Accesso civico

In questa sezione pubblichiamo i modelli di istanza delle due forme di accesso civico previste dall'articolo 5 del D. lgs. 33/2013, nonché le relative modalità di esercizio del diritto disciplinate dalla stessa norma e dalle linee guida dell'Anac.

 

Modalità di esercizio dell'accesso civico semplice (art. 5 co. 1)

Il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione del Comune di Bari è il dott. Nicola D'Onchia, nominato con decreto n. 175/2022 del 05/08/2022, a cui vanno inviate le istanze di accesso civico semplice, che riguarda i dati soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto, indirizzandole a accessocivico@comune.bari.it

Nella domanda di accesso civico - di cui si rende disponibile il fac simile di domanda - il richiedente dovrà specificare il proprio nome, cognome, e l'indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni.
Se il documento, l'informazione o i dati richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi in cui il Responsabile della trasparenza accerti la mancata pubblicazione del documento o dei dati, dispone che il dirigente responsabile provveda, secondo quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, a far pubblicare sul sito il documento omesso entro trenta giorni dalla richiesta, comunicando al cittadino il collegamento ipertestuale per individuarlo. In caso di mancato riscontro nel termine di 30 giorni, l'istante può attivare ai sensi del comma 9 bis dell'art. 2 l. 241/1990 il potere sostitutivo - che in base al Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo spetta al Direttore Generale - inviando apposita richiesta, compilando il relativo modulo.

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

 

Modalità di esercizio dell'accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2)

Il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA) introdotto dal d. lgs. 97/2016 prevede il diritto da parte di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pp.aa., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per dati, documenti o informazioni detenuti dal Comune di Bari il cittadino può inoltrare istanza di accesso civico utilizzando il modulo allegato.
La richiesta può essere inviata alternativamente:
1) alla Ripartizione o Settore comunale competente, che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2) all'ufficio relazioni con il pubblico (mail urp@comune.bari.it), che inoltra immediatamente la richiesta all'ufficio detentore/competente;
3) direttamente all'archivio generale, se da pec (archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it), che inoltra immediatamente la richiesta all'ufficio detentore/competente.

Nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso, compilando il relativo modulo.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT n.donchia@comune.bari.it, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

La decisione dell'Amministrazione sulla richiesta o, in caso di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Gli uffici comunali osservano in merito le indicazioni contenute nelle linee guida adottate dall'Anac con delibera n. 1309 del 28/12/2016.

 

Registro degli accessi

Il Comune di Bari, seguendo le indicazioni dell'Anac e del DFP, pubblica il registro degli accessi in formato aperto e liberamente consultabile.
Il registro comprende (per i procedimenti già definiti) i dati relativi al diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 33/2013 ed è aggiornato semestralmente.

In allegato i modelli relativi alle tre tipologie di accesso.

Allegati

Data ultimo aggiornamento: 22 aprile 2024