Presentazione candidature: istruzioni e adempimenti procedurali

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco, di consigliere comunale, di presidente di municipio e di consigliere municipale deve essere fatta a mano presso la Segreteria Generale del Comune, Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 1° piano, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 10 maggio 2024 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 11 maggio 2024.

Al fine di garantire l’immediato rilascio delle certificazioni, l’ufficio elettorale rimarrà aperto, oltre che nei giorni di venerdì 10 e sabato 11 negli orari previsti per la presentazione delle candidature, anche nei giorni di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 anche nelle ore pomeridiane.

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle FAQ.

Elenco dei documenti:

  1. dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di  candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata (disponibili nella sezione "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature") + form elenco dei candidati alla carica di consigliere
  2. indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale;
  3. certificati comprovanti l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
  4. dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
  5. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
  6. dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento alla/e lista/e di candidati al consiglio comunale recante/i il/i contrassegno/i ivi specificato/i;
  7. dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
  8. certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
  9. dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso);
  10. il modello di contrassegno di lista.
    L’articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea. Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, i contrassegni presentati in forma cartacea devono essere disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un’ottimale definizione e immagine (rif. FAQ n. 12 "Quali sono le modalità di deposito del contrassegno di lista?" - pag. 21 documento "FAQ Elezioni amministrative");
  11. copia del programma amministrativo (in duplice copia + file pdf per la pubblicazione all’albo pretorio on line);
  12. bilancio preventivo delle spese di cui all’art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81  (+ file dei documenti in pdf per la pubblicazione all’albo pretorio on line).

 

I facsimile della modulistica relativa alla presentazione delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale sono pubblicati a questo link.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE E DI CONSIGLIERE MUNICIPALE

Elenco dei documenti:

  1. dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente di municipio e di una lista di candidati alla carica di consigliere municipale con lui collegata (disponibili nella sezione "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature") + form elenco dei candidati alla carica di consigliere municipale
  2. indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale;
  3. certificati comprovanti l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
    N.B. L’art. 17 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi prevede che non sono richieste le sottoscrizioni, quando la lista dei municipi viene presentata insieme alla lista per l’elezione del consiglio comunale con lo stesso contrassegno;
  4. dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente di municipio, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
  5. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere municipale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
  6. dichiarazione del candidato alla carica di presidente di municipio di collegamento alla/e lista/e di candidati al consiglio municipale recante/i il/i contrassegno/i ivi specificato/i;
  7. dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di presidente di municipio;
  8. certificati attestanti che il candidato alla carica di presidente di municipio e i candidati alla carica di consigliere municipale sono elettori di un Comune della Repubblica;
  9. dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso);
  10. il modello di contrassegno di lista.
    L’articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea. Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, i contrassegni presentati in forma cartacea devono essere disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un’ottimale definizione e immagine (rif. FAQ n. 12 "Quali sono le modalità di deposito del contrassegno di lista?" - pag. 21 documento "FAQ Elezioni amministrative");
  11. copia del programma amministrativo (in duplice copia + file pdf per la pubblicazione all’albo pretorio on line)
  12. bilancio preventivo delle spese di cui all’art. 17, c. 7, del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi limitatamente ai Municipi 1, 2 e 3 aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti (+ file dei documenti in pdf per la pubblicazione all’albo pretorio on line). 
    NB: Ai sensi cel citato art. 17, c. 7, i bilanci preventivi dei candidati alla carica di presidente e consigliere municipale  vanno presentati solo qualora non siano ricompresi nel bilancio preventivo della lista

 

I facsimile della modulistica relativa alla presentazione delle candidature alla carica di presidente di municipio e consigliere municipale sono pubblicati sono pubblicati a questo link.

Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticate dai soggetti indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Pertanto, ai sensi di tale articolo, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

  • l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
  • la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
  • in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) «non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile.».

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi del predetto numero

Quando il numero dei consiglieri comunali da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione l’articolo 73, comma 1, TUEL in base al quale, allorché il numero dei candidati da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all’unità superiore.

Con riferimento all’elezione dei consigli municipali, ai sensi dell’art. 17 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi dello stesso, escludendo dal computo il presidente.

 

PROSPETTO NUMERICO DEI CONSIGLIERI PER COMUNE E MUNICIPI

(art. 73, comma 1, TUEL e artt. 6 e 17 regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi)

  Numero minimo consiglieri Numero massimo consiglieri
COMUNE 24 36
MUNICIPIO 1
(Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare)
13 20
MUNICIPIO 2
(Poggiofranco – Picone – Carrassi – San Pasquale - Mungivacca)
13 20
MUNICIPIO 3
(San Paolo – Stanic – Marconi – San Girolamo – Fesca – Villaggio Lavoratore)
9 14
MUNICIPIO 4
(Carbonara – Ceglie - Loseto)
8 12
MUNICIPIO 5
(Palese – Santo Spirito – Catino – San Pio)
7 10

 

L’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge n. 215/2012 prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia, nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo. 

Pertanto, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati. 

Con riferimento ai municipi, ai sensi dell’art. 17 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, in ogni lista elettorale la quota massima del genere più rappresentato deve essere pari ai 2/3 della lista.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta – a norma dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio municipale e delle candidature alla carica di presidente collegate deve essere sottoscritta in base a quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi e a norma dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 successive modifiche e integrazioni.

 

PROSPETTO NUMERICO DEI SOTTOSCRITTORI PER COMUNE E MUNICIPI

(art. 3 legge n. 81 del 1993 e art. 17, comma 5, regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi)

  Numero minimo sottoscrittori Numero massimo sottoscrittori
COMUNE 350 700
MUNICIPIO 1
(Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare)
350 700
MUNICIPIO 2
(Poggiofranco – Picone – Carrassi – San Pasquale - Mungivacca)
200 400
MUNICIPIO 3
(San Paolo – Stanic – Marconi – San Girolamo – Fesca – Villaggio Lavoratore)
200 400
MUNICIPIO 4
(Carbonara – Ceglie - Loseto)
175 350
MUNICIPIO 5
(Palese – Santo Spirito – Catino – San Pio)
175 350

 

ATTENZIONE

L’art. 17 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi prevede che “non sono richieste le sottoscrizioni quando la lista dei municipi viene presentata insieme alla lista per l’elezione del consiglio comunale con lo stesso contrassegno”.

Pertanto, stante la citata previsione, al fine di essere esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei municipi, è necessario depositare CONGIUNTAMENTE le liste per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale e quelle dei presidenti e dei consiglieri dei municipi. 

Si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a inforrmare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

  • l’identità del titolare del trattamento; 
  • le finalità del trattamento; 
  • i destinatari dei dati personali; 
  • l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 
  • ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente. 

Si richiama l’attenzione sull’articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo ecc.], che ha introdotto limiti massimi per le spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

Con riferimento ai Municipi,  si segnala che l’art. 14 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi prevede che “Alle elezioni dei Presidenti e dei consiglieri dei municipi si applicano le disposizioni di cui all’ art. 13 L. 96/2012 relative ai limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali e le disposizioni ivi richiamate della L. 515/93”

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’Appello, il nominativo del mandatario da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Con riferimento ai Municipi, si segnala che l’art. 14 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi prevede che “Alle elezioni dei Presidenti e dei consiglieri dei municipi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 515/93 e Legge n. 96/2012 con riferimento alla disciplina del mandatario elettorale e relativamente alle elezioni nei municipi con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio”.