Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. MINORI: ATTIVITA’ LABORATORIALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE “LA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI” MINORI: ATTIVITA’ LABORATORIALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE “LA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI” Cosa “La Casa delle Bambine e dei Bambini” è un Centro Polifunzionale che, attraverso le attività laboratoriali e la valorizzazione del gioco e della lettura, si rivolge a famiglie, ai loro bambini e bambine e alle loro ragazze e ragazzi. Il servizio di CBB, attraverso laboratori e attività ludiche e creative, mira al contrasto delle povertà culturali, educative e sociali per tutte le famiglie italiane e immigrate, con figli minori, ragazze e ragazzi e giovani adulti, che scelgono di fruire liberamente lo spazio, di partecipare alle attività ed essere sostenuti nel percorso di crescita, educazione e socializzazione attraverso il confronto, lo scambio e brevi percorsi consulenziali psicologici. Presso il Centro Polifunzionale “La Casa delle Bambine e dei Bambini” sono programmate attività per l’infanzia in PLURALIA (stanza e attività per bambini di età compresa dagli 0 ai 3 anni), MAXIPURALIA (stanza e attività per bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni) e SPAZIORAGAZZI (stanza atelier per i ragazzi di età compresa tra 7 e 11 anni) e mensilmente attività laboratoriali, ad accesso libero previa prenotazione, distinte per fasce di età; ogni pomeriggio, nella sede di Modugno/Carbonara tali laboratori sono dedicati, ad una fascia d’età specifica compresa tra 0 e 3, 2 e 6, 3 e 6, 7 e 11 anni, con attività di animazione e promozione alla lettura, atelier artistici, creativi ed espressivi. Lo Spazio Quattro/4 (spazio e attività rivolte ai ragazzi dai 12 anni in su) prevede la partecipazione degli adolescenti a due pomeriggi di laboratori guidati con possibilità di esperienze solidali in affiancamento agli operatori dell’Emporio e due pomeriggi autogestiti con proposte di attività di sostegno alla scelta dei percorsi di studio, laboratori sulla di socio-affettività, laboratori di parola, attività di ascolto di gruppo o individuali. L’Agorà (spazio di incontro e socializzazione per tutte le famiglie) è la “piazza ideale”, definita quale luogo dello scambio intergenerazionale e interculturale, aperta alla socializzazione e alla lettura grazie alla piccola biblioteca “spazio sociale per leggere” emeroteca. Una parte dell'Agorà è dedicata al “Piccolo Museo del Gioco e del Giocattolo”, un’esposizione interattiva di giochi e giocattoli della tradizione artigianale pugliese, giocattoli “poveri” del Sud del mondo, giochi di epoca, giocattoli auto costruiti. Nell’Agorà, come nello spazio esterno, in primavera/estate sono realizzati gli eventi di socializzazione, auto ed etero gestiti, rivolti alle famiglie e le attività: di autoor education sulla natura e sul tema della sostenibilità, baratto, animazione e spettacolazione proposti dalla rete delle organizzazioni partner. Il “Laboratorio permanente di riciclo” è uno spazio attrezzato, rivolto alle famiglie, per l’auto organizzazione e realizzazione di attività laboratoriali legate al riuso propositivo valorizzando i materiali di scarto, i prodotti non perfetti e gli oggetti senza valore. Vengono proposti ciclicamente laboratori di progettazione partecipata e design condotti da una esperta atelierista della rete delle organizzazioni partner. A CHI SI RIVOLGE Famiglie con figli minori di età compresa tra 0 e 3 anni e tra 3 e 6 anni e ragazzi (7-12 anni), e per gli adolescenti e i giovani adulti fino ai 21 anni. Come La persona interessata può richiedere informazioni o fissare un appuntamento: Chiamando il numero di telefono unico del Welfare 0805777777 o il numero del Segretariato Sociale del Municipio di riferimento sarà possibile ricevere informazioni Chiamando il servizio ai numeri 080 2040908 - 388 9805330 Per la partecipazione ai laboratori ed alle attività per famiglie, per bambini/e, per ragazzi/e e giovani adulti è possibile prenotarsi al seguente link https://www.calengoo.com/booking/casa_delle_bambine_e_dei_bambini/#/, selezionando nella scelta i “CBB LABORATORI INFANZIA” oppure “CBB SPAZIOQUATTRO/4” Per la prenotazione di consulenze psicologiche e screening odontoiatrici è possibile scrivere all’indirizzo email prenotazioni@cbbbari.it o chiamare i numeri del Centro. Per informazioni sulle attività del Centro è possibile consultare la pagina Facebook https://it-it.facebook.com/cbb.bari/ COME ACCEDERE Le attività previste (laboratori, consulenze e attività per la famiglia, per i bambini/e e ragazzi/e), previa iscrizione e tesseramento, sono a fruizione libera previo appuntamento. I laboratori sono programmati per fascia d’età e la partecipazione prevede un numero