I.M.U. - Imposta Municipale Propria

NUOVA IMU 2023

Per l'annualità 2023 sono confermate aliquote e detrazioni IMU 2020 che il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 47 del 15/06/2020, unitamente al Regolamento IMU.

È disponibile a questo link → il sistema di calcolo guidato per IMU 2023.

Di seguito aliquote e detrazioni IMU per l’annualità 2020 confermate anche per l'annualità 2023:

1. ALIQUOTA ORDINARIA

10,6‰

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)

6‰

3. ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL’ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari

4,6‰

4. ALIQUOTA AGEVOLATA per l’immobile ad uso abitativo (tutte le categorie comprese tra la cat. A1 e la cat. A9) concesso in comodato d’uso gratuito ad un parente, entro il 1° grado, il quale lo utilizza quale abitazione principale; si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in argomento:
1) l’agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare;
2) sono comprese nell’agevolazione anche le pertinenze dell’unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 –  art. 1, comma 741,  lett. b) L. 160/2019);
3) il comodatario, qualora coniugato e non legalmente separato, deve risiedere anagraficamente nell’immobile unitamente al suo nucleo familiare.

7,6‰

5. ALIQUOTA AGEVOLATA per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431, art. 2 commi 3 e 4 ("a condizione che il conduttore risieda, unitamente al suo nucleo familiare, nell'immobile oggetto del contratto di locazione come previsto dal combinato disposto (art. 2 co. 4 L. 431/98 e art. 1 co. 741 lett. b L. 160/2019)")
e art. 5 commi 1 e 2

4‰

6. ALIQUOTA  AGEVOLATA  per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è  pertanto possibile l’utilizzo come abitazione principale

4,6‰

7. ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo) dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell’intero anno d’imposta.

7,6‰

8. ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale

10,6‰

9.   ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE  ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ( così come previsto dall'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020)  0‰
10. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 0‰

 

DETRAZIONE per l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9  

€ 200,00

DETRAZIONE per ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL’ARCA (già IACP) ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari

€ 200,00

 

Non è dovuta l'IMU sull'abitazione principale, ovvero sull'immobile non di lusso (no A1, A8, A9) iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio nazionale, l'esenzione per l'abitazione principale  e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, individuato mediante apposita comunicazione all'Ufficio IMU (modulo allegato).

Nuova Riduzione del 37,5% per i pensionati residenti all'estero: con la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 743) il legislatore ritorna sulla riduzione dell'IMU per l'unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

La riduzione dell'IMU - limitatamente al 2022 - passa dalla misura del 50% a quella del 37,5%.

 

Moduli

Sono assimilate all’abitazione principale e sono esenti dal pagamento dell’IMU:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale stato deve risultare certificato da attestazione rilasciata dall'istituto stesso nonché da autocertificazione resa dal contribuente in ordine alla "non locazione" dell'immobile. In caso di più unità immobiliari, la predetta la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

 

Confermate le riduzioni previste dalla L. 208/2015 (legge stabilità 2016):

a) è ridotta al 75% l'imposta, determinata applicando l'aliquota sopraindicata (punto n. 5), per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

b) è ridotta al 50% la base imponibile (punto n. 4) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Esenzione prima rata IMU 2021

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, anche per il 2021 sono esentate dal versamento del primo acconto Imu 2021 diverse categorie di contribuenti. Nello specifico, come stabilito dalla legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) non è dovuto il pagamento della prima rata Imu entro il 16 giugno 2021 relativamente a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (esente anche acconto e saldo 2020);

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente anche acconto e saldo 2020);

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (esente anche acconto e saldo 2020);

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente anche acconto e saldo 2020).

e) immobili posseduti dai contribuenti che hanno i requisiti di accesso al contributo a fondo perduto disciplinati dall’art.1, commi da 1 a 4, del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”). Il comma 2 dell’articolo 6-sexies, peraltro, espressamente prevede che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Esenzioni IMU anni 2021 e 2022

Per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non sarà dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Agevolazioni IMU: come e quando richiederle

Nei casi in cui vengano richieste riduzioni o agevolazioni - previste nel vigente regolamento o nella deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e delle detrazioni od in altra normativa statale - il contribuente è obbligato a darne comunicazione.

In considerazione del perdurare del periodo emergenziale e delle oggettive difficoltà e/o limitazioni negli spostamenti, per gli anni d'imposta 2020 e 2021, saranno considerate presentate nei termini tutte le comunicazioni, atte a richiedere ed ottenere l’applicazione di aliquota agevolata o di diversa agevolazione, pervenute entro e non oltre il 30/06/2021 (per il 2020) ed il 30/06/2022 (per il 2021).

