Indietro

FERMO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

FERMO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Per particolari violazioni, il Codice della Strada prevede, oltre che l’emissione di un verbale di contestazione, anche la sanzione accessoria del fermo del ciclomotore o motociclo.
L’Organo di Polizia procede al fermo, dispone la rimozione del mezzo e il suo trasporto in un luogo di custodia individuato dal Prefetto e trattiene il documento di circolazione, indicandolo sul verbale.
Se il fermo supera i 30 giorni, l’Organo di Polizia affida la custodia del veicolo per il periodo restante al proprietario e se l’infrazione è commessa da un minorenne, al genitore o a chi ne fa le veci.

Fa eccezione la violazione per “guida senza casco”, per la quale la legge prevede espressamente di affidare il veicolo in custodia al proprietario.
Se alla guida vi è una persona diversa dal proprietario, l’Organo di Polizia dispone la custodia presso la depositeria indicata dal Prefetto, in attesa che il proprietario ne venga a conoscenza e ne chieda la custodia.

Per ottenere informazioni in merito al fermo del proprio veicolo, la persona interessata deve rivolgersi presso l’Organo delle Forze dell’Ordine che lo ha disposto.
Nel Caso della PoliziaMunicipale, deve rivolgersi presso l’Ufficio Sequestri.
Contro il provvedimento di fermo amministrativo, la persona interessata può presentare ricorso al Prefetto. Se il Prefetto lo accoglie e dichiara infondato l’accertamento di violazione, emette un’ordinanza che estingue il fermo e dispone la restituzione del veicolo.

L’importo indicato sul verbale.
L’importo dovuto per la custodia varia a seconda del tipo di veicolo, secondo le indicazioni dalla tabella dell’ordinanza Prefettizia.

 

Il pagamento della sanzione va effettuato entro 60 giorni solari.

Nuova Codice della Strada artt. 213 - 214.