Le Commissioni Speciali

Il Consiglio dei Municipi può costituire una Commissione speciale all'anno per singoli problemi specifici, e per un periodo di funzionamento, che non deve essere superiore a tre mesi, non prorogabile.
Alle Commissioni speciali possono partecipare tutti i Consiglieri.
Per l'elezione dei Presidenti, si seguono le procedure e le norme stabilite nell'articolo precedente per le Commissioni ordinarie.
Ogni Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, la deliberazione è sottoposta ugualmente al Consiglio del Municipio per le determinazioni di competenza.