massimo di 12 bambini, con i relativi adulti di riferimento che possono prenotarsi settimanalmente tramite link. SEDE DEL SERVIZIO Il Centro Polifunzionale “La Casa delle Bambine e dei Bambini” si trova nella zona Nuovo Stadio della S.P. 110 Modugno-Carbonara 4/2 e 4/4, presso il complesso “Baridomani”. Il servizio è aperto per i laboratori tutti i pomeriggi dal martedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00; è, inoltre, prevista un’apertura straordinaria al mese nella giornata di domenica. La seconda sede del Centro Polifunzionale “La Casa delle Bambine e dei Bambini” è in Via A. M. Calefati 343 ed è operativa il mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L’accesso all’Emporio Solidale è riservato solo ai nuclei in carico. Nella sede di Via Calefati non sono previsti laboratori per l’infanzia. Le donazioni di alimenti e prodotti igienico sanitari per la prima infanzia e adulti, si ricevono, previa appuntamento, il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 8792|8765|8812|8819|8824 Dove |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. ALLOGGI COMUNALI RICHIESTA DI RISCATTO <p>La Ripartizione Patrimonio - Settore Gestione Patrimonio ed Inventari gestisce gli appartamenti di proprietà comunale siti in:</p><br /><ul><br /> <li><span>via Napoli 334 palazzine: H int.5 - E int. 6 e 8 - I int. 5 - M. int. 2 - L int. 3&nbsp;</span></li><br /> <li><span>via G. Petroni 104&nbsp;</span><span>palazzine: N int.8 – A int.7 – B int. 2 – G int. 2 – F int. 2 – M int. 2 e 3</span></li><br /></ul><br /><span>Poiché si tratta di beni del patrimonio disponibile, gli inquilini possono chiederne il riscatto.</span><br /><p>&nbsp;</p> |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. RICHIESTA DI ACCESSO PER LA VISIONE ED ESTRAZIONE DI COPIA DI PRATICHE EDILIZIE E ALTRA DOCUMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA RICHIESTA DI ACCESSO PER LA VISIONE ED ESTRAZIONE DI COPIA DI PRATICHE EDILIZIE E ALTRA DOCUMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA Cosa Il Comune di Bari offre un servizio dedicato all’accesso per la visione ed estrazione di copia di fascicoli di pratiche edilizie e altra documentazione urbanistico-edilizia conservata negli archivi della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio del comune di Bari. L’accesso è garantito alle seguenti tipologie documentali riferite ad immobili ubicati nel territorio del comune di Bari: fascicoli di pratiche edilizie (es. licenze di costruzione, concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni, DIA, SCIA, CILA, ecc.); pratiche di condono edilizio; certificati e dichiarazioni di abitabilità/agibilità; pratiche impiantistiche; autorizzazioni per insegne; autorizzazioni paesaggistiche; piani di lottizzazione; verbali di polizia edilizia e fascicoli relativi ai procedimenti amministrativo-sanzionatori. Come La persona interessata deve presentare un’istanza di accesso agli atti secondo la procedura indicata alla pagina https://www.comune.bari.it/web/edilizia-e-territorio/accesso-agli-atti-procedura-e-modulistica e utilizzando la modulistica ivi pubblicata. Ogni richiesta di accesso può avere ad oggetto la documentazione urbanistica ed edilizia riferita ad un solo immobile o unità immobiliare. L’istanza deve essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: sportellosue.comunebari@pec.rupar.puglia.it 49040 Dove Costi Diritti di ricerca e di visura pari ad € 40,00 per ogni istanza inoltrata Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il sistema PagoPA, accedendo al portale MyPay Regione Puglia, selezionando ► Altre tipologie di pagamento ► Ente: Comune di Bari ► Tipologia di pagamento: Urbanistica – ACCESSO AGLI ATTI – diritti di segreteria e ricerca. ESENZIONI Sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria: le richieste di accesso dei consulenti tecnici di ufficio e degli altri ausiliari incaricati dall’Autorità Giudiziaria, dietro esibizione del provvedimento di nomina e affidamento dell’incarico; le richieste di accesso degli studenti e dei ricercatori per ragioni di studio o ricerca, dietro esibizione di attestazione dell’Istituto scolastico e universitario o Ente di ricerca di appartenenza. Sono a carico dell’istante eventuali costi di riproduzione e, in caso di richiesta di copia conforme, l’assolvimento dell’imposta di bollo come da normativa vigente. Tempi Entro 30 giorni. Per l’accesso alle pratiche edilizie e di condono edilizio la tempistica di riscontro può variare in relazione al numero e alla consistenza delle richieste, nonché alla complessità della ricerca della documentazione all’interno degli archivi. Norme Legge n. 241 del 1990; D.P.R. n. 184/2006 Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi del comune di Bari (delibera di Consiglio Comunale n. 270/1997) Delibera di Giunta Comunale n. 