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Bando di concorso per il contributo alloggiativo anno 2017 - competenza 2015

Bando di concorso per il contributo alloggiativo anno 2017 - competenza 2015

Data di pubblicazione: 24 agosto 2017
Data di scadenza: 23 settembre 2017
Categoria: Altri avvisi

La ripartizione Patrimonio rende noto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 18/07/2017, sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico di concorso per l'assegnazione di contributi integrativi a sostegno della locazione di abitazioni (l'art.11 della legge 9.12.1998 n.431), relativi all’anno 2015.

I requisiti per l'ammissione e le informazioni utili per la partecipazione al concorso, sono indicati nel bando.

Le domande di partecipazione devono essere compilate obbligatoriamente, a pena esclusione, sugli appositi moduli reperibili presso:

- gli uffici della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari sito in Via Archimede n.41;

- lo sportello informazioni attivato presso Comune di Bari Via Cairoli 2;

- i Municipi;

- l’URP del Comune di Bari ;

- o disponibili in allegato.

Lo sportello informazioni sarà disponibile dal 24 agosto al 13 settembre,  presso il Comune di Bari via Cairoli 2, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12,  il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.

La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere spedita, entro e non oltre la data del 13/09/2017, termine perentorio di scadenza del bando,  in busta chiusa formato (minimo) A4 con indicazione, in alto a sinistra, del nominativo e data di nascita del richiedente ed in basso a destra la dicitura:

COMUNE DI BARI DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO 2017 - COMPETENZA 2015, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ripartizione Patrimonio Comune Bari viale Archimede n.41; oppure inviata via mail mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec), o tramite un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it , avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. sempre entro e non oltre la data del 13/09/2017; in caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

La domanda potrà anche essere consegnata a mano presso lo sportello dedicato del Comune di Bari, in via Cairoli 2 negli orari di apertura sopra indicati.

Delle graduatorie sarà data adeguata pubblicità.

Si ricorda che il Comune è tenuto all’inoltro della documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

L’elenco dei beneficiari sarà inviato alla Guardia di Finanza. Nei casi accertati di falsa dichiarazione sarà disposta la decadenza dal beneficio e si procederà a denuncia all'Autorità Giudiziaria.

 

Quesiti

  1. Quesito: É motivo di esclusione dai criteri fissati nel Bando per i contributo alloggiativo l'aver fruito nella dichiarazione con il 730 del 2016 della detrazione di cui al rigo E71 (Sezione V - Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione), pari a 300 euro? O se, in considerazione dell'esiguità di tale cifra, vi sia la possibilità di partecipare egualmente al Bando, magari con la cifra decurtata di tale detrazione?
    Risposta: L’ Art. 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO al punto J) prevede come requisito che per fruire del contributo occorre non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2015, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi delle legge 431/98.  Poiché la dichiarazione di cui al rigo E71 del modello 730/2016 relativo ai redditi prodotti nell’anno 2015 si riferisce proprio alle detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione per abitazione principale, chi abbia usufruito per i redditi prodotti nel 2015 di tale tipo di detrazione non risulta in linea con il requisito di ammissione in questione . A tale conclusione sia arriva da una lettura complessiva del bando e della normativa di riferimento che prevedono come cause di esclusione dal contributo di aver fruito di altro vantaggio economico od altro ausilio pubblico per il bene casa (risiedere in una casa popolare, cosi come di detrazioni fiscali ).
  2. Quesito: Nella modulistica è specificata la voce "Residenza a tutt'oggi". Se il bando fa riferimento all'anno 2015, perché si richiede la residenza odierna, che legittimamente nell'arco del 2016 e 2017 può essere variata?
    Risposta: Come chiarito con apposito comunicato pubblicato sul portale comunale, la locuzione tutt’oggi  è un refuso. Pertanto, fatti salvi tutti gli altri requisiti, deve intendersi che requisito di ammissione al  bando di concorso in oggetto è il possesso della residenza nell’anno 2015 nel Comune di BARI dell’immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo.
  3. Quesito: Nella modulistica non è più indicata la voce "Chi ha un alloggio dichiarato inagibile con ordinanza del sindaco". Come mai questa variazione?

    Risposta: Il punto i) dell’art. 1  del bando prevede espressamente questo caso “i) nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà …adeguato alle esigenze del nucleo familiare …..fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”. La dichiarazione sul non possesso di proprietà...su un alloggio… adeguato alle esigenze familiari...comprende anche la situazione evidenziata nella domanda n. 2. In tal senso vedi anche Domanda n. 6).

  4. Quesito: Nell'attuale bando è obbligatorio indicare l'indennità di accompagnamento, mentre negli anni scorsi non era richiesto. Le indennità di cecità, assegno di maternità, bonus bebè, assegno terzo figlio, bonus settimo mese di gravidanza sono ritenute indennità di accompagnamento e quindi vanno dichiarate?
    Risposta: È obbligatorio computare tutti gli assegni socio assistenziali anche quelli esentasse, ma non i contributi socio-assistenziali non permanenti (assegno di cura, contributo ragazze madri, contributo libri scolastici e contributo canoni di locazione) come quello di accompagnamento*.
    * Anche l’art. 3, comma 1 lett. e) della L..R. 10/2014 a cui si fa riferimento nel bando e nella Delibera regionale prevede per l’assegnazione di alloggi di ERP e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo famigliare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.
  5. Quesito: Se uno dei coniugi ha residenza diversa, bisogna dichiarare la residenza dell'altro coniuge?
    Risposta: No, il bando non lo prevede.
  6. Quesito: L'iban è obbligatorio? Gli addetti degli uffici preposti affermano di no.

