Sanzioni ambientali

Pubblicato il 10 March 2021

ORDINANZE-INGIUNZIONI PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMBIENTALI

L'illecito amministrativo e il relativo procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 689/81.

Il procedimento di emanazione dell'ordinanza ingiunzione per la riscossione delle somme derivanti da sanzioni ambientali prende avvio dall'accertamento, da parte degli organi di controllo, della avvenuta violazione delle norme, regolamenti e/o ordinanze vigenti in materia ambientale.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni suindicate si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 

Responsabile: Giovanni B. Ventrella - Po.E.Q. Sanità e Igiene

Contenuti a cura di Giuditta Lobefaro - Tommaso Caravella

Pubblicazione a cura di Marco A. Tateo

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, entro il termine previsto di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il Comando di Polizia Municipale ne dà notizia al Direttore della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene, allegando il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, con gli eventuali scritti difensivi presentati e le relative controdeduzioni.

La Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene, ricevuta tale comunicazione, emette nei confronti del trasgressore ordinanza-ingiunzione di pagamento, comprensiva delle spese di notificazione, assegnando un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere al pagamento, decorsi inutilmente i quali si procede all'iscrizione al ruolo per la riscossione coattiva della somma dovuta, salvo che la parte abbia presentato ricorso in Tribunale.

Avverso il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, il trasgressore sanzionato e l'eventuale obbligato in solido, se individuato, possono far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti volti ad ottenere l'archiviazione del verbale ovvero la riduzione della sanzione. 
Gli interessati, inoltre, possono chiedere di essere sentiti dal Direttore della Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene" presso la sede di Via Marchese di Montrone n. 5 - Bari.

L'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, il martedì dalle 16:00 alle 17:30.

A seguito dell'audizione personale degli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, il Direttore della Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene", se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione, comprensiva delle spese di notificazione, ed emette ordinanza-ingiunzione di pagamento nei confronti dell'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre - entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero - ricorso per opposizione davanti al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art.6 co.4 lettera c) del D.Lgs. 150/2011.

Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, è possibile disporre il pagamento rateale della sanzione, fermo restando che, in ogni momento, il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine previsto per il pagamento, l'obbligato e' tenuto a corrispondere il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Le condizioni socio-economiche e di salute non comportano l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, fermo restando quanto espressamente previsto dagli artt.3 e 11 della Legge n.689/1981.

 

Istruzioni per il cittadino per effettuare il pagamento (spontaneo): Ambiente - Ingiunzione pagamento sanzioni ambientali

 

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Normativa violata

Ordinanze ingiunzione

pagamento emmesse

O.S. 908/2010 - DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEI CASSONETTI 1190
O.S. 511/2008 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 401
O.S. 937/2014 - DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE IN GENERE 228
D.C.C. 84/2012 - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI 152
D.G.M. 173/2015 - SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA RIDOTTA DI €300,00 PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RIMOZIONE DEIEZIONI CANINE, DI CUI AGLI ARTT. 25 CO 3, 26 CO 5 E 27 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI”  95
O.S. 1140/2016 - ORDINANZA SINDACALE N. 2015/00638 DEL 06/06/2015 AVENTE AD OGGETTO: "DISPOSIZIONI URGENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE RIFIUTI DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI COSÌ COME INDIVIDUATI DALLA L.R. PUGLIA N.24 DEL 16/04/2015" 94
O.S. 327/2016 - DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E DI PICCOLISSIME DIMENSIONI QUALI ANCHE SCONTRINI - "GRATTA E VINCI" - FAZZOLETTI DI CARTA - GOMME DA MASTICARE, SUL SUOLO, NELLE ACQUE, NELLE CADITOIE E NEGLI SCARICHI ED OBBLIGO COLLOCAZIONE CONTENITORI - PORTACENERE - IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE 221 DEL 28.12.2015 E D.LGS. 152/2006. 68
D.P.C.M. 215/1999 - REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI. 49
D.C.C. 579/1970 - REGOLAMENTO POLIZIA URBANA 45
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