Contenuto Web CONSIGLIO COMUNALE <p>Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile,&nbsp;è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita le podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabilite nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità e alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.</p> |
Contenuto Web GIUNTA COMUNALE <p>La Giunta&nbsp;è l'organo propositivo e di impulso nei confronti del Consiglio comunale al quale riferisce annualmente sulla propria attività.&nbsp;E' costituita dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito dallo Satuto non superiori a dodici, tra i quali il Sindaco. La composizione della Giunta deve garantire la presenza di ambo i sessi. La Giunta viene presentata al consiglio nella prima seduta dopo le elezioni. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale, rifacendosi ai principi di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e opera attraverso deliberazioni collegiali. Formula proposte al Consiglio comunale, adotta tutti gli atti amministrativi e i provvedimenti non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi di Decentramento, ai Dirigenti. La Giunta comunale&nbsp;è convocata dal Sindaco che la presiede e definisce l'Ordine del Giorno dei lavori. Le decisioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto di chi la presiede. Il Sindaco, nel caso di nomina, revoca o dimissioni di uno o più Assessori, deve darne comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.</p> |
Contenuto Web LE COMMISSIONI CONSILIARI <p>Il Consiglio Comunale istituisce, con apposite deliberazioni, le Commissioni Permanenti. Composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni sono definiti dal Regolamento Comunale. Le Commissioni consiliari permanenti esprimono pareri obbligatori sugli atti di competenza conciliare, nei termini riportati dal Regolamento. Le commissioni svolgono, nei confronti del Consiglio, funzioni istruttorie, referenti e di iniziativa. Alle Commissioni sono trasmesse per conoscenza le deliberazioni della Giunta Comunale e le determinazioni dei Dirigenti. Il Consiglio comunale istituisce anche le Commissioni Speciali Permanenti di "Pari Opportunità" e di "Decentramento" disciplinate dai relativi regolamenti.</p> |
Contenuto Web IL SINDACO <p>Il Sindaco&nbsp;è eletto direttamente dai cittadini secondo le previsioni della legge, che ne disciplina anche lo status giuridico, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza o cessazione dalla carica. Rappresenta il Comune ed&nbsp;è responsabile dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio e dell'intera comunità. Le sue competenze sono stabilite dalla legge e dallo Statuto. Il Sindaco in particolare: </p><br /><ul><br /> <li>ha la rappresentanza legale del Comune anche in giudizio; </li><br /> <li>esercita e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali delegate dalla legge al Comune;</li><br /> <li>nomina e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti per ogni mandato dal Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società ed istituzioni, nel rispetto dell'art.6 comma 3) D. Lgs 267/2000 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali);</li><br /> <li>nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale; </li><br /> <li>nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi; </li><br /> <li>affida gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in ragione di esigenze effettive e verificabili;</li><br /> <li>nomina e revoca gli Assessori;</li><br /> <li>previa informazione al Consiglio comunale, si attiva per la stipula di accordi di programma e riferisce semestralmente all'organo conciliare sullo stato di attuazione degli stessi;</li><br /> <li>sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;</li><br /> <li>coordina, vigila ed indirizza l'attività della Giunta e delle strutture esecutive e di gestione;</li><br /> <li>sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, coordina gli orari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici, in armonia con le esigenze degli utenti; </li><br /> <li>elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con gli enti erogatori di servizi pubblici e con i responsabili territoriali delle Amministrazioni interessate coordinando e riorganizzando gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio; </li><br /> <li>promuove le procedure per la costituzione di unioni e consorzi con altri Comuni. Promuove la delimitazione dell'area metropolitana d'intesa con gli altri enti locali interessati e, unicamente al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, avvia il processo di costituzione della città metropolitana; </li><br /> <li>nomina il Vice Sindaco e gli Assessori e per particolari problematiche, temporalmente limitate, conferisce deleghe ai Consiglieri, comunicandole al Consiglio. </li><br /> <li>provvede ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.</li><br /></ul><br /><p>Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco&nbsp;in caso di assenza o di impedimento con le modalità previste dalla legge e del Regolamento.</p> |
