Indietro

AIB - Incendi boschivi

Ambiente verde energia e impianti Polizia Municipale e Protezione Civile

Antincendio boschivo

Pubblicato il 30 maggio 2017

Il 30% della superficie territoriale del nostro Paese è costituito da boschi, caratterizzati da un'ampia varietà di specie che nel corso dei millenni si sono adattate alla straordinaria variabilità dei climi, da quelli subaridi dell'estremo sud della penisola a quelli nivali dell'arco alpino. Il patrimonio forestale italiano, tra i più importanti d'Europa per ampiezza e varietà di specie, costituisce un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per l'equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono l'habitat naturale di molte specie animali e vegetali.

Tuttavia ogni anno decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi di natura dolosa o colposa, legate alla speculazione edilizia, o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Negli ultimi trent'anni è andato distrutto il 12% del patrimonio forestale nazionale.

Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell'ecosistema forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge intense, lo scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale.

I mesi a più elevato rischio sono quelli estivi, quando la siccità, l'alta temperatura ed il forte vento fanno evaporare parte dell'acqua trattenuta dalle piante, determinando condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi.

INCENDI BOSCHIVI

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all'interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000).

Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione e agli insediamenti umani. In quest'ultimo caso, quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. Più propriamente, per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono.

STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVISTATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI

In tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; 
  • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

La Regione Puglia con il D.P.G.R. 242/2017 ha dichiarato, nel periodo 15 giugno - 15 settembre, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017.
Si riporta di seguito una sintesi dei principali obblighi e/o divieti presenti nel Decreto Regionale:

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

I numeri di telefono da contattare in caso di avvistamento incendi sono i seguenti:
1515 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato)
115 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
080/5491331 - 800/060780 Sala Operativa Polizia Municipale
Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla L.R. 12 dicembre 2016, n. 38.

E' vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare, perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree, insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 31 maggio di ogni anno, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo, nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate, provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione NON sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio di ogni anno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

Entro lo stesso termine, le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, ecc. devono provvedere, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile.

 

ORDINANZA INCENDI BOSCHIVI 2017 

Il Sindaco con O.S. 2017/00827 ha invitato i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

Ha, inoltre, ordinato che:

  • I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, devono eseguire entro il 15 giugno 2017, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;
  • Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 1 dell'Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale - ove dovuta ex lege -, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da €25,00 ad €500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.