Le comunicazioni potranno essere presentate:

  • di persona presso gli sportelli dell’Ufficio IMU della Ripartizione Tributi (corso Vittorio Emanuele II, 113 – BARI);
  • mediante raccomandata a.r.;
  • mediante PEC all’indirizzo: imutributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it
  • nelle altre modalità che saranno progressivamente attivate e comunicate

 

Moduli

1) istanza aliquota agevolata immobili concessi in comodato d’uso gratuito

2) istanza aliquota agevolata immobili categoria D3

3) istanza aliquota agevolata immobili concessi in locazione con canone concordato (art. 2,co. 3, art. 5, co. 1, art. 5, co. 2, L. n. 431/98)

4) istanza esenzione acconto e/o saldo IMU 2020-2022 per emergenza COVID-19

Nel caso in cui venga meno il diritto ad usufruire di una delle aliquote agevolate per il venir meno di uno dei requisiti, il titolare dell'immobile è in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione nei medesimi termini e modalità.

 

Contratti di locazione a canone concordato

I contratti di locazione convenzionati o concordati sono legati agli accordi territoriali.
Proprietario e inquilino si accordano per un canone compreso tra un minimo e un massimo, se-condo le fasce stabilite dall'accordo, sulla base delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e delle caratteristiche dell'appartamento.
Ai fini del riconoscimento della relativa aliquota agevolata - il titolare dovrà dare comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto munito di avvallo di una delle associazioni di categoria. L'attestazione riguarda la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., con altresì precisazione della percentuale totale dell'unità abitativa eventualmente interessata dalla locazione.

Si specifica che, poiché successivamente all’emanazione del D. M.I.T. del 16/01/2017, le associa-zioni di categoria non hanno ancora provveduto al rinnovo degli accordi territoriali per gli immobili del Comune di Bari, tale attestazione, al momento, non è obbligatoria.
Pertanto, le istanze che perverranno munite della descritta attestazione saranno considerate valide a tutte gli effetti e meritevoli dell’applicazione di aliquota agevolata.
Le istanze, invece, sprovviste dell’avvallo delle associazioni saranno accettate con riserva da parte dell’Ufficio di esperire ogni tipo di controllo atto a verificare la rispondenza del canone pattuito alle disposizioni della L. n. 431/98 e degli accordi Territoriali vigenti, così come autocertificato dal con-tribuente, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., nella ridetta istanza.

Nel solo caso di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 co.3 e 4 L. 431/98 l'agevolazione IMU sarà concessa a condizione che l'inquilino risieda anagraficamente, unitamente al suo nucleo familiare, nell'immobile oggetto del contratto di locazione  come previsto dal combinato disposto (Art. 2 co.4 L. 431/98 e Art. 1 co. 741 lett. b L.160/2019).

Sono obbligati al pagamento dell'imposta (art. 1, co. 743 l. 160/2019):
- il proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile.

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta il locatario, il comodatario o, in generale, chi non è titolare di diritti reali sull'immobile.

Tuttavia:

  • in caso di leasing soggetto passivo è il locatario finanziario dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011);
  • in caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;
  • è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; nell'ipotesi di abitazioni assegnate al coniuge in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai soli fini del tributo, l'assegnazione si intende fatta a titolo di diritto di abitazione. Quindi è soggetto passivo dell'imposta per l'intera abitazione il coniuge assegnatario, a prescindere dalla titolarità della stessa (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 201/2011), ma esente per l'annualità in corso.

L'individuazione della base imponibile avviene in modo differente a seconda della diverse tipologie di immobili.

a) Fabbricati iscritti in catasto

La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è del tutto analoga a quella dell'ICI, con l'eccezione della rivalutazione dei moltiplicatori utilizzati. Essa è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per appositi moltiplicatori, secondo la seguente formula:

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

La rendita catastale del fabbricato può ottenersi dalla visura catastale (reperibile presso l'Agenzia del Territorio o i professionisti abilitati). I moltiplicatori sono invece diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato (sempre desumibile dalla visura catastale), come segue:

 

TABELLA MOLTIPLICATORI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

 

CATEGORIA CATASTALE

MOLTIPLICATORE

A (eccetto A/10)

160

A/10 80
B

140

C/1

55

C/2 - C/6 - C/7

160

C/3 - C/4 - C/5

140

D (eccetto D/5)

65

D/5

80

 

Attenzione: il moltiplicatore degli immobili di categoria D (eccetto gli D5) nel 2013 è stato incrementato a 65.

