Sicurezza, risparmio, qualità dell'aria

GLI IMPIANTI TERMICI

Un impianto termico è un impianto destinato alla climatizzazione degli ambienti (riscaldamento) con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.
Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
Per impianto con potenza inferiore a 35 kW si intende quello normalmente installato nelle abitazioni unifamiliari, la cosiddetta caldaia autonoma da appartamento.
Il cuore dell’impianto termico è il generatore di calore, componente che, per legge, è soggetto alla maggior parte dei controlli una volta che è stato installato.

I generatori di calore, le "caldaie" per il riscaldamento domestico si dividono in due tipi :

tipo B: sono le caldaie la cui camera di combustione è aperta rispetto all'ambiente in cui è installata la caldaia stessa ; per legge le nuove caldaie appartenenti a questa categoria devono essere "dotate all'origine" (cioè dalla fabbrica) di un sistema di sicurezza contro il riflusso dei prodotti della combustione; le caldaie dotate di questo accorgimento sono identificate con la sigla"B1"
tipo C: sono le caldaie la cui camera di combustione è stagna rispetto all'ambiente in cui è installata la caldaia stessa (da cui il nome di "stagne" che spesso viene dato a queste caldaie); queste caldaie prendono l'aria per la combustione dall'esterno e non dal locale in cui sono installate tramite un condotto che può essere separato oppure concentrico a quello che serve per lo scarico dei fumi; generalmente per assicurare il prelievo di aria e lo scarico dei fumi, la caldaia è dotata di un ventilatore.

Tutti i generatori di calore dal 1/1/1997 devono oggi essere marcati dal costruttore con la marcatura CE che attesta la conformità alle direttive europee di sicurezza.

Per regolare gli orari di funzionamento dell’impianto viene installato un cronotermostato ossia un dispositivo che, collegato alla caldaia, permette di impostare sia i livelli di temperatura che si vogliono mantenere in ambiente (non superiori comunque a 20 °C) sia i periodi di funzionamento dell'impianto termico (stabiliti dalla legge a seconda della località); una volta impostato, il cronotermostato farà funzionare la caldaia automaticamente in relazione ai parametri impostati. Permette un notevole risparmio di combustibile. ATTENZIONE !! : il cronotermostato è obbligatorio per gli impianti termici nuovi o ristrutturati ma non e' assolutamente richiesto per impianti termici non ristrutturati e già esistenti al 1/8/1994 , come pure non e' richiesto in presenza di "mera sostituzione" della caldaia.

Vediamo ora quali sono le disposizioni che dobbiamo seguire nei vari tipi di interventi:

 

IMPIANTI TERMICI ESISTENTI - ESERCIZIO E MANUTENZIONE

A partire dal 1° agosto 1994, il controllo annuale (manutenzione) della caldaia per il riscaldamento, sia essa per impianti autonomi che per centrali termiche, è diventato un obbligo di legge (legge 10/91 e DPR 551/99).
La regolare manutenzione degli impianti consente di ottenere un forte risparmio di combustibile, una riduzione significativa dell’inquinamento dell’aria causato dalle emissioni dell’impianto nell’aria della nostra città, una protezione dai rischi di asfissia, incendio o esplosione.

 

Chi deve far effettuare la manutenzione?

Il decreto 412/93, il D.P.R. n. 551/99 ed il D.Lgs. n. 192/05 hanno introdotto la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti e l'obbligo del libretto di impianto (potenzialità minore di 35 kW) o di centrale (potenza maggiore o eguale a 35 kW) per tutte le potenzialità di impianto.
Il "responsabile dell'impianto" è l'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare, sia esso proprietario o locatore o usufruttuario, per gli impianti centralizzati coincide con l'amministratore del condominio.
E il responsabile dell'impianto, o per esso un terzo che se ne assume la responsabilità , è tenuto per legge a rispondere della sicurezza dell'impianto termico a lui affidato e deve garantire l'utilizzo nei limiti orari e di temperatura ambientale fissati dalla normativa.
Il responsabile è tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti secondo le norme tecniche vigenti U.N.I. e C.E.I. .