    Risposta: il penultimo capoverso dell’art. 2 del Bando  prevede che “ il versamento del contributo viene effettuato a mezzo di bonifico bancario ; nel caso che il richiedente non sia in possesso dell’IBAN può indicare nel modulo di domanda persona diversa ove accreditare il contributo sempre e solo attraverso l’indicazione dell’IBAN del delegato e quindi di accredito diretto in conto corrente.”
    Il bonifico  costituisce  il metodo ordinario di pagamento del contributo, tuttavia, l’assenza dell’indicazione dell’IBAN non costituisce una causa di esclusione.

  7. Quesito: Le proprietà devono essere indicate? Se si, dove?

    Risposta: Le proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare non devono essere indicate. Requisito per partecipare al concorso è il NON POSSESSO DI PROPRIETA’  e “che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare risulta essere titolare, per l’anno 2015, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo come da art.3 comma 1 lettera c della L.R 10/2014”.

    Tale dichiarazione comprende anche il caso in cui l’immobile di proprietà sia inidoneo ad ospitare la famiglia perché vi sia un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio se sito in un altro  comune italiano.   

  8. Quesito: L'invalido va dichiarato? Se si, dove? Rispetto allo scorso anno, anche in questo caso non è presente la voce indicante la presenza di invalidi.
    Risposta: È possibile evidenziarlo nel seguente punto (pag.2):

  9. Quesito: Se il titolare del contratto è deceduto, l'altro coniuge può presentare la domanda?

    Risposta: Si, se convivente al momento del decesso perché opera successione ex lege nel contratto; allegando  autocertificazione in ordine a detta circostanza.

  10. Quesito: Il richiedente può essere uno dei componenti della famiglia, non titolare del contratto di locazione?

    Risposta: No, a meno che si è in presenza di un’adeguata motivazione che concretamente impedisce al titolare della locazione di poter presentare domanda (come ad esempio per l’ interdetto od il detenuto).Detta motivazione andrà indicata espressamente anche con separata dichiarazione allegata alla domanda.

  11. Quesito: È possibile richiedere il contributo avendo operato la detrazione irpef  per  il pagamento del canone di locazione di minimo nella dichiarazione dei redditi 2015?

    Risposta: L’Art. 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO al punto J) prevede, come requisito, che per fruire del contributo, occorre non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2015, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.  Poiché la dichiarazione di cui al rigo E71 del modello 730/2016 relativo ai redditi prodotti nell’anno 2015 si riferisce proprio alle detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione per abitazione principale, per colui che abbia usufruito, per i redditi prodotti nel 2015, di tale tipo di detrazione, non sussiste il requisito di ammissione sopra menzionato.

  12. Quesito: Gli extracomunitari devono allegare alla domanda anche la certificazione della residenza per almeno 10 anni in Italia od almeno 5 anni in Puglia?

    Risposta: Per partecipare al bando di concorso in oggetto, i cittadini di paesi extracomunitari residenti in Italia da almeno dieci anni ovvero in Puglia da almeno cinque anni possono autocertificare tale requisito, senza produrre alcuna certificazione a corredo.

  13. Quesito: È a pena di esclusione la mancata presentazione della copia del contratto di locazione registrato?

    Risposta: No, tuttavia per facilitare i controlli della P.A. sulle dichiarazioni presentate è consigliabile allegare copia del contratto in parola

  14. Quesito: È a pena di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda da parte del cointestatario del contratto di locazione?
    Risposta:
     No, serve solo a rendere più veloci i controlli in ordine alla possibile replicabilità della domanda.

28-08-2017 - La Ripartizione Patrimonio precisa che per mero errore materiale è stato indicato che  tra i requisiti  di ammissione al concorso ci fosse il possesso della “residenza, a tutt’oggi, nel Comune di BARI nell’immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo”.
In applicazione dei principi comunitari da applicare nell’ammissione ai bandi emessi dalle pubbliche amministrazioni di massima partecipazione e di ragionevolezza e proporzionalità nella commisurazione degli stessi requisiti, e poiché il bando riguarda contributi integrativi relativi all’anno 2015, si ritiene di dover modificare  tale requisito.
Pertanto, fatti salvi tutti gli altri requisiti, deve intendersi che requisito di ammissione al predetto concorso è il possesso della residenza nell’anno 2015 nel Comune di BARI nell’immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo.
Le domande già inoltrate saranno valutate sulla base della modifica del requisito  prima enunciata.

 

07-09-2017
Con det. n. 10015 del 07-09-2017 sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione al 23-09-2017.

28 agosto 2017
Responsabile di procedimento: Maurizio Montalto
Pubblicato da: Ripartizione Patrimonio
Data di aggiudicazione: 22 novembre 2017