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Avviso pubblico per l'erogazione di contributi per morosità incolpevole - anno 2018

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi per morosità incolpevole - anno 2018

Data di pubblicazione: 18 gennaio 2019
Categoria: Altri avvisi Contributi - Provvidenze economiche diverse
N.B. L'avviso pubblico è stato rettificato in data 4/2/2019 prevedendo che lo stesso sia rivolto anche ai coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico. Insieme all'avviso è stato rettificato anche il modello di domanda (allegato B) aggiornandolo con le modifiche intervenute.

Con determinazione del direttore della Ripartizione Patrimonio  (2019/06749) in data 4 giugno 2019 è stato nuovamente modificato e integrato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi per morosità incolpevole – annualità 2018, aggiornandolo ai pareri resi dalla Sezione Politiche della Regione Puglia  (prot. 131679/2019).

Pertanto in allegato sono pubblicati l'avviso pubblico modificato, la determinazione dirigenziale di modifica e integrazione e nuovi modelli di domanda (allegato B) e dichiarazioni del proprietario (allegati C e D), opportunamente corretti e datati 4 giugno 2019.

Si ricorda che l’avviso non ha scadenza: le richieste saranno istruite “a sportello”, cioè in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi resi disponibili dal finanziamento della Regione Puglia.

 

Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia  n.339 del 28 novembre 2018 sono state ripartite tra i Comuni pugliesi le risorse del fondo per la morosità incolpevole, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e destinato agli inquilini morosi incolpevoli. 
A tal fine, il Comune di Bari ha pubblicato, anche per l’annualità 2018, l’Avviso Pubblico rivolto agli inquilini morosi, che possono  presentare apposita istanza per l’erogazione di contributi previsti.

La morosità incolpevole è la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per  la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione  dell’orario di lavoro
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
  • separazione e divorzio dei coniugi con conseguente cessazione della convivenza nello stesso alloggio, previa persistenza dello stato di disagio economico ai sensi dell’articolo 2 L.R. n.45 del 15/11/2017.

Possono presentare richiesta per beneficiare del contributo i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  • essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
  • titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza anagrafica nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno, oppure residenza di fatto nello stesso immobile da almeno un anno, purché sia dimostrata sia dalle ricevute attestanti il pagamento delle utenze domestiche (fornitura elettrica, gas, acqua e canone televisivo) che dagli atti relativi alla procedura di sfratto notificati in quella dimora;
  • coniugi separati o divorziati in particolari condizioni di disagio economico, come previsto dalla L.R. n. 45 del 15/11/2017;
  • possessore di un reddito ISEE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00
  • non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

Il richiedente può, alternativamente, optare per uno dei seguenti contributi:

  1. fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
  2. fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
  3. assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  4. assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.

Il contributo di questo Avviso Pubblico può essere erogato una sola volta per lo stesso evento che causa la morosità incolpevole. Mentre, l’eventuale erogazione del contributo non interferisce con la posizione eventualmente acquisita nelle graduatorie vigenti per  l’assegnazione do alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredate della documentazione richiesta come indicato nell’avviso. 

La domanda, corredata dei documenti richiesti, potrà essere consegnata direttamente presso l’ufficio protocollo della Ripartizione Patrimonio dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere o agenzia di recapito alla Ripartizione Patrimonio– viale Archimede n.41/A 70126- Bari, o tramite PEC all’indirizzo patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it.
Responsabile di procedimento: Giuseppa Sannicandro
Pubblicato da: Ripartizione Patrimonio