Contenuto Web Notificazioni, Deposito e Ritiro atti presso la Casa Comunale e - funzionamento dell’Albo Pretorio online Notificazioni, Deposito e Ritiro atti presso la Casa Comunale e funzionamento dell’Albo Pretorio online Servizio online Cosa Presso la Ripartizione Segreteria Generale sono incardinati l’Ufficio Notifiche, la Casa Comunale nonché l’Ufficio Albo Pretorio online. L’Ufficio Notifiche cura la notificazione degli atti delle strutture comunali nonché delle amministrazioni terze. Presso la Casa Comunale, invece, viene effettuato il deposito degli atti e dei provvedimenti notificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 140 e seguenti del c.p.c. ovvero ai sensi dell' art. 60 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 e art 26 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. L’Albo Pretorio online è lo spazio virtuale in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione o da soggetti terzi ai fini della pubblicità legale ed è direttamente raggiungibile all’indirizzo http://albo.comune.bari.it , oltre che dalla home page del sito istituzionale www.comune.bari.it . Come NOTIFICAZIONE DI UN ATTO Per la notificazione di un atto, la struttura comunale o l’amministrazione esterna che lo ha adottato lo fa pervenire all'Ufficio Notifiche, almeno quindici giorni antecedenti la data di scadenza della notifica richiesta, unitamente ad una nota accompagnatoria, redatta secondo i modelli allegati a seconda che si tratti di struttura comunale o amministrazione esterna (allegato A per le strutture comunali, allegato B per le amministrazioni terze). Il procedimento è descritto ai paragrafi 2.5 e 2.6 delle “Linee Guida sul il funzionamento dei servizi di notificazione e del deposito e ritiro degli atti presso la Casa Comunale nonché sul funzionamento dell’Albo Pretorio online del Comune di Bari”. DEPOSITO ATTI PRESSO LA CASA COMUNALE Per il deposito degli atti presso la Casa Comunale, i pubblici ufficiali che effettuano le notificazioni (ad es. gli ufficiali giudiziari, gli agenti di polizia, i messi comunali, i messi del Giudice di Pace, i messi speciali dell’Amministrazione finanziaria, i vigili urbani etc.) li depositano mediante consegna in busta chiusa e sigillata ai sensi dell’art. 137 del Codice di Procedura Civile, unitamente ad una nota di deposito, redatta secondo il modello di cui all’allegato C, in duplice esemplare e sottoscritta dal depositante. Il procedimento è descritto al paragrafo 3.3 delle “Linee Guida sul il funzionamento dei servizi di notificazione e del deposito e ritiro degli atti presso la Casa Comunale del Comune di Bari”. RITIRO ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE (ISTRUZIONI PER IL CITTADINO) Per il ritiro degli atti depositati presso la Casa Comunale il destinatario deve esibire un documento d'identità valido e consegnare all’addetto l'avviso di deposito rilasciato dal messo comunale o dall’ufficiale giudiziario o dall’agente di riscossione o dall’ufficiale postale. Al momento del ritiro il destinatario firma per ricevuta sull’apposito registro. E' possibile delegare al ritiro una terza persona (la delega può essere redatta secondo il modello allegato D). Il procedimento è descritto al paragrafo 3.6 delle “Linee Guida sul il funzionamento dei servizi di notificazione e del deposito e ritiro degli atti presso la Casa Comunale del Comune di Bari” Dal 24 gennaio 2023 è possibile prenotare il servizio di ritiro atti depositati presso la casa comunale attraverso il sistema di prenotazione on-line raggiungibile a questo link https://egov.comune.bari.it/prenotazionesportello E’ possibile ritirare gli atti nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il ritiro senza prenotazione sarà comunque consentito, ferma restando la precedenza di coloro che abbiano effettuato la prenotazione. Il manuale d’uso del servizio di prenotazione è consultabile qui . AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE DA PARTE DI SOGGETTI (PUBBLICI E PRIVATI) ESTERNI ALL'ENTE COMUNALE Per l’affissione di un atto o provvedimento all’Albo Pretorio online da parte di soggetti (pubblici o privati) esterni all’Ente Comunale, è necessario farlo pervenire all’Ufficio Albo Pretorio del Comune di Bari entro il giorno lavorativo antecedente a quello richiesto per la pubblicazione a mezzo posta elettronica certificata od altro mezzo che consenta la verifica della provenienza. La richiesta di pubblicazione deve contenere: l’oggetto dell’atto da pubblicare; il termine iniziale e finale di pubblicazione; il numero di protocollo e la data della richiesta di pubblicazione. Il certificato di avvenuta pubblicazione, prodotto dal sistema informativo gestionale dell’Albo Pretorio online e firmato digitalmente dal Responsabile dell’Albo, è restituito al soggetto richiedente al termine della pubblicazione a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero con altro mezzo di trasmissione che ne assicuri la ricezione. 1009|1008 Dove Costi Servizio di notificazione: l'amministrazione pubblica richiedente il servizio di notifica rimborsa al Comune di Bari la somma determinata con Decreto adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. Detta somma è aggiornata periodicamente in virtù di apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. Resta fermo l'ulteriore obbligo di rimborso delle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti. Ritiro Atti presso la Casa Comunale: gratuito Affissione all’Albo Pretorio online: gratuito Tempi Servizio di notificazione: Salvo che non venga richiesta la notifica in via d'urgenza, i messi provvedono alla notifica dell’atto entro il termine in esso indicato o previsto a norma di legge (che deve essere anch’esso indicato) o, in mancanza di indicazione in merito, entro 30 giorni dall’arrivo degli atti in ufficio, compatibilmente con il numero degli atti da notificare. In ogni caso i messi dovranno garantire che la notifica degli atti avvenga entro termini tali da garantire la loro piena efficacia. Ritiro Atti presso la Casa Comunale: la consegna dell’atto avviene immediatamente, salvo il caso in cui il documento sia stato trasferito presso l'archivio di deposito o diversamente archiviato. In tal caso il documento viene consegnato entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi. Albo Pretorio online: la durata della pubblicazione varia a seconda dei giorni indicati dal soggetto richiedente, che deve specificarne il termine iniziale ed il termine finale. La pubblicazione ha inizio nel giorno indicato quale termine iniziale, purché la relativa richiesta pervenga all’ufficio in tempo utile, fatti salvi eventi imprevisti e di forza maggiore. Norme Legge 20 novembre 1982, n. 890 - Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Art. 12. Legge 3 agosto 1999, n. 265. Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 10. Codice di Procedura Civile (artt. 137 – 149). Decreto del Presidente Della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Art. 60. Decreto del Presidente Della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 26. Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Art. 32. Legge 26 febbraio 2010, n. 25. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Art. 2. Allegati Linee Guida sul funzionamento dei servizi di notificazione e di deposito e ritiro degli atti presso la Casa Comunale nonché sul funzionamento dell’Albo Pretorio online del Comune di Bari Allegato A – modello di richiesta di notificazione per gli Uffici Comunali Allegato B - modello di richiesta di notificazione per le Amministrazioni terze. Allegato C – modello di nota di deposito atti presso la Casa Comunale. Allegato D – modello di delega per il ritiro degli atti depositati presso la Casa Comunale Manuale d’uso del servizio di prenotazione ritiro atti |
Contenuto Web SERVIZIO BENI RITROVATI <p>Chiunque trovi oggetti, nel territorio comunale, può lasciarli in custodia presso il Servizio Beni Ritrovati della Ripartizione Ragioneria del Comune di Bari.<br>I beni (denaro, ombrelli, cellulari, valigie, borse, ecc.) vengono annotati su un apposito registro, dal quale risultano il nome della persona che ha effettuato il ritrovamento, il giorno e l’ora, il luogo, la descrizione del bene, lo stato di conservazione e il numero della ricevuta rilasciata al ritrovatore.<br>Alla fine di ogni settimana lavorativa viene compilata una nota dei beni pervenuti presso il Comune. L’elenco viene pubblicato per due domeniche successive all’Albo Pretorio comunale. Trascorso circa un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, il bene non reclamato dal legittimo proprietario, appartiene a chi lo ha ritrovato. In mancanza di ritiro sia da parte del proprietario che da parte del ritrovatore, il bene viene acquisito al patrimonio comunale.<br>La persona che ha smarrito un bene, o è stata oggetto di furto o sottrazione dello stesso, può recarsi presso il Servizio Beni Ritrovati del Comune di Bari.<br>In caso di riconoscimento la persona interessata può chiedere la restituzione dell’oggetto, dopo averne dimostrato la proprietà.</p> |
Contenuto Web ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA O DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA O DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA Cosa L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione, comunemente denominata "attestazione di regolare soggiorno", di norma viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, semprechè sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta. Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Esso non può nemmeno avere il valore di un certificato anagrafico di residenza, che ha tutt'altro significato e valore. Come La richiesta dell’attestato può essere fatta in una delle seguenti modalità: tramite mail all’indirizzo pec anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie) In tal caso alla mail dovranno essere allegati: • modulo di richiesta compilato e sottoscritto con la marca da bollo da 16 € già applicata; • copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; • ulteriore documentazione indicata alla voce DOCUMENTI DA ALLEGARE. L'ufficio manderà una mail di conferma del ricevimento della richiesta indicando la data a partire la quale il richiedente potrà presentarsi allo sportello per il ritiro. In tale occasione lo stesso dovrà esibire copia della mail ricevuta, consegnare il modulo di richiesta in originale e portare la seconda marca da bollo da applicare sull’attestato. presentandosi, previa prenotazione (fai click qui per prenotare), allo sportello certificazioni anagrafiche presente nella sede centrale della Ripartizione Servizi Demografici in largo Fraccacreta n. 1. In tal caso, il modello di richiesta, compilato e sottoscritto dall’interessato e con applicata la marca da bollo da 16,00 euro, verrà consegnato all’operatore assieme a copia di un documento d'identità in corso di validità e dell’ulteriore documentazione di cui alla voce DOCUMENTI DA ALLEGARE, che rilascerà una ricevuta con indicata la data a partire dalla quale sarà possibile ritirare, allo stesso sportello, l’attestato. N.B. Per ricevere informazioni l'interessato potrà rivolgersi agli uffici URP, contattando il numero 080/5772390 o, in alternativa, trasmettere relativa richiesta via mail al seguente indirizzo: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it DOCUMENTI DA ALLEGARE Oltre alla copia del documento di identità, sia in caso di richiesta inoltrata via mail che fatta direttamente allo sportello, al fine del rilascio del suddetto attestato il decreto legislativo 30/2007 prevede che alla richiesta venga allegata la specifica documentazione, atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la regolarità del soggiorno, in base alla specifica condizione del richiedente: A) Lavoratore subordinato/autonomo/libero