Mediazione tributaria

COS'È

La mediazione tributaria è un istituto presente da tempo nell'ordinamento italiano, ma la riforma del processo tributario del 2015 ne ha consentito l’applicazione anche ai tributi degli enti locali.

L’istituto della mediazione è disciplinato dall'art. 17 bis D. Lgs. n. 546/92. Il predetto istituto è stato abrogato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

 

A CHE SERVE

La mediazione serve a evitare il contenzioso tributario, dando la possibilità di risolvere in una fase pre-giurisdizionale e senza spese legali, la controversia in ordine ai tributi locali (Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Imposta di Pubblicità) insorta tra il Comune e il Contribuente.

 

APPLICAZIONE

Rientrano nell'istituto della mediazione tutte le cause dove si discute di tributi di valore inferiore a € 50.000,00. Al di sotto dei tremila euro il contribuente può far valere le sue ragioni da solo in quanto non ha bisogno di essere rappresentato da un difensore. 

 

COME FUNZIONA

La proposizione del ricorso che verte su un tributo di valore inferiore a € 50.000,00 vale automaticamente come reclamo. Il Comune ha 90 giorni di tempo dalla notifica per esaminarlo e rispondere: può accoglierlo, respingerlo o formulare una proposta alternativa.

Il Comune di Bari ha inteso adeguarsi alle novità introdotte dal Legislatore predisponendo un apposita struttura all’interno del Settore Contenzioso della Ripartizione Tributi con il compito di esaminare tutti i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2016 rientranti nell’ambito di operatività dell’istituto.

Ciò nell'intento di evitare lunghi e costosi giudizi innanzi alle Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e favorire l’adesione all’obbligo fiscale in un’ottica di collaborazione col Contribuente.

È possibile consultare in questa pagina un fac-simile per la proposizione della proposta di mediazione.

Si rammenta che il processo tributario, in via obbligatoria, ha assunto natura telematica secondo le norme vigenti in tema di Processo Tributario Telematico (PTT) tranne che nel caso in cui il contribuente si difenda da solo per controversie di valore inferiore a euro 3.000,00.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Settore Contenzioso della Ripartizione Tributi al numero 080.5773581 o inviando una PEC all’indirizzo contenziosotributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

 

QUESTIONARIO SULLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Al fine di migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti, il Settore Contenzioso conduce un'indagine per valutare la soddisfazione dell’utente relativamente all’attività di mediazione tributaria. Il cittadino/utente potrà esprimere le proprie valutazioni

 

Ultimo aggiornamento: 4 gennaio 2024

Responsabile: dott. Giuseppe Lorusso