833/2023 "TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA RIPARTIZIONE GOVERNO E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO" |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. ALLOGGI COMUNALI VOLTURA CONTRATTO DI LOCAZIONE In caso di decesso del coniuge assegnatario di un alloggio comunale, l’altro coniuge può chiedere che il contratto di locazione venga intestato a proprio nome. In assenza di entrambi i coniugi, il diritto alla voltura del contratto passa ai figli, purché siano stati sempre residenti nell’alloggio, senza interruzione, dal momento dell’assegnazione. Possono ottenere la voltura anche gli altri soggetti indicati nell’art. 15 della Legge Regionale n. 54/84 (parenti o conviventi inseriti nel nucleo familiare).<br /><br>La voltura si applica anche in caso di separazione consensuale dei coniugi. In questo caso, diventa assegnatario il coniuge cui il giudice riconosce il diritto di mantenere l’uso dell’abitazione. |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. ALLOGGI COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA <p>Il Settore tecnico manutenzione alloggi della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari si occupa della manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale (circa 3.000) per quanto concerne le parti di uso comune e quelle appartenenti alle singole unità abitative. La manutenzione comprende interventi &nbsp;relativi a<span>:&nbsp;lastrici solari, intonaci e rivestimenti interni ed esterni, pavimenti, scale ed androni, balconi, impianti di riscaldamento, del gas, elettrici, idrico-sanitari e fognanti,&nbsp;ascensori e loro componenti.</span></p><br /><p>I lavori di manutenzione straordinaria si dividono in lavori "urgenti" e lavori di "somma urgenza" e non comprendono le opere a carico del condominio e/o dei singoli assegnatari/conduttori degli alloggi, nonché quelle derivanti da atti vandalici.</p> |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. ALLOGGI COMUNALI DETERMINAZIONE CANONE SOCIALE AGLI ASSEGNATARI <p>La Legge Regionale n. 10/2014 prevede l'applicazione di canoni di locazione differenziati per gli alloggi di proprietà comunale, in base alla superficie dell'appartamento e al reddito del nucleo familiare.</p><br /><p>L’Ente gestore, con cadenza biennale, aggiorna il canone locativo che viene stabilito in relazione ai parametri indicati dalla stessa legge.</p><br /><p>&nbsp;La convenzione del 19/09/2007, stipulata tra il Comune di Bari e l’Istituto Autonomo Case Popolare (ora APC – Arca Puglia Centrale di Bari) prevede che, a far data dal 01/07/2008, i canoni di locazione vengono determinati dall’APC.</p><br /><p>L'Ufficio Canoni &nbsp;del Comune provvede attualmente alle rideterminazioni dei canoni per gli assegnatari e alle determinazioni di canoni per volture e sanatorie fino al 30/06/2008.</p><br /><p>Una volta accertati i canoni e le indennità di occupazione mensili, gli occupanti degli alloggi versano gli importi dovuti sui conti correnti postali &nbsp;n. 89954804 e n. 45034956 intestati al Comune di Bari.</p><br /><br> |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. ALLOGGI COMUNALI O DELL ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI SANATORIA PER OCCUPAZIONE ABUSIVA Chiunque occupa abusivamente un alloggio comunale o di proprietà dell’Arca Puglia Centrale (ex Istituto Autonomo Case Popolari) &nbsp;lo deve segnalare alla Ripartizione Patrimonio. La Ripartizione invita l’occupante a presentare domanda di sanatoria (è disponibile un apposito modulo anche presso l’Ufficio Relazioni con il Cittadino) e contestualmente richiede agli uffici competenti la certificazione anagrafica del cittadino e gli accertamenti di rito, in merito alla reale data di inizio dell’occupazione. Ricevuta la documentazione richiesta, la Ripartizione valuta la sussistenza del diritto dell’occupante alla sanatoria.In caso di esito positivo, provvede a dichiarare decaduto l’assegnatario originario ed emette nei confronti dell’abusivo “decreto di sanatoria”. In caso di esito negativo, provvede egualmente a dichiarare decaduto l’assegnatario originario e ingiunge all’abusivo di rilasciare l’alloggio.<br /><br> |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA La persona interessata può richiedere il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica che attesta, per determinate particelle catastali, la destinazione dell'area così come viene identificato nel Piano Regolatore Generale (zona agricola, edificabile, verde, ecc..) e l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici.Il certificato di destinazione urbanistica comprende la mappa catastale, che individua gli immobili oggetto del CDU e su cui è riportata la destinazione urbanistica, e le relative Norme Tecniche di Attuazione.Altresì, è possibile richiedere una semplice comunicazione che attesta la sola destinazione di zona e l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici, rilasciata senza alcun allegato.