professionista uno o più fra i seguenti documenti: (Ultima busta paga, Ricevuta di versamento dei contributi all’INPS, Contratto di lavoro con¬tenente gli elementi identificativi INPS e INAIL; Comunicazione di as¬sunzione al CIP (Centro per l’Impiego); Ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro; Preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro (per le ipotesi di lavoro subordinato di cui al punto A sopra riportato) uno dei seguenti documenti (Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Attestazione di attribuzione di Partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate, Attestazione di iscrizione all’albo od ordine professionale) (per le ipotesi di lavoro autonomo/professionale di cui al punto A sopra riportato) B) Cittadino con risorse economiche sufficienti per vivere in Italia dichiarazione firmata di avere le risorse economiche sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale italiano, con elementi che consentano la verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il reddito lordo annuo (per l’anno 2022) risulta pari o superiore a: € 6.079,00 per il richiedente; € 9.118,50 per il richiedente e un familiare di età superiore o inferiore ai 14 anni € 12.158,00 per il richiedente e due familiari € 12.158,00 per il richiedente e due o più minori di anni 14 € 15.197,50 per il richiedente e tre familiari € 15.197,50 per il richiedente e due o più minori di anni 14 e un famigliare € 18.237,00 per il richiedente e quattro familiari se inferiore: documenti e/o dichiarazioni attestanti la situazione economica complessiva, da valutarsi ai fini dell’iscrizione anagrafica secondo il criterio della proporzionalità documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o straniera che copra i rischi sul territorio. C) Studente/iscritto a corso di studi o di formazione professionale certificato di iscrizione presso una scuola pubblica o privata riconosciuta o presso un istituto che eroga servizi di formazione professionale dichiarazione firmata di avere le risorse economiche sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale italiano, con elementi che consentano la verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il reddito lordo annuo (per l’anno 2022) risulta pari o superiore a: € 6.079,00 per il richiedente; € 9.118,50 per il richiedente e un familiare di età superiore o inferiore ai 14 anni € 12.158,00 per il richiedente e due familiari € 12.158,00 per il richiedente e due o più minori di anni 14 € 15.197,50 per il richiedente e tre familiari € 15.197,50 per il richiedente e due o più minori di anni 14 e un famigliare € 18.237,00 per il richiedente e quattro familiari se inferiore: documenti e/o dichiarazioni attestanti la situazione economica complessiva, da valutarsi ai fini dell’iscrizione anagrafica secondo il criterio della proporzionalità documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o straniera che copra i rischi sul territorio nazionale (per le ipotesi di studente di cui al punto C sopra riportato) D) Familiare di un cittadino italiano/comunitario lavoratore documentazione ufficiale che attesta il rapporto familiare con il cittadi¬no lavoratore (tradotta ed eventualmente legalizzata o apostillata) dichiarazione di essere a carico del familiare lavoratore (per le ipotesi di familiare di cittadino comunitario lavoratore di cui al punto D sopra riportato) E) Familiare di un cittadino italiano/comunitario studente o non lavoratore documentazione ufficiale che attesta il rapporto familiare con il cittadi¬no comunitario avente i requisiti previsti per l’iscrizione (tradotta ed eventualmente legalizzata o apostillata) dichiarazione firmata di avere le risorse economiche sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale italiano, con elementi che consentano la verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il reddito lordo annuo (per l’anno 2022) risulta pari o superiore a: € 6.079,00 per il richiedente; € 9.118,50 per il richiedente e un familiare di età superiore o inferiore ai 14 anni € 12.158,00 per il richiedente e due familiari € 12.158,00 per il richiedente e due o più minori di anni 14 € 15.197,50 per il richiedente e tre familiari € 15.197,50 per il richiedente e due o più minori di anni 14 e un famigliare € 18.237,00 per il richiedente e quattro familiari se inferiore: documenti e/o dichiarazioni attestanti la situazione economica complessiva, da valutarsi ai fini dell’iscrizione anagrafica secondo il criterio della proporzionalità documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o straniera che copra i rischi sul territorio nazionale (per le ipotesi di familiare di cittadino/UE studente o non lavoratore di cui al punto E sopra riportato) F) Familiare di un cittadino extra-UE iscritto nell’anagrafe comunale del Comune documentazione ufficiale che attesta il rapporto familiare con il cittadi¬no lavoratore (tradotta ed eventualmente legalizzata o apostillata) dichiarazione firmata in cui il cittadino extra-UE residente attesta di esse¬re lavoratore e di possedere il reddito sufficiente per il mantenimento del familiare. La dichiarazione deve riportare elementi che consentano la verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il reddito lordo annuo (per l’anno 2022) risulta pari o superiore a: € 6.079,00 per il richiedente; € 9.118,50 per il richiedente e un familiare di età superiore o inferiore ai 14 anni € 12.158,00 per il richiedente e due familiari € 12.158,00 per il richiedente e due o più minori di anni 14 € 15.197,50 per il richiedente e tre familiari € 15.197,50 per il richiedente e due o più minori di anni 14 e un famigliare € 