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IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
Negli edifici di nuova costruzione, l’installazione degli impianti tecnologici è soggetta al deposito del progetto presso il Comune di Bari, prima dell’inizio dei lavori, nei casi previsti dall’art. 5 del D.M. n. 37/08 per gli aspetti afferenti la sicurezza degli impianti.

La persona interessata deve recarsi presso la Ripartizione Infrastrutture , Viabilita' e Opere Pubbliche  e depositare il progetto presso l’Ufficio Energia e Sicurezza degli impianti.

CASI  PREVISTI

L’obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista abilitato secondo gli ordinamenti professionali è previsto nei seguenti casi :

 

  1. impianti elettrici  per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti elettrici  relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  5. impianti elettronici  relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  6. impianti  termici  dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  7. impianti  di adduzione gas  relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  8. impianti di protezione antincendio  se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

 

 

Nei casi di impianti tecnologici non rientranti in quelli suindicati il progetto e’ sempre redatto dall’Impresa installatrice e allegato alla dichiarazione di conformità  al D.M. n. 37/08.

Gli impianti termici a servizio di singole  unità immobiliari o a servizio di edifici condominiali  sono sempre soggetti a trasmissione del progetto presso il Comune  e della relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 10/91 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 2/4/09.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

 

  • Modulo di trasmissione compilato in duplice originale;
  • Progetto degli impianti tecnologici  ( relazione tecnica , elaborati grafici, schemi, relazione probabilita’ scariche atmosferiche, ecc., progetto architettonico per le soluzioni delle schermature, correzione ponti termici , ecc. ) , una  copia cartacea ( che verra’ restituita timbrata)  e una copia in formato elettrico ( supporto CD con  tutti  gli elaborati come  files in formato PDF, comprese  le mascherine timbrate e formate e   il modulo di trasmissione contenente i timbri e le firme).

 

Al termine dei lavori nel caso di impianti termici :

 

  • Il Direttore dei lavori con segna la dichiarazione di fine lavori e l’Asseverazione prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 192/05 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Il Costruttore consegna l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio (asseverato dal direttore dei lavori);
  • Le imprese consegnano al Committente  le dichiarazioni di conformità al D.M. n. 37/08 .

 

 

Procedure per  installazioni di impianti elettrici non soggetti a progettazione secondo  il D.M. n. 37/08 :

Nei casi non rientranti in quelli suindicati lo schema d’impianto   redatto dall’Impresa installatrice e allegato alla dichiarazione di  conformita’  al D.M. n. 37/08.

 

SCARICA IL MODULO (modulo mod.1 Modulistica Impiantistica Moduli dell'Ufficio Energia )