendita autoveicoli; </li><br /> <li>Operazioni di carico e scarico valori per gli istituti di credito e/o commercianti di gioielli; </li><br /> <li>Ricovero di macchinari ed attrezzature agricole. </li><br /></ul><br /><p>Eventuali lavori edili complementari rispetto a quelli necessari per la realizzazione del passo carrabile (colonne, recinzioni, cancelli, apertura varchi su prospetti, cambio di destinazione d’uso dei locali, ecc.) dovranno essere autorizzati con separato provvedimento (DIA o permesso di costruire) della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata.</p> |
Contenuto Web OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO <p>Chiunque sia interessato ad occupare in via temporanea e precaria il suolo pubblico con roulotte, banchetti per la raccolta delle firme, impalcature, palchi, macchine elevatrici per traslochi (<em>vedi scheda "Occupazione suolo pubblico per traslochi"</em>) o altro deve chiedere apposita concessione alla Circoscrizione nel cui ambito territoriale è situato il suolo da occupare.</p><br /><p>Non rientra nella competenza della Circoscrizione, ma delle Ripartizioni centrali, il rilascio delle concessioni di suolo pubblico inerenti:</p><br /><ul><br /> <li>l'installazione di strutture per il pubblico spettacolo (es. palchi) nei casi sottoposti alla normativa degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S <strong>(Ripartizione sviluppo economico); </strong></li><br /> <li>Manifestazioni temporanee che interessano più circoscrizioni <strong>(Ripartizione sviluppo economico);</strong> </li><br /> <li>Manifestazioni temporanee che, anche se ricadenti nel territorio di una circoscrizione (es. Festa patronale di San Nicola), per dimensioni, rilievo sociale, culturale, turistico,o per il coinvolgimento che comportano ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni occorrenti per il loro svolgimento, presentino caratteristiche tali da sostanziare un evidente interesse comunale <strong>(Ripartizione sviluppo economico); </strong></li><br /> <li>l'effettuazione di pubblicità (art. 10 e 11 regolamento comunale sulla pubblicità).</li><br /></ul> |
Contenuto Web ASSOCIAZIONI SPORTIVE GESTIONE PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI MUNICIPI Le Circoscrizioni possono concedere in gestione pluriennale (da tre a dieci anni) gli impianti sportivi di rilevanza circoscrizionale a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), società e associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, o s.p.a. a capitale locale deputate alla gestione di impianti sportivi nel rispetto della normativa. |
Contenuto Web CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI <p>Possono presentare annualmente alla Circoscrizione richiesta di concessione in uso&nbsp;gli impianti sportivi e palestre a rilevanza circoscrizionale:<br>• Le Federazioni sportive riconosciute, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), le società sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che siano iscritte all'apposito registro del Coni, o all'albo istituito presso l'Assessorato allo Sport del Comune di Bari;<br>• Le Associazioni senza fini di lucro operanti nei settori dei servizi sociali o culturali aventi requisiti previsti dalla normativa regionale di settore ed aggregazioni spontanee di cittadini;<br>• I soggetti aventi finalità di lucro.</p><br /><p>&nbsp;</p> |
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