18.237,00 per il richiedente e quattro familiari se inferiore: documenti e/o dichiarazioni attestanti la situazione economica complessiva, da valutarsi ai fini dell’iscrizione anagrafica secondo il criterio della proporzionalità. G) Familiare/partner di un cittadino italiano/comunitario ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30/2007 documento rilasciato dal suo Stato che certifica il rapporto di parentela o rapporto stabile (tradotto e legalizzato o apostillato) la dichiarazione in cui si attesta la qualità di familiare a carico o convi¬vente del familiare avente diritto di risiedere la dichiarazione in cui si attestano i gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del familiare avente diritto di risiedere in Italia dichiarazione firmata di avere le risorse economiche sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale italiano, con elementi che consentano la verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il reddito lordo annuo (per l’anno 2022) risulta pari o superiore a: € 6.079,00 per il richiedente; € 9.118,50 per il richiedente e un familiare di età superiore o inferiore ai 14 anni € 12.158,00 per il richiedente e due familiari € 12.158,00 per il richiedente e due o più minori di anni 14 € 15.197,50 per il richiedente e tre familiari € 15.197,50 per il richiedente e due o più minori di anni 14 e un famigliare € 18.237,00 per il richiedente e quattro familiari se inferiore: documenti e/o dichiarazioni attestanti la situazione economica complessiva, da valutarsi ai fini dell’iscrizione anagrafica secondo il criterio della proporzionalità documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o straniera che copra i rischi sul territorio nazionale (per le ipotesi di familiare ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 30/2007 di cui al punto G sopra riportato). 1080 Dove Costi marca da bollo da € 16 da apporre sulla domanda; marca da bollo da € 16 per il rilascio dell’attestazione Tempi In media 30 giorni Norme Circolare n. 19 del 6 aprile 2007; Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Allegati Modulo istanza rilascio attestazione regolarità di soggiorno cittadini U.E. |
Contenuto Web AUTENTICA DI COPIA AUTENTICA DI COPIA Cosa Consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, Tale attestazione deve riportare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il nome e cognome, la qualifica rivestita e la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. L’attestazione deve, altresì, riportare se l’originale è depositato, conservato o presentato e, in quest’ultimo caso, devono essere indicate le generalità dell’esibitore, nonché le modalità della sua identificazione per la diretta responsabilità che assume nell’ipotesi di presentazione di documento falso o alterato. L’unico limite cui soggiace l’autentica di copia consiste nel fatto che occorre presentare un originale, non è ammessa la copia di copia, neanche se trattasi di copia già autenticata. Limitandosi a dichiarare che la copia è uguale all’originale, le copie autenticate possono riguardare anche documenti redatti in lingua straniera, oppure atti negoziali privati purché si sia sicuri che la copia è identica all'originale Nel caso non venga esibito l’originale, che manchi la certezza assoluta che il documento esibito sia effettivamente un originale o che la copia non risulti identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata. Copia parziale È possibile autenticare solamente la copia di una parte limitata di un documento (le pagine di cui si chiede l'autenticazione dovranno essere copiate per intero, non è consentito coprirne una o più parti). Il termine “copia parziale” si può anche riferire alla perdita di informazioni nella copia come ad esempio nel caso di un originale a colori e della relativa copia in bianco e nero. Tali circostanze dovranno essere specificate nel corpo dell’autenticazione. I soggetti abilitati all’autenticazione delle copie sono: il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; il notaio, il cancelliere, il segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, i dirigenti. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso Modalità alternative all’autenticazione di copie Una modalità alternativa di autenticazione di copie di documenti o atti prevede l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui l’interessato attesta che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000). L’attestazione della conformità all’originale, di cui sopra, può essere apposta in calce alla copia stessa ed è sottoscritta nel momento della consegna della documentazione all’addetto a riceverla oppure già sottoscritta e corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante. Tale forma di autentica deve essere accettata da tutti gli Enti pubblici a cui il documento autenticato è rivolto, in caso di rifiuto incorrono nelle pene previste dall’art.74 del d.P.R. n. 445/2000 (violazione dei doveri d’ufficio). Casi particolari Non si autenticano i certificati medici in quanto producono i loro effetti per esibizione dell'originale. All'autentica di certificati medici da far valere all'estero provvede l'azienda USL competente, e presso la quale - proprio per questo fine - sono depositate le firme dei medici. L'autentica redatta con queste modalità - nei casi previsti - è legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero. La copia autentica dei passaporti e del titolo di soggiorno, per le eventuali necessità di pubbliche amministrazioni/soggetti stranieri è effettuata dalla Questura. Come Il servizio viene erogato presso la sede centrale in Largo Fraccacreta n. 1 e presso le sedi delegazionali di Carrassi - San Pasquale in via Luigi Pinto n. 3, Santo Spirito in Via Fiume n. 8 e Carbonara in via Geremia D'Erasmo n.3, esclusivamente su appuntamento. La prenotazione dell'appuntamento può essere effettuata in una delle seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure, per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso le sedi URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, San Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari). Nel giorno dell’appuntamento, la persona interessata deve presentarsi presso la sede dei servizi demografici, munita di documento in originale ed in copia, documento di identità in corso di validità e di n.1 marca da bollo da € 16. 