&nbsp;<br /><br> |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. DISABILI: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ELIMINAZIONE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI BARRIERE ARCHITETTONICHE <p>La legge n.13 del 9 gennaio 1989 prevede la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute nell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.</p><br /><p>Sono previste due tipologie di contributi per l’abbattimento di:&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><ul><br /> <li><span>barriere presenti nelle parti comuni dell’edificio in cui il disabile ha stabile dimora &nbsp;che impediscono l’accessibilità all’alloggio &nbsp; &nbsp;(ascensore, servo scala, rampa, ecc.);</span></li><br /> <li><span>barriere esistenti nella propria abitazione che ne impediscono l’accessibilità e/o la visitabilità, (adeguamento spazi interni &nbsp; &nbsp; all’alloggio come bagno, cucina, camere, adeguamento percorsi &nbsp; &nbsp;orizzontali e verticali interni all’alloggio, ecc).&nbsp;</span></li><br /></ul><br /><p>&nbsp;</p><br /><p><strong>CHI:&nbsp;</strong>Possono &nbsp;accedere al contributo le persone diversamente abili in possesso del verbale di invalidità dal quale si evince la difficoltà di deambulazione o l'impossibilità di deambulare; in mancanza dell'invalidità riconosciuta, &nbsp;è necessario un certificato medico attestante la difficoltà motoria.</p> |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. ASCENSORI: COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO PER ASSEGNAZIONE NUMERO DI MATRICOLA ASCENSORI: COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO PER ASSEGNAZIONE NUMERO DI MATRICOLA Cosa La messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi nonché delle piattaforme elevatrici per diversamente abili è soggetta a comunicazione da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune nel cui territorio è installato l’impianto. La comunicazione deve essere effettuata su apposita modulistica, predisposta dall’ente, entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 4 bis comma 2 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. Come La persona interessata deve trasmettere una comunicazione di messa in esercizio all'Ufficio Ascensori della Ripartizione Sviluppo Economico, utilizzando il modulo disponibile in fondo alla presente scheda informativa, in una delle seguenti modalità: via PEC all’indirizzo: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it a mano presso l’ufficio protocollo della Ripartizione Sviluppo Economico (Vedi orari nella sezione DOVE) DOCUMENTI DA ALLEGARE copia della dichiarazione CE di conformità di cui all’art. 4 bis, comma 2, del D.P.R. 169/99 e s.m.i., ovvero copia della dichiarazione di conformità alla direttiva 2014/33/UE (Norme UNI EN12015-12016); copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 3, comma 3, lett. e del D.lgs. 27/01/2010 n.17, rilasciata da parte del fabbricante per piattaforme elevatrici per disabili; copia dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato alle ispezioni periodiche; copia del documento d’identità del dichiarante; copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); copia del verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto (qualora la comunicazione sia effettuata oltre il termine di 60 gg. dalla data della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 12 comma 2, del D.P.R. 162/99 e s.m.i.) 612 Dove Costi Gratuito Tempi La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto. L'Ufficio trasmetterà, entro 30 giorni, il numero di matricola assegnato all’impianto, al proprietario o suo rappresentante. Norme ART. 12 D.P.R. 162/99 D.P.R. 23/2017 Allegati MODULO COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI, MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Word MODULO COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI, MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Pdf |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. ISCRIZIONE ANAGRAFICA TEMPORANEA La persona che dimora "temporaneamente" nel Comune di Bari da almeno 4 mesi (per motivi di studio, lavoro, salute, etc.) ed intende conservare la residenza nel Comune di provenienza, può chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Temporanea per sé e per gli eventuali componenti il proprio nucleo familiare.Al cittadino temporaneamente residente nel Comune di Bari può essere rilasciata esclusivamente la carta d'identità, qualora ne faccia richiesta. |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. A.I.R.E. – ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE A.I.R.E. – ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE Cosa L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.) Devono iscriversi all’A.I.R.E.: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Non devono iscriversi all’A.I.R.E.: le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. Come ISCRIZIONE La persona interessata deve rendere una dichiarazione all’ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. La dichiarazione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. In alternativa, la persona interessata può anche comunicare all' Ufficio Anagrafe il trasferimento alcuni giorni prima della partenza, ma per il perfezionamento della pratica è comunque necessaria la dichiarazione al Consolato. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. Per le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all’A.I.R.E. è consigliabile visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio. La decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. inizia: dalla data della comunicazione all'Ufficio Anagrafe del trasferimento, qualora venga fatta preventivamente; dalla data di arrivo al protocollo del Comune della comunicazione del Consolato dalla data della trascrizione dell'atto di nascita I cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) possono richiedere i seguenti certificati anagrafici e di stato civile: certificato di residenza estera; certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero); certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte; certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione); certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione); certificato plurimo di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione); certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione). Per i certificati di cittadinanza e stato libero con posizione aggiornata (e quindi non riferiti alla data di emigrazione) è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio. AGGIORNAMENTO L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino, il quale deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare: il trasferimento della propria residenza o abitazione; le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.); il rientro definitivo in Italia; la perdita della cittadinanza italiana. CANCELLAZIONE La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene: per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio; per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo; per perdita della cittadinanza italiana. 1073 Dove Costi Gratuito Norme Legge 27 ottobre 1988, n. 470 |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA DIA CON ATTO DI ASSEVERAMENTO <p>Per effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria in un immobile (tramezzature interne, fusione di unità immobiliari, sostituzione di impianti elettrici, idrici e fognanti, impianti autonomi di riscaldamento, frazionamento di unità immobiliari che non comporti il cambio di destinazione d’uso, ecc.), la persona interessata deve consegnare la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari.</p><br /><p>I lavori da effettuare sono vincolati alla garanzia che non vengano lesi i diritti dei terzi.</p> |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. CERTIFICATO DI IDONEITA DELL ALLOGGIO PER CITTADINI NON COMUNITARI <p>E’ il certificato che attesta l’idoneità alloggiativa di un’abitazione che, sulla base dei parametri individuati dalla L. R. n. 10/2014, deve ospitare un determinato numero di persone in base alla sua dimensione. L’alloggio infatti deve essere adeguato al numero di persone che ci vivono, rispettando i seguenti parametri minimi dello standard abitativo:</p> <br /><p>&nbsp;</p><br /><ul><br /> <li><strong>mq. 45 per nr. 01-02 persone</strong></li><br /> <li><strong>mq. 55 per nr. 03 persone</strong></li><br /> <li><strong>mq. 70 per nr. 04 persone</strong></li><br /> <li><strong>mq. 85 per nr. 05 persone</strong></li><br /> <li><strong>mq. 95 per nr. 06 persone ed oltre</strong></li><br /></ul><br /><strong><br></strong><br /><p>&nbsp;</p> <br /><p>Il documento viene rilasciato per i seguenti casi:</p> <br /><p>&nbsp;</p><br /><ul><br /> <li><span>richiesta di ricongiungimento familiare;</span></li><br /> <li><span>richiesta di rinnovo della carta di soggiorno;</span></li><br /> <li><span>stipula contratto di soggiorno.</span></li><br /></ul><br /><p>&nbsp;</p> |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. CERTIFICATO CONTESTUALE CERTIFICATO CONTESTUALE Cosa È il certificato che attesta e riunisce in un unico certificato informazioni anagrafiche diverse tra loro (stato di famiglia, cittadinanza, residenza). Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000. I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato. Come La richiesta del certificato si effettua direttamente allo sportello, esclusivamente su appuntamento. La persona interessare può prenotare in una delle seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari). N.B. Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto. Il pagamento del certificato avverrà direttamente presso lo sportello (vedi sezione COSTI). ► ► In alternativa, la persona interessata, senza recarsi allo sportello comunale, può visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo con l'identità digitale (SPID/CIE) ad uno dei seguenti portali: comunale: https://egov.comune.bari.it/ Anagrafe Nazionale (ANPR) del Ministero dell'Interno: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/ Se l’interessato è impossibilitato a recarsi, personalmente o tramite delegato, direttamente presso gli sportelli, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, in tal caso dovrà necessariamente compilare l’istanza su apposito modulo, scaricabile a questo link, da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo pec: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (Tale indirizzo è abilitato a ricevere sia mail che pec) Alla richiesta si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, unitamente alla ricevuta di pagamento (vedi sezione COSTI) N.B. Eventuali solleciti pervenuti prima del 20° giorno lavorativo non saranno presi in considerazione. VALIDITA' 6 mesi dalla data del rilascio. NOTA BENE: Ai sensi della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.). Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad accettare dai cittadini e, pertanto, a richiedere loro, in sostituzione dei certificati anagrafici, l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. Gli Ufficiali Comunali di Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno essere rilasciati certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni. AVVOCATI Per gli avvocati è disponibile il servizio che consente di richiedere e ottenere certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale direttamente online dal portale ANPR Dall' 11 dicembre 2023, gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale possono accedere, tramite SPID, CIE o CNS, ad un area dedicata del portale ANPR - sezione "Area tecnica", "Certificati per avvocati" (https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati) e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere i certificati anagrafici. I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo. Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica (consulta la guida operativa) Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli avvocati al momento della richiesta. 1080|1087|1094|1093|1086|1095|1089 Dove Costi I certificati anagrafici sono rilasciati esclusivamente in bollo a cui si aggiungono i costi dei diritti di segreteria e rimborso stampati, come di seguito indicato: imposta di bollo €. 16,00; con soppressione dei diritti di segreteria e rimborso stampati, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 620/2021 CASI DI ESENZIONE In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l’esenzione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico. Di seguito, si riportano alcuni dei principali casi di esenzione, relativi ai certificati anagrafici, previsti dalle norme vigenti: Uso Riferimento normativo Imposto di bollo Diritti di segreteria Processuale (certificati da produrre nel procedimento) Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Circ. Ag. Entrate n. 70/E del 14/08/2002 Adozione, affidamento, tutela e affiliazione di minori DPR 642/72 Tab. All. B art. 13 ESENTE ESENTE L. 184/83 art. 82 Interdizione, inabilitazione amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento) DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 13 Finanziamenti al medio e lungo termine (durata superiore ai 18 mesi) già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione DPR 601/73 art. 15 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) Legge 74/87 art. 19 ESENTE ESENTE Notifica di atti giudiziari Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Ris. Ag. Entrate n. 24/E del 18/04/2016 Gratuito patrocinio: estremi del decreto di ammissione D.P.R. 115/2002 art. 18 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Liquidazione e pagamento delle pensioni estere DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 9 NOTA BENE: l’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli, per fini diversi da quelli indicati sul certificato, equivale a evasione fiscale e comporta la responsabilità del richiedente, consistente nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalle legge. MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità: 1. Attraverso i Servizi PagoPA Per effettuare il versamento la persona interessata si deve collegare al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionare dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento: Certificati rilasciati