Egli deve:

  • predisporre e firmare il libretto di impianto (minore di 35 kW) o di centrale (potenza maggiore di 35 kW);
  • disporre gli interventi di manutenzione affidandoli ad una impresa abilitata secondo la legge n. 46/90 in possesso dei requisiti previsti dalla lettera c) “impianti termici ed e) “impianti a gas” dell’art. 1
  • disporre la verifica delle prestazioni della caldaia e degli elementi contenuti nel libretto (analisi dei prodotti della combustione, ecc con le periodicità indicate dal Decreto Lgs. n. 192/05;
  • rispettare i limiti di esercizio previsti dal decreto;
  • condurre gli impianti in modo che la temperatura ambiente non superi il valore di 20° + 2;
  • effettuare la sostituzione obbligatoria nei termini previsti del generatore che all'atto della verifica presenti un rendimento non riconducibile ai valori limite previsti dal decreto
  • affidare la conduzione dell'impianto a persona dotata di patentino di abilitazione ai sensi della legge n.615/66 per impianti di grande potenzialità termica (maggiore di 216 kW).

In caso di inosservanza il responsabile è soggetto passibile di sanzioni amministrative.

Ricordiamo l'obbligo di inviare al Comune la copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, ossia fotocopia della prima parte del libretto d'impianto (dal punto "1. Impianto termico individuale" al punto " 4.6 Aerazione dei locali" compreso).

Negli impianti centralizzati dei condomini l'amministratore dovrà inoltre esporre:

  • la tabella con l'indicazione del periodo annuale di esercizio e l'orario di attivazione giornaliero;
  • le generalità ed il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

Soprattutto per impianti di tipo centralizzato il proprietario o l'amministratore del Condominio possono delegare ad un terzo la responsabilità dell'impianto, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ed abilitato secondo la legge n. 46/90.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianto termici deve essere riportato in evidenza sul libretto di impianto.
Il proprietario di impianti individuali resta però responsabile della temperatura e del periodo di accensione dell'impianto.
Il terzo responsabile deve essere in possesso dell'abilitazione fornita dalla legge n. 46/90 e per impianti centralizzati di potenzialità maggiore di 350 kW deve essere iscritto all'A.N.C. (oggi avere una qualificazione secondo il D.P.R. 34/99) per la categoria manutenzione o possedere la certificazione del sistema di qualità UNI EN 29000.
Il terzo responsabile deve firmare il libretto di impianto o centrale sottoscrivendo un regolare contratto; sono nulli i contratti contrari alla legge.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative , deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

 

COME E QUANDO EFFETTUARE LA MANUTENZIONE

La costante manutenzione della caldaia può, da sola, rappresentare un risparmio sulla bolletta tra il 5 ed il 10 %. Infatti all’interno della caldaia possono formarsi depositi che ostacolano la trasmissione del calore all’acqua; in questo modo il calore va nel camino o nella canna fumaria. Inoltre anche una cattiva regolazione del bruciatore può provocare fughe di calore. Mantenendo l’impianto pulito si ottiene così la stessa temperatura consumando meno: e non solo di gas o metano, ma anche di macchina, perché ovviamente l’impianto dura più a lungo.

Ogni anno siamo costretti ad ascoltare l'elenco dei morti o degli intossicati da monossido di carbonio (CO) - un gas altamente tossico - a causa di impianti vecchi, difettosi, mal curati. La corretta manutenzione e la prova dei fumi sono l'unica garanzia di avere in casa uno strumento di calore e non un killer. Il manutentore dovrà effettuare le operazioni di manutenzione ed eseguirà l’analisi dei prodotti della combustione della caldaia seguendo le periodicità indicate nel D.Lgs. n. 192/05. I risultati delle operazioni di manutenzione, controllo ed analisi dei prodotti della combustone verranno indicati nel rapporto di controllo tecnico i cui modelli sono contenuti nell’allegato G o nell’allegato F del D.Lgs. n. 192/05 .Il rapporto di controllo , che verrà sottoscritto dal responsabile dell’impianto, contiene la descrizione dello “stato di salute” dell’impianto, gli interventi consigliati e quelli obbligatori prescritti per assicurare la sicurezza dell’impianto.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo e eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianti termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate da fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parte dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle norme UNI CIG per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli di cui all’allegato F e G del D.Lgs n. 192/05 devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

Il rispetto dei rendimenti minimi del generatore di calore

Come già detto il rendimento di combustione deve essere attentamente controllato ogni due anni durante le operazioni di manutenzione periodica, per assicurarsi che la caldaia sia efficiente.
Le caldaie individuali a gas devono avere un rendimento minimo. Se, a seguito di controlli, il rendimento risultasse inferiore a quello prescritto e non fosse possibile ricondurlo a norma con interventi di manutenzione, la caldaia dovrà essere sostituita entro 300 giorni dall'accertamento dell'irregolarità.

