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CERTIFICATO DI IDONEITA DELL ALLOGGIO PER CITTADINI NON COMUNITARI

CERTIFICATO DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO PER CITTADINI NON COMUNITARI

L’Attestazione di Idoneità Alloggiativa è un documento che certifica, in base ai parametri definiti dalla legge Regionale n. 10/2014, che una determinata abitazione possa ospitare un certo numero di persone, in base alla sua dimensione e alle sue caratteristiche di igiene e salute. L’alloggio deve rispettare i seguenti parametri:

  •   mq. 45 per nr. 1-2 persone;

  •   mq. 55 per nr. 3 persone;

  •   mq. 70 per nr. 4 persone; 

  •   mq. 85 per nr. 5 persone;

  •   mq. 95 per nr. 6 persone ed oltre.

Possono presentare l’istanza i cittadini stranieri non comunitari residenti nel Comune di Bari, per le  seguenti motivazioni:

  • rilascio dei permessi di ingresso e soggiorno in Italia

  • stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo

  • ricongiungimento familiare

  • emersione di rapporti di lavoro

 

La richiesta per il rilascio dell'attestato d'idoneità dell'alloggio, deve essere redatta, in bollo, esclusivamente su apposito modello predisposto dall’amministrazione comunale (MOD_AIA_IST_Istanza attestazione idoneità alloggiativa) debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta,a pena di rigetto, corredata di tutta la documentazione indicata nello stesso modulo.
Deve essere trasmessa in formato PDF a mezzo PEC al seguente indirizzo:
patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

Nell’oggetto della PEC dev' essere indicato quanto segue: ”Istanza per il rilascio dell’Attestazione di Idoneità Alloggiativa – COGNOME NOME”.
L’istanza deve essere trasmessa direttamente dal richiedente o, in alternativa, da un suo delegato munito di delega (MOD_AIA_DEL_delega).
Successivamente, il richiedente o, in alternativa, un suo delegato munito di delega,sarà convocato dal personale dell’amministrazione per ritirare l’Attestazione di Idoneità Alloggiativa presso gli uffici della Ripartizione Patrimonio con sede in Viale Archimede n. 41/A – 70122 Bari (BA).
Dovrà portare con sé tutta la documentazione in originale dell’istanza con i relativi allegati e marca da bollo da apporre sull’attestato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per conoscere l'elenco completo dei documenti da allegare relativo ai diversi casi ► Consulta le istruzioni 

Tutta la modulistica è disponibile in calce alla presente scheda informativa

È necessario allegare all’istanza n. 2 marche da bollo del valore pari a € 16,00, di cui:
n. 1 marca da bollo da apporre sull’istanza;
n. 1 marca da bollo da consegnare per il rilascio dell’attestato.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa in ogni sua parte. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’amministrazione può richiedere eventuale documentazione mancante e/o chiarimenti e sospendere il rilascio dell’attestato fino alla presentazione delle integrazioni (max 30 giorni).
In mancanza di esse, la pratica verrà archiviata. 

  • Decreto Legislativo n. 286/98 - art. 5bis - art. 9 - art. 29 ;
  • Legge Regione Puglia n. 10/2014
  • D.P.R. n. 394/1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
  • D.P.R. n. 334/2004, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 394/1999;
  • Legge n. 94/2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
  • D.M. Sanità del 05 luglio 1975;
  • Circolare del Ministero dell'interno n. 7170 del 18 novembre 2009;
  • D.P.R. n. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  • Decreto-legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020