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Giunta approva delibera da sottoporre al Consiglio per ribadire vincoli sulla modifica di destinazione d’uso degli immobili in costruzione o da costruire

Casa e Patrimonio Comunicati stampa

Giunta approva delibera da sottoporre al Consiglio per ribadire vincoli sulla modifica di destinazione d’uso degli immobili in costruzione o da costruire

Questa mattina, su proposta del sindaco Antonio Decaro, la giunta comunale ha approvato una delibera da trasmettere al Consiglio comunale per la condivisione e l’approvazione definitiva, che prevede un aggiornamento del precedente analogo provvedimento comunale (DCC n. 31/2015), relativa alla possibilità di mutamenti di destinazione d’uso degli immobili in alcune zone della città, in attuazione dell’art. 8 bis L.R. n. 33/2007. Il provvedimento si è reso necessario per disciplinare i cambi di destinazione d’uso a fronte delle novità introdotte a fine 2021 dal Consiglio regionale della Puglia (L.R. n.51/2021).

Già nella precedente delibera di Consiglio comunale del 2015 il Comune aveva individuato le zone in cui trovava applicazione l’art. 2 della L.R. n. 16/2014 (disposizione normativa volta peraltro a favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente), sulla base di criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica indicati nel PRG comunale. I mutamenti di destinazione d’uso, quindi, erano stati consentiti dal Consiglio comunale solo per l’edificato esistente.

Oggi, a fronte della novità normativa introdotta dal Consiglio regionale pugliese, che prevede l’ammissibilità del “cambio di destinazione d’uso” anche per gli edifici non ancora realizzati, il Comune di Bari è chiamato a precisare nel proprio territorio la disciplina della L.R. 33/07, come integrata a fine 2021, per evitare che le modifiche regionali intervengano sul dimensionamento complessivo del Piano Regolatore e introducano contrasti con la norma urbanistica nazionale e con le stesse finalità della L.R. 33/07.

L’opzione applicativa prescelta oggi dal Comune di Bari conferma dunque la scelta già assunta a suo tempo (2015) che ammette il cambio di destinazione d’uso a residenza unicamente per il patrimonio edilizio già esistente escludendone quindi l’applicazione per gli edifici in corso di realizzazione e per quelli soltanto previsti nella strumentazione urbanistica attuativa già approvata e convenzionata.