 

SANZIONI

Ricordiamo che nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, non ottemperi a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1 del Decreto, ossia non provveda a far mantenere gli impianti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. Il manutentore che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

Nuovi libretti di impianti e caldaie

Dal Settembre 2003 sono entrati in vigore i nuovi libretti di impianti e di centrale approvati dal Decreto M.A.P. 17.3.2003.I libretti esistenti dovranno pertanto essere allegati ai nuovi modelli resi disponibili dal Vs. manutentore. Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW, sia esistenti sia di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni). E' prescritta l'adozione di un nuovo Libretto di impianto in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, ed anche in caso di sostituzione del generatore di calore (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni). Il Libretto di impianto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

La compilazione iniziale (schede 1, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni). L'occupante può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni). Al termine dell'occupazione l'inquilino ha l'obbligo di consegnare al proprietario o al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (art. 11, comma 8, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione del contratto, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

 

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Per Bari (zona c) il periodo di attivazione degli impianti è dal 15 novembre al 31 marzo, la durata di attivazione giornaliera è 10 ore. Al di fuori di tali periodi gli impianti possono essere attivati in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli che ne giustifichino l'esercizio e comunque per una durata giornaliera non superiore a alla metà di quella consentita a pieno regime. La media aritmetica delle temperature dell'aria nei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate secondo la norma UNI 5364, non deve superare i valori di 18 + 2 °C per categoria”e.8” o 20 + 2 °C per categorie diverse da “e.8”.

 

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

L’ente competente così come definito nel D.Lgs. n. 192/05 è tenuto a controllare se i cittadini hanno ottemperato a questi obblighi. L’Ente potrà prevedere in alternativa al controllo di tutti gli impianti (alternativa che è prevista dalla legge ), di richiedere una dichiarazione al cittadino che, così facendo, certifica sotto la propria responsabilità di aver fatto tutto quello che la legge prevede, in materia di sicurezza, risparmio energetico e controllo dell'inquinamento, per il proprio impianto di riscaldamento. Si badi bene che la dichiarazione non esclude il controllo da parte degli enti interessati, i quali lo esercitano a "campione" su tutte le dichiarazioni pervenute. Tutti i cittadini che non presentano la dichiarazione vengono invece controllati dagli enti interessati, le spese per il controllo sono totalmente a carico del cittadino.

 

INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI TERMICI

Gli impianti di nuova installazione sono quelli per i quali l'attuale legislazione prevede il maggior numero di adempimenti. Per un nuovo impianto termico infatti è necessario:
Presentare un progetto, prima dell'inizio dei lavori, al Comune Ufficio Energia e Sicurezza degli Impianti (art. 28 Legge 10/91 e art. 8 D.Lgs. n. 192/05); tale progetto deve essere redatto da un professionista abilitato secondo le competenze previste dagli ordinamenti professionali. Il progetto sarà corredato di una relazione tecnica eseguita secondo le specifiche normative tecniche UNI e redatto secondo i modelli previsti nel D.Lgs. n. 192/05. Il progetto va presentato in duplice copia, il Comune trattiene una copia per le verifiche di legge e restituisce l'altra, opportunamente timbrata, che vale quale attestazione dell'avvenuta presentazione. La copia del progetto va tenuta nel luogo dove si costruisce l'impianto termico e dev'essere disponibile nel corso delle verifiche che il Comune ha facoltà di eseguire per controllare che le opere eseguite corrispondano effettivamente a quelle progettate. Le leggi prevedono sanzioni da € 516 a € 2582 (art. 34 legge 10/91) e da €516 a € 5.164 a (legge n. 46/90) per chi non presenta il progetto di un impianto termico nuovo o ristrutturato.

Scarico dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio.
La nuova legislazione è sottesa alla finalità di evitare gli scarichi impropri “a parete” che contribuiscono all’inquinamento ambientale e a nocive immissioni verso i vicini. Sono ben pochi gli impianti nuovi che possono derogare a questa prescrizione: con le ultime modifiche apportate al DPR 412/93 dal DPR 551/99 possono non portare lo scarico sopra il tetto solo gli "impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino/canna fumaria/sistema di evacuazione fumi funzionale e idoneo, o comunque adeguabile allo scopo"( DPR 551/99 art. 2 ). Si tratta quindi di edifici soggetti a vincoli storici od artistici delle Sovrintendenze.

