Istruzioni per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco, Consigliere comunale, Presidente e Consiglieri dei municipi per le elezioni del 26 maggio 2019

Le candidature si presentano presso la Segreteria generale del Comune, a Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele 84, 1° piano, dalle ore 8.00 di venerdì 26 aprile 2019 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 27 aprile 2019.

Al fine di garantire l’immediato rilascio delle certificazioni, l’Ufficio Elettorale, in Largo Fraccacreta n.1, rimarrà aperto, oltre che nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 negli orari previsti per la presentazione delle candidature, anche nei giorni precedenti, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, anche nelle ore pomeridiane.

 

AUTENTICA DELLE FIRME

Le firme dei sottoscrittori delle liste e le firme di accettazione delle candidature devono essere autenticate da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 L. 21.3.1990 n. 53 così come modificato, da ultimo, dall’art. 6, comma 6, della L. n. 165 del 3.11.2017:  notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaci metropolitani, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, componenti della conferenza metropolitana, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale, consiglieri metropolitani o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della provincia o al Sindaco.

L’autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici», in relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell’articolo 14 citato, il Consiglio di stato, adunanza plenaria [sentenza 9 ottobre 2013, n. 22, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni.
Si rammenta, con riferimento alla “potestà autenticatoria” degli “organi politici” ed amministrativi degli enti locali elencati nell’articolo 14 della legge n. 53/1990, che la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.
In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell’articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, adunanza plenaria [sentenza 9 ottobre 2013, n. 22,], ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE all’INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO di cui sono titolari o ai quali appartengono.
Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, sezione terza, ha affermato [v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016] che, per i pubblici ufficiali di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della “pertinenza”, secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell’ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio.

Pertanto, l’unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all’interno del territorio dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Il potere di autenticazione dei consiglieri comunali, provinciali e metropolitani che abbiano comunicato (in allegato un fax simile del modulo di comunicazione) preventivamente la propria disponibilità al Sindaco, al presidente della provincia o al Sindaco metropolitano, in assenza di espresse disposizioni contrarie, può essere esercitato anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I funzionari incaricati dal sindaco, al pari del segretario generale, possono espletare la potestà autenticatoria all’interno del proprio ufficio, nel rispetto del normale orario di lavoro.

Le modalità di autenticazione contenute nell’art. 21 comma 2 del DPR 445/2000 dovranno essere osservate pedissequamente.

 

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti (I DOCUMENTI DA PRESENTARE IN FORMATO ELETTRONICO DEVONO ESSERE SU CD o PEN DRIVE):

  1. dichiarazione di presentazione della lista con indicazione della candidatura alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale (disponibili nella sezione "Presentazione candidature") + file dell'elenco dei candidati come da form qui allegato;
  2. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
  3. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco, contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
  4. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale, contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato consigliere, attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
  5. certificati attestanti che i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
  6. dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, del collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale;
  7. dichiarazione dei delegati delle liste di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
  8. il modello di contrassegno di lista in triplice esemplare, in due misure diverse, uno circoscritto da un cerchio del diametro di cm 10  (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati)  e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3  (per la riproduzione sulla scheda di votazione) + DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO IN FILE WORD;
    È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf».
    I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e in essi deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore.
    Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo.

    Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un’ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all’interno del contrassegno,sia delle tonalità di colore.
  9. dichiarazione -sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali o da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (tale disposizione è valida solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o al Parlamento  europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali);
  10. indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i  rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale;
  11. il programma amministrativo del candidato Sindaco presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio comunale (in duplice copia + FILE WORD e PDF/A DEI DOCUMENTI PER LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE);
  12. bilancio preventivo delle spese della lista del  candidato Sindaco, dei candidati consiglieri (+ FILE DEI DOCUMENTI IN PDF/A PER LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE). Si rinvia alle precisazioni del Segretario Generale sull’argomento, pubblicate qui in allegato.

 

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL MUNICIPIO E DI CONSIGLIERI DEI MUNICIPI

Per la presentazione delle candidature nei municipi è necessaria la produzione dei seguenti documenti(I DOCUMENTI DA PRESENTARE IN FORMATO ELETTRONICO DEVONO ESSERE ESCUSIVAMENTE SU CD O PEN DRIVE):

  1. dichiarazione di presentazione della lista con la candidatura alla carica di presidente di municipio e dei candidati alla carica di consiglieri del Municipio (disponibili nella sezione "Presentazione candidature") + file dell'elenco dei candidati come da form qui allegato;
  2. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune
    N.B. Per la presentazione delle liste di presidenti e consiglieri dei  5 municipi,  l’art. 17 del regolamento prevede che non sono richieste le sottoscrizioni, quando la lista dei municipi viene presentata insieme alla lista per l’elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno;
  3. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di presidente del municipio, contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
  4. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di consigliere del Municipio, contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
  5. certificati attestanti che i candidati alla carica di presidente e di consiglieri del Municipio sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
  6. dichiarazione, da parte del candidato alla carica di Presidente di Municipio, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del Consiglio del Municipio.
  7. dichiarazione dei delegati delle liste di collegamento con il candidato alla carica di Presidente del Municipio;
  8. modello di contrassegno di lista in triplice esemplare, in due misure diverse, uno circoscritto da un cerchio del diametro di cm 10  (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati)  e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3  (per la riproduzione sulla scheda di votazione) (+ DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO IN FILE WORD);
    È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf».
    I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e in essi deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore.
    Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo.

    Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un’ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all’interno del contrassegno,sia delle tonalità di colore.
  9. dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali o da rappresentanti da loro incaricati, con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (tale disposizione è valida solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o al Parlamento  europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali). Si rinvia alle precisazioni del Segretario Generale sull’argomento, pubblicate in questa sezione.
  10. indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i  rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale;
  11. programma amministrativo del candidato Presidente del Municipio presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio del Municipio (in duplice copia + FILE WORD e PDF/A DEI DOCUMENTI PER LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE);
  12. bilancio preventivo delle spese della lista, del candidato Presidente del Municipio, dei candidati consiglieri (+ FILE DEI DOCUMENTI IN PDF/A PER LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE). Si rinvia alle precisazioni del Segretario Generale sull’argomento, pubblicate in questa sezione.

 

La documentazione di cui al punto 12) è richiesta solo per i Municipi:

Municipio 1 - Murat-San Nicola-Libertà-Madonnella- Japigia -Torre a Mare                        99.567 abitanti

Municipio 2 - Poggiofranco-Picone-Carrassi-San Pasquale-Mungivacca                              91.943 abitanti

Municipio 3 –S.Paolo-Stanic-Marconi-S. Girol -Fesca-Villaggio del Lavoratore        58.127 abitanti

aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti.

 

ATTENZIONE

1) Nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

  • l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
  • la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione dei certificati elettorali);
  • la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [codice dell’amministrazione digitale] – a norma dell’articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

 

2) Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Pertanto, nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l’arrotondamento si effettua all’unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi [articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000].

Comune di Bari:                                                                                           da 24 a 36 consiglieri

Municipio 1 Murat-San Nicola-Libertà-Madonnella- Japigia -Torre a Mare:             da 13 a 20 consiglieri

Municipio 2 Poggiofranco-Picone-Carrassi-San Pasquale-Mungivacca:                    da 13 a 20 consiglieri

Municipio 3 S.Paolo-Stanic-Marconi-S.Girolamo-Fesca-Villaggio Lavoratore:   da 9 a 14 consiglieri

Municipio 4 Carbonara-Ceglie-Loseto:                                                                     da 8 a 12 consiglieri

Municipio 5 Palese-S.Spirito-Catino-San Pio:                                                           da 7 a 10 consiglieri.

 

3) Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (art. 73 co. 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Pertanto, nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi [articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000]; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

4) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco collegate, delle liste dei candidati al consiglio dei Municipi e delle candidature alla carica di Presidente collegate, deve essere sottoscritta, a norma dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 successive modifiche e integrazioni, dal seguente numero di sottoscrittori:

Comune di Bari  - 315.933 abitanti - da 350 a 700 sottoscrittori

Municipio 1 - Murat-S.Nicola-Libertà-Madonnella- Japigia -Torre a Mare - 99.567 abitanti - da 200 a 400 sottoscrittori

Municipio 2 - Poggiofranco-Picone-Carrassi-San Pasquale-Mungivacca - 91.943 abitanti - da 200 a 400 sottoscrittori

Municipio 3 – S.Paolo-Stanic-Marconi-S.Girolamo-Fesca-Villaggio del Lavoratore - 58.127 abitanti - da 200 a 400 sottoscrittori

Municipio 4 - Carbonara-Ceglie-Loseto -  37.700 abitanti - da 175 a 350 sottoscrittori

Municipio 5 - Palese -S.Spirito-Catino-S.Pio -  28.590 abitanti - da 175 a 350 sottoscrittori

N.B. L’art. 17 del regolamento dei Municipi prevede che: “non sono richieste le sottoscrizioni, quando la lista dei Municipi viene presentata insieme alla lista per l’elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno.”

 

 

5) INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI: si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101.

In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

  • l’identità del titolare del trattamento;
  • le finalità del trattamento;
  • i destinatari dei dati personali;
  • l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
  • ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

 

6) LIMITI DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: si richiama l’attenzione sull’articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo ecc.], che ha introdotto limiti massimi per le spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

 

7) MANDATARIO ELETTORALE: si richiama l’attenzione sul combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 secondo cui alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’Appello, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Si rinvia alle precisazioni del Segretario Generale sull’argomento, pubblicate in questa sezione.

E’ possibile consultare qui il manuale con le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le Elezioni amministrative 2019.