con bollo Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, iserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE" Al termine della procedura sarà possibile pagare: direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA oppure presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA. In entrambi i casi il sistema invierà una email contenente la ricevuta dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino. 2. Direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS Tempi Richiesta effettuata presso lo sportello: rilascio immediato Richiesta trasmessa a mezzo mail: entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza Norme Legge n. 183/2011 D.P.R. 445/2000 D.P.R. 642/72 Allegati Modulo richiesta certificazione anagrafica via email Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione multipla |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. CERTIFICATO CUMULATIVO CERTIFICATO CUMULATIVO Cosa È il certificato che attesta e riunisce in un unico certificato informazioni anagrafiche diverse tra loro (residenza, cittadinanza, stato libero). Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000. I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato. Come La richiesta del certificato si effettua direttamente allo sportello, esclusivamente su appuntamento. La persona interessare può prenotare in una delle seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari). N.B. Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto. Il pagamento del certificato avverrà direttamente presso lo sportello (vedi sezione COSTI). ► ►In alternativa, la persona interessata, senza recarsi allo sportello comunale, può visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo con l'identità digitale (SPID/CIE) ad uno dei seguenti portali: comunale: https://egov.comune.bari.it/ Anagrafe Nazionale (ANPR) del Ministero dell'Interno: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/ Se l’interessato è impossibilitato a recarsi, personalmente o tramite delegato, direttamente presso gli sportelli, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, in tal caso dovrà necessariamente compilare l’istanza su apposito modulo, scaricabile a questo link, da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo pec: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (Tale indirizzo è abilitato a ricevere sia mail che pec) Alla richiesta si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, unitamente alla ricevuta di pagamento (vedi sezione COSTI) N.B. Eventuali solleciti pervenuti prima del 20° giorno lavorativo non saranno presi in considerazione. VALIDITA' 6 mesi dalla data del rilascio. NOTA BENE: Ai sensi della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.). Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad accettare dai cittadini e, pertanto, a richiedere loro, in sostituzione dei certificati anagrafici, l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. Gli Ufficiali Comunali di Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno essere rilasciati certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni. AVVOCATI Per gli avvocati è disponibile il servizio che consente di richiedere e ottenere certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale direttamente online dal portale ANPR Dall' 11 dicembre 2023, gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale possono accedere, tramite SPID, CIE o CNS, ad un area dedicata del portale ANPR - sezione "Area tecnica", "Certificati per avvocati" (https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati) e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere i certificati anagrafici. I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo. Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica (consulta la guida operativa) Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli avvocati al momento della richiesta. 1080|1087|1094|1086|1095|1093|1089 Dove Costi I certificati anagrafici sono rilasciati esclusivamente in bollo a cui si aggiungono i costi dei diritti di segreteria e rimborso stampati, come di seguito indicato: imposta di bollo €. 