Se il vostro impianto ricade nella suddetta categoria potrete scaricare in facciata solo se verrà installata una caldaia che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartenga alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 (la quinta). La legge fa riferimento alla classificazione delle emissioni di NOx per cui una caldaia viene omologata.

 

Dotare l'impianto di un sistema di regolazione della temperatura.
La temperatura interna dell'abitazione deve poter essere impostata almeno su due livelli differenti nell'arco della giornata, ad esempio 20 °C nell'arco di dodici ore e 15 °C per le altre cinque ore; a questo scopo l'impianto viene in genere dotato di un "cronotermostato" che a volte è fornito di serie con la caldaia.

 

Quale tipo di caldaia si può installare?
Anzitutto le caldaie installate devono avere la marcatura CE (è molto visibile sulla targhetta dei dati tecnici posta all'interno della caldaia).
Prima dell'entrata in vigore del DPR 551/99, negli impianti nuovi o ristrutturati, era possibile installare solo caldaie di tipo "C"; dall'entrata in vigore del DPR 551/99 è invece possibile installare anche caldaie di tipo "B".

 

Prima accensione della caldaia
Terminato l'impianto si procede alla cosiddetta prima accensione (o "messa in servizio") della caldaia. L'art. 11 del D.P.R. 551/99 a tale proposito dice quanto segue:"La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all' articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n.46.
La legge quindi, in occasione della prima accensione che viene sempre eseguita su caldaie nuove, stabilisce che si debba adempiere a tre obblighi molto importanti nella vita dell'impianto:

  • la compilazione iniziale del libretto d'impianto
  • la prima analisi di combustione, il rilevamento dei parametri e la loro trascrizione sul libretto d'impianto assieme agli altri dati richiesti
  • l'invio all'ente competente per i controlli (per la nostra città il Comune ) di copia della scheda identificativa dell'impianto, adempimento già in vigore.
 

Chi deve eseguire queste operazioni?
Per le prime due non c'è alcun dubbio: la legge parla esplicitamente di "ditta installatrice". La terza operazione potete farvela anche da voi responsabili dell’impianto: fotocopiate la prima parte del libretto d'impianto (dal punto "1. Impianto termico individuale" al punto " 4.6 Aerazione dei locali" compreso), metteteci la firma ed inviatela al Comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla copia del libretto d'impianto è necessario allegare per completezza copia del certificato di conformità CHE L'INSTALLATORE DEVE AVER RILASCIATO COME PRESCRITTO DALLA LEGGE 46/90.
Su questo certificato l'installatore DEVE specificare se l'impianto installato è nuovo ovvero se si tratta di una ristrutturazione o solo di una "mera sostituzione" della caldaia.

 

Per gli impianti termici centralizzati:
È l'amministratore del condominio il responsabile dell'esercizio e della manutenzione a meno che non deleghi la responsabilità ad un terzo. Egli ha gli stessi obblighi già indicati per il responsabile dell'impianto e dovrà inoltre esporre in centrale:

  • la tabella con l'indicazione del periodo annuale di esercizio e l’orario di attivazione giornaliero;
  • le generalità ed il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

Inoltre nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in impianti autonomi ha la responsabilità del procedimento fino alla realizzazione dei singoli impianti. L'Amministratore deve provvedere alla manutenzione delle canne fumarie collettive.

 

PRIMI CONSIGLI UTILI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Di giorno in casa manteniamo la temperatura a circa 20°C, come prescrive la legge, ma teniamo presente che per ogni grado in meno si risparmia circa il 7% sulle spese di riscaldamento. Installiamo valvole termostatiche che, in base alla temperatura impostata, aprono e chiudono l'afflusso di acqua al termosifone. Con questo sistema possiamo risparmiare fino al 20% di energia. È possibile infatti ridurre il consumo nelle giornate più serene, quando il sole è sufficiente a scaldare alcune stanze, oppure impostare la temperatura più bassa nelle stanze da letto e più alta nel bagno o anche lasciare i radiatori aperti al minimo quando si esce di casa. Isoliamo le pareti perimetrali della casa per ridurre le dispersioni di calore. Installiamo doppi vetri alle finestre e guarnizioni per evitare le infiltrazioni d'aria e per isolare gli ambienti dai rumori esterni.