Strutture turistico-ricettive

Così come disciplinato dalla Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999, si definisce albergo una struttura ricettiva a gestione unitaria aperta al pubblico, ubicata in uno o più stabili, che fornisce alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in non meno di sette camere, suite e unità abitative destinate alla ricettività. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).

Così come disciplinato dalla Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 all’art. 41:

  1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
    a) residenze turistiche o residence;
    b) case e appartamenti per vacanza.
  2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
  3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. Si intende gestione imprenditoriale e non occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti per vacanza (40).
  4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
  5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
  6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitarie di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.
  7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
  8. [I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n.217 del 1983] (41).

(40) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25.
(41) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizio-urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, nonché nel rispetto della disciplina alberghiera di cui alla L.R. n. 11/1999.

L’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o titolarità, l’ampliamento o riduzione della capacità ricettiva, la modifica della ragione sociale, il cambio di amministratore, la nomina del direttore e la cessazione o sospensione dell’attività di un albergo o similare, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990.

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 83, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
  • Legge 29 marzo 2001, n. 135, di “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
  • Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11, di “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”;
  • L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, di abrogazione delle tasse di concessioni regionali di cui alla L.R. n. 31/2001 (punti 4 e 8 della Tariffa);
  • L.R. N. 32 DEL 29/12/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”.

 

Le istanze e i procedimenti devono essere inoltrati esclusivamente utilizzando la procedura informatica presente al link https://www.impresainungiorno.gov.it →
Nella comunicazione di cessazione di attività devono essere indicati nell'oggetto della pratica la denominazione della struttura turistico - ricettiva e/o il CIS.