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FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI DIVERSI DA CICLOMOTORI E MOTOCICLI

FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI DIVERSI DA CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Il fermo amministrativo determina la sottrazione temporanea del veicolo dalla disponibilità del proprietario al quale, tuttavia, trascorso il periodo previsto dalla legge, viene comunque restituito, dopo che il trasgressore ha pagato le spese di custodia e la sanzione amministrativa.
Il sequestro, invece, è unamisura cautelare prevista dal Codice della Strada a cui può seguire la confisca amministrativa. Non si perde la proprietà,ma il veicolo rimane a disposizione del Prefetto che decide successivamente se restituirlo o confiscarlo definitivamente.
In caso di fermo o di sequestro del veicolo, disposto dall’Organo di Polizia che ha accertato la violazione, il proprietario (o in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido) può essere nominato custode del veicolo sequestrato. Questi ha l’obbligo di depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità e di custodirlo a proprie spese. Il proprietario deve provvedere a trasferirlo nel luogo stabilito, in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Al termine del periodo di sequestro o fermo amministrativo, il proprietario deve richiedere il provvedimento di dissequestro e la restituzione dei documenti di circolazione del mezzo.

Per ottenere informazioni in merito al fermo o al sequestro del proprio veicolo, la persona interessata deve rivolgersi presso l’Organo delle Forze dell’Ordine che ne ha disposto il provvedimento.
Nel Caso della PoliziaMunicipale, deve rivolgersi presso l’Ufficio Sequestri.

L’importo indicato sul verbale.
L’importo dovuto per la custodia del veicolo varia a seconda del tipo, come indicato dalla tabella dell’Ordinanza Prefettizia.

Il pagamento della sanzione amministrativa va effettuato entro 60 giorni solari.

Nuovo Codice della Strada.