22447|1087|1094|1086 Dove Costi L'autentica di copia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) , a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica Tempi Immediato Norme Dpr n.445/2000 Allegati Modulo dichiarazione copia conforme |
Contenuto Web CITTADINANZA ITALIANA ELEZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ <p>Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare&nbsp; di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art. 4, c.2, legge n. 91/1992).</p><br /><p>&nbsp;</p> |
Contenuto Web CITTADINANZA ITALIANA RIACQUISTO <p>Il cittadino italiano che ha perso la cittadinanza e desidera riacquistarla, può farlo:</p><br /><ol><br /> <li>su domanda:<br>•&nbsp;stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto;<br>•&nbsp;assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato</li><br /> <li>automaticamente:<br>•&nbsp;entro un anno dalla fissazione&nbsp; della residenza in Italia se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato.<br></li><br /></ol> |
Contenuto Web ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA Cosa Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia, per almeno 5 anni (art. 14 D.Lgs. 6.2.2007 n. 30), possono richiedere l’attestato di soggiorno permanente. L’attestato è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’Anagrafe previsto dalla legge per i cittadini dell'Unione Europea e il diritto a soggiornare in maniera permanente in Italia. Il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver posseduto i requisiti d’iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5). La richiesta può essere presentata per sé stessi e per i figli minori. Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno. In alcune condizioni il cittadino UE o suoi familiari possono maturare il diritto di soggiorno permanente anche prima dei cinque anni di soggiorno continuativo nel territorio nazionale. La condizione che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente deve intendersi che nel corso dei cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. Non pregiudicano la continuità del soggiorno le assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, ovvero le assenze di durata superiore giustificate dall’assolvimento di obblighi militari ovvero fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti ( la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo). Come La richiesta dell’attestato può essere fatta in una delle seguenti modalità: 1. tramite mail all’indirizzo pec anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie) In tal caso alla mail dovranno essere allegati: modulo di richiesta compilato e sottoscritto con la marca da bollo da 16 € già applicata; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; ulteriore documentazione indicata alla voce DOCUMENTI DA ALLEGARE. L'ufficio manderà una mail di conferma del ricevimento della richiesta indicando la data a partire la quale il richiedente potrà presentarsi allo sportello per il ritiro. In tale occasione lo stesso dovrà esibire copia della mail ricevuta, consegnare il modulo di richiesta in originale e portare la seconda marca da bollo da applicare sull’attestato. 2. presentandosi, previa prenotazione (fai click qui per prenotare), allo sportello certificazioni anagrafiche presente nella sede centrale della Ripartizione Servizi Demografici in largo Fraccacreta n. 1. In tal caso, il modello di richiesta, compilato e sottoscritto dall’interessato e con applicata la marca da bollo da 16,00 euro, verrà consegnato all’operatore assieme a copia di un documento d'identità in corso di validità e dell’ulteriore documentazione di cui alla voce , che rilascerà una ricevuta con indicata la data a partire dalla quale sarà possibile ritirare, allo stesso sportello, l’attestato. N.B. Per ricevere informazioni l'interessato potrà rivolgersi agli uffici URP, contattando i numeri 080/5772390 o, in alternativa, trasmettere relativa richiesta via mail al seguente indirizzo: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it DOCUMENTI DA ALLEGARE Oltre alla copia del documento di identità, al fine del rilascio della suddetta certificazione il decreto legislativo 30/2007 prevede che la richiesta sia corredata dalla specifica documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la maturazione del diritto. Pertanto, in base alla specifica condizione del richiedente, occorre presentare: Lavoratore subordinato, in alternativa: contratti di lavoro e buste paga/CUD iscrizione al centro dell’impiego a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione Lavoratore autonomo, in alternativa: dimostrazione partiva IVA e iscrizione CCIA e dichiarazione dei redditi documenti contributivi e/o fiscali (denuncia IVA, fatture …) qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione Cittadino non lavoratore possesso di risorse economiche adeguate e del titolo di copertura dei rischi sanitari per 5 anni continuativi (documentazione comprovante la condizione economica, polizza, iscrizione SSN ecc.). 1080 Dove Costi marca da bollo da € 16 da apporre sulla domanda; marca da bollo da € 16 per il rilascio dell’attestazione Tempi In media 30 giorni. Norme Circolare n. 19 del 6 aprile 2007; Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Allegati Modulo richiesta attestazione di soggiorno permanente per cittadini dell'Unione Europea |
