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Presentazione delle candidature per le elezioni amministrative 2024

Servizi Demografici

Presentazione delle candidature per le elezioni amministrative 2024

 Presentazione delle candidature per le elezioni amministrative 2024

La ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici pubblica la documentazione utile alla presentazione delle candidature per le elezioni amministrative del 2024:

  • Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature pubblicate dal Ministero degli Interni in data 8 aprile 2024
  • Facsimile della modulistica relativa alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali (elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali), contenuti nelle istruzioni sopra richiamate
  • Facsimile della modulistica relativa alla presentazione delle candidature per le elezioni municipali (elezioni dei Presidenti di municipio e dei Consiglieri municipali), redatti dall'Ufficio elettorale del comune di Bari.

La modulistica in questione, disponibile in allegato, potrà essere presa a modello per la presentazione delle candidature.
Si ricorda che, ove richiesta, l’autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, ai sensi di tale articolo, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Allegati

 

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