16,00; con soppressione dei diritti di segreteria e rimborso stampati, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 620/2021 CASI DI ESENZIONE In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l’esenzione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico. Di seguito, si riportano alcuni dei principali casi di esenzione, relativi ai certificati anagrafici, previsti dalle norme vigenti: Uso Riferimento normativo Imposto di bollo Diritti di segreteria Processuale (certificati da produrre nel procedimento) Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Circ. Ag. Entrate n. 70/E del 14/08/2002 Adozione, affidamento, tutela e affiliazione di minori DPR 642/72 Tab. All. B art. 13 ESENTE ESENTE L. 184/83 art. 82 Interdizione, inabilitazione amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento) DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 13 Finanziamenti al medio e lungo termine (durata superiore ai 18 mesi) già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione DPR 601/73 art. 15 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) Legge 74/87 art. 19 ESENTE ESENTE Notifica di atti giudiziari Art. 18 D.P.R. 115/2002 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Ris. Ag. Entrate n. 24/E del 18/04/2016 Gratuito patrocinio: estremi del decreto di ammissione D.P.R. 115/2002 art. 18 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Liquidazione e pagamento delle pensioni estere DPR 642/72 ESENTE € 0 G.C. n. 620/2021 Tab. All. B art. 9 NOTA BENE: l’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli, per fini diversi da quelli indicati sul certificato, equivale a evasione fiscale e comporta la responsabilità del richiedente, consistente nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalle legge. MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità: 1. Attraverso i Servizi PagoPA Per effettuare il versamento la persona interessata si deve collegare al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionare dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento: Certificati rilasciati con bollo Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, iserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE" Al termine della procedura sarà possibile pagare: direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA oppure presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA. In entrambi i casi il sistema invierà una email contenente la ricevuta dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino. 2. Direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS Tempi Richiesta effettuata presso lo sportello: rilascio immediato Richiesta trasmessa a mezzo mail: entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza Norme Legge n. 183/2011 D.P.R. 445/2000 D.P.R. 642/72 Allegati Modulo richiesta certificazione anagrafica via email Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione multipla |
Web Content Article This result comes from the Italian version of this content. PASSO CARRABILE: RILASCIO CONCESSIONE, CONTRASSEGNO E PAGAMENTO <p>La persona interessata all’apertura di un passo carrabile, su una strada pubblica per accedere ad una proprietà privata, deve effettuare un’apposita richiesta di concessione di occupazione del suolo pubblico.<br>Per ottenere la concessione del suolo e la conseguente autorizzazione alla modifica del marciapiede necessaria alla realizzazione del passo carrabile, i locali e/o area privata cui&nbsp; accedere, oltre al rispetto dell’art. 22 del Codice della strada ed art. 46 del Regolamento di attuazione del codice della strada, devono rispondere alle seguenti indispensabili condizioni:</p><br /><ul><br /> <li>Per i fabbricati non soggetti all’applicazione dell’art.41 sexies della L.17.08.1942 n. 1150 s.m.i., il relativo ambiente deve avere una superficie utile di almeno 25 mq, la quale deve essere idonea, per la sua conformazione planimetrica, a contenere razionalmente almeno due autovetture di media cilindrata;</li><br /> <li>Per i fabbricati soggetti all’applicazione del suddetto art.41 sexies, la concessione di suolo pubblico per passo carrabile è insita in tutti i titoli abilitativi rilasciati dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata. In tal caso è la medesima Ripartizione, in sede di istruttoria della pratica edilizia, a compiere le verifiche di conformità al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.</li><br /></ul><br /><p>Inoltre, in deroga all'art. 22 del Regolamento Comunale delle occupazioni di suolo pubblico, possono essere autorizzati i passi carrabili quando lo spazio dei locali, al netto degli arredamenti e/o macchinari in essi contenuti, è idoneo a contenere agevolmente almeno una autovettura&nbsp;e&nbsp;destinati ai seguenti usi debitamente documentati: </p><br /><ul><br /> <li>Autofficina e similari (autocarrozzeria, elettrauto, officine per moto, ecc); </li><br /> <li>Esercizio vendita autoveicoli; </li><br /> <li>Operazioni di carico e scarico valori per gli istituti di credito e/o commercianti di gioielli; </li><br /> <li>Ricovero di macchinari ed attrezzature agricole. </li><br /></ul><br /><p>Eventuali lavori edili complementari rispetto a quelli necessari per la realizzazione del passo carrabile (colonne, recinzioni, cancelli, apertura varchi su prospetti, cambio di destinazione d’uso dei locali, ecc.) dovranno essere autorizzati con separato provvedimento (DIA o permesso di costruire) della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata.</p> |
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