Contenuto Web IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEGNALAZIONI RIFACIMENTI E NUOVE PROGETTAZIONI <p>L'impresa a cui il Comune di Bari ha affidato la manutenzione, effettua la sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione pubblica situati nelle strade di proprietà comunale, ad intervalli che dipendono dal tipo di lampade (da 1000 h a 9000 h).<br>Per molteplici cause, le lampade possono esaurirsi prima della scadenza stimata: in questo caso, l'impresa provvede alla sostituzione durante i sopralluoghi periodici che è tenuta ad effettuare per contratto.<br>La Ripartizione Edilizia Pubblica E Lavori Pubblici accoglie tali segnalazioni dai cittadini, dai vigili urbani, dalla Circoscrizione o dall'Ufficio Relazioni con il Cittadino e le comunica alla ditta, la quale provvede alla sostituzione.<br>Le squadre tecniche dell'impresa di manutenzione sono tenute a vigilare quotidianamente e sino a notte inoltrata sugli impianti e garantiscono la reperibilità in caso di emergenza, o di eventi improvvisi o straordinari.<br>Qualche volta accade che intere aree risultino illuminate di giorno. Ciò si verifica quando è in atto un controllo tecnico per l'individuazione di un guasto serio, oppure se i tecnici stanno effettuando delle misure elettriche ai quadri di comando e protezione. <br>Gli orari di accensione sono stabiliti in base ai tempi di illuminazione solare e vengono modificati ogni 10 giorni.<br>Dopo le ore 2:00 (le ore 3:00 durante il periodo dell'ora legale) gli impianti dimezzano il numero delle lampade accese, per effettuare un risparmio energetico. Ovviamente le zone di pericolo (es. incroci, passaggi a livello, etc.) restano totalmente illuminate per tutte le ore di buio.<br><br><strong>RIFACIMENTI DEGLI IMPIANTI NON A NORMA E PROGETTAZIONE DI NUOVI IMPIANTI</strong><br>Ogni anno la Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici del Comune di Bari propone i progetti per il rifacimento degli impianti di illuminazione ormai usurati o non più a norma, nonché per il potenziamento della rete in aree scarsamente illuminate. <br>A tale proposito, i cittadini possono segnalare aree in cui è necessario potenziare la pubblica illuminazione. Tali zone vengono poi inserite nella nuova progettazione, previo sopralluogo di verifica da parte dei tecnici competenti. </p> |
Contenuto Web VOTO ASSISTITO PER ELETTORI NON AUTOSUFFICIENTI VOTO ASSISTITO PER ELETTORI NON AUTOSUFFICIENTI Cosa A norma dell’art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” e dell'art. 41 secondo comma, del testo unico n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41, secondo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 citati, come modificati dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17). La legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016. Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi verrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore. Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che può essere rilasciato, immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, soltanto dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali. Detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Pertanto, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica verrà senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa. Vengono inoltre ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria e sia riportato uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto. Come L'elettore avente diritto, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari, potrà richiedere all'Ufficio Elettorale dello stesso Comune l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, presentando: il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, con l’indicazione di uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19 o il certificato medico rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce, in modo permanente, all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore); la richiesta debitamente compilata la tessera elettorale personale, per l'apposizione del timbro. Per informazioni contattare i numeri 0805773704-3777. 1085 Dove Costi Gratuito Tempi Il rilascio è immediato Norme D.P.R. n. 361, 30 marzo 1957, art. 55 dell'art. 41 secondo comma, del testo unico n. 570 Allegati Modulo di richiesta di annotazione permanente sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito Modulo di richiesta di annotazione permanente sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito con delega alla consegna Informativa privacy |
Contenuto Web CITTADINANZA ITALIANA ACQUISTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: <br /><ul><br /> <li>&nbsp;Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio.</li><br /> <li>Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data del matrimonio</li><br /></ul><br /><p>Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.</p><br /><p>Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.</p> |
Contenuto Web CITTADINANZA ITALIANA ACQUISTO PER RESIDENZA IN ITALIA <p>La cittadinanza può essere concessa per residenza in Italia: </p><br /><ul><br /> <li>al cittadino straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;</li><br /> <li>al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;</li><br /> <li>all’apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;</li><br /> <li>allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;</li><br /> <li>allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente da almeno 5 anni successivamente all’adozione;</li><br /> <li>allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello stato italiano.</li><br /></ul> |
Contenuto Web SERVIZIO DI LEVA CERTIFICATO ESITO DI LEVA Il certificato di esito di leva viene rilasciato ai cittadini che hanno effettuato la visita di leva e sono stati considerati riformati dal Consiglio di Leva. Il suddetto documento riporta i dati anagrafici del soggetto interessato, la data ed il provvedimento adottato dopo la selezione pscico-fisico-attitudinale. Nel certificato è omessa la causa di rivedibilità o di riforma. <br /><span></span>Il documento rilasciato dal Comune, per essere valido, deve essere controfirmato dall'Autorità militare presso l’Ufficio Leva del Distretto Militare, o della Capitaneria di Porto.&nbsp;<br /><span></span>Il Decreto Legislativo n. 226/2004 ha sospeso la leva obbligatoria, tuttavia i Comuni devono proseguire l’aggiornamento delle Liste di Leva iscrivendo i giovani che compiono il 17mo anno. <br /><p>&nbsp;</p> |
Contenuto Web ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I CITTADINI BRITANNICI IN BASE ALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO E DELL’IRLANDA DEL NORD DALLA UE ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I CITTADINI BRITANNICI IN BASE ALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO E DELL’IRLANDA DEL NORD DALLA UE Cosa Ai sensi dell’art. 18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea e del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30 i cittadini britannici, che hanno presentato domanda di iscrizione anagrafica entro il 31/12/2020, possono richiedere l’attestazione di iscrizione anagrafica in base al suddetto accordo. Come La richiesta dell’attestato può essere fatta in una delle seguenti modalità: 1. tramite mail all’indirizzo pec anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie) In tal caso alla mail dovranno essere allegati: modulo di richiesta compilato e sottoscritto con la marca da bollo da 16 € già applicata; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità. L'ufficio manderà una mail di conferma del ricevimento della richiesta indicando la data a partire la quale il richiedente potrà presentarsi allo sportello per il ritiro. In tale occasione lo stesso dovrà esibire copia della mail ricevuta, consegnare il modulo di richiesta in originale e portare la seconda marca da bollo da applicare sull’attestato. 2. presentandosi, previa prenotazione (fai click qui per prenotare), allo sportello certificazioni anagrafiche presente nella sede centrale della Ripartizione Servizi Demografici in largo Fraccacreta n. 1. In tal caso, il modello di richiesta, compilato e sottoscritto dall’interessato e con applicata la marca da bollo da 16,00 euro, verrà consegnato assieme a copia di un documento d'identità in corso di validità, all’operatore che rilascerà una ricevuta con indicata la data a partire dalla quale sarà possibile ritirare, allo stesso sportello, l’attestato. N.B. Per ricevere informazioni l'interessato potrà rivolgersi agli uffici URP, contattando il numero 080/5772390 o, in alternativa, trasmettere relativa richiesta via mail al seguente indirizzo: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it DOCUMENTI DA ALLEGARE Copia del documento di identità n. 2 marche da bollo da € 16 1080 Dove Costi marca da bollo da € 16 da apporre sulla domanda; marca da bollo da € 16 per il rilascio dell’attestazione Tempi In media 30 giorni Norme Circolare del Ministero dell’Interno n. 3/2020 Allegati Modulo richiesta attestato di iscrizione anagrafica per cittadini britannici |
Contenuto Web ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ISCRIZIONE <p>I requisiti per essere iscritti all’Albo dei Presidenti di Seggio sono:</p><br /><ul><br /> <li>essere elettore,</li><br /> <li>età compresa tra i 18 e i 70 anni,</li><br /> <li>residenza nel comune in cui si chiede l’iscrizione,</li><br /> <li>possesso del diploma di scuola media superiore.</li><br /></ul><br /><p>Non possono chiedere l’iscrizione: i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate (escluso Polizia di Stato), i medici provinciali e condotti, gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti del Comune addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolgono le votazioni.</p><br /><p>&nbsp;</p> |
Contenuto Web ALBO SCRUTATORI ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE - AGGIORNAMENTO - CERTIFICATO DI PRESENZA AL SERVIZIO <p>I requisiti richiesti per essere iscritti all’Albo degli Scrutatori sono:</p><br /><ul><br /> <li>essere elettore,</li><br /> <li>età minima 18 anni,</li><br /> <li>residenza nel comune in cui si chiede l’iscrizione,</li><br /> <li>aver assolto agli obblighi scolastici.</li><br /></ul><br /><p>Non possono chiedere l’iscrizione: i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate (escluso Polizia di Stato), i medici provinciali e condotti, gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti del Comune addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolgono le votazioni.</p><br /><p>&nbsp;</p> |
Contenuto Web CERTIFICATO DI CITTADINANZA È il certificato che attesta il possesso della cittadinanza riferita alla persona interessata. Tale certificato può essere sostituito dall’autocertificazione. <br /><p>&nbsp;</p> |
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