 

Casi particolari

 

  • Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente;
  • Fabbricati di interesse storico o artistico: per tali immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall'art. 10 del D.Lgs 42/2004, il valore imponibile come sopra determinato è RIDOTTO del 50% (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011). Non è più invece applicabile lo speciale criterio di determinazione della rendita catastale previsto nell'ICI. Per fruire dell'abbattimento dell'imposta al 50% è necessario presentare la dichiarazione IMU (modello ed istruzioni infra).
  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: il valore imponibile, come sopra calcolato, è RIDOTTO del 50%, a condizione che:
    • l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione oppure, in alternativa, il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata di perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità, rispetto a quanto indicato nel punto precedente;
    • il fabbricato non sia di fatto utilizzato;

 

NB: Si considerano inagibili o inabitabili, per la fruizione della riduzione sopra citata, i fabbricati dichiarati tali con apposita ordinanza e quelli che presentano uno stato di accertato degrado fisico (sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone) non superabile con interventi di manutenzione anche straordinaria.

Per queste ultime due fattispecie, ove sussistano le condizioni richieste, la base imponibile sarà determinata come segue:

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x 50%

 

b) Fabbricati appartenenti alla categoria D, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati

Per i fabbricati:

  • non iscritti in catasto (anche per quelli iscritti ma privi di rendita - Cassazione, sentenza n. 27065/2008);
  • interamente posseduti da imprese;- distintamente contabilizzati;

la base imponibile, come per l'ICI, è data dal valore risultante dalle scritture contabili, opportunamente rivalutato sulla base dei coefficienti annualmente approvati con decreto ministeriale (per l'anno 2013 D.M. 18/04/2013, pubblicato sulla G.U. del 26/04/2013).

In base al predetto criterio, per determinare la base imponibile, è necessario stratificare il valore contabile del fabbricato in base agli anni di formazione del costo e rivalutare l'importo annuale in base al corrispondente coefficiente ministeriale. Eventuali costi incrementali capitalizzati nell'anno 2012 avranno effetto sull'imposta dovuta per l'anno 2013, i costi capitalizzati nell'anno 2013 avranno effetto sull'imposta dovuta per l'anno 2014, mentre i costi capitalizzati nell'anno 2014 saranno considerati solamente ai fini della determinazione del valore imponibile per l'anno 2015 (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92).

Si ricorda che tale criterio è applicabile solamente fino all'anno nel corso del quale avviene l'attribuzione della rendita catastale (D.M. 701/1994).

 

c) Aree fabbricabili

La base imponibile per le aree fabbricabili è data, come nell'ICI, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 290 del 13/05/2014 (prorogata al 2018 con D.G. n. 889/2017).

Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione.

 

d) Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75.

Valore imponibile = reddito dominicale x 1,25 x 135 (o 75) - articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013.

Il reddito dominicale può essere reperito dalla visura catastale della particella di terreno interessata.

A fini IMU, sono considerati terreni le aree edificabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il conteggio dell'imposta municipale propria è disciplinato dall'art. 1, comma 761, della l. n.160/2019. In base a tale norma:

- l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. 

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

  • mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre. 

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

- l'imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso;

- ogni anno rappresenta un'obbligazione tributaria autonoma.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 1, comma 762 l. 160/2019).

Prima rata: dal 1 al 16 giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;

Seconda rata: dal 1 al 16 dicembre si versa il saldo dell'imposta dovuta (totale imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno). Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera del Consiglio Comunale pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

Modalità di versamento

In base all'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 il versamento del tributo deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 o a mezzo dell'apposito bollettino postale, approvato con D.M. 23/11/2012, intestato al c/c postale n.1008857615, "Pagamento IMU". Non sono consentite altre modalità di versamento.

I codici tributo per eseguire in versamento sono i seguenti:

3912 "IMU - Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE"
3913 "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE"
3914 "IMU - Imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"
3916 "IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"
3918 "IMU - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"
3925 "IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
3930 "IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"
3939 "IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE"

Per l'imposta IMI sono stati inseriti i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 23/E del 14/05/2020

Per gli immobili di Categoria D, si utilizzeranno il codice tributo 3925 (competenza STATO) per il versamento dell'imposta al 7,6 ‰ ed il codice 3930 (competenza Comune) per il versamento della restante parte di imposta.

Nel caso di immobili di cat. D3, relativamente ai quali sussistono i requisiti per fruire dell'aliquota agevolata del 7,6%, il versamento andrà effettuato utilizzando solo ed esclusivamente il codice tributo 3925 e non già anche il codice tributo 3930.

Per la compilazione del modello F24:
- riportare il codice tributo di interesse nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI";
- riportare le somme dovute per ogni codice nella colonna "importi a debito versati";
- indicare nello spazio "codice ente/codice comune" il codice A662, corrispondente al codice catastale del comune di BARI;
- barrare le caselle:
o "Ravv": se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
o "Immob variati": se ci sono state variazioni che comportano la presentazione della dichiarazione;
o "Acc": se il pagamento si riferisce alla prima rata;
o "Saldo": se il pagamento si riferisce alla seconda rata;
o "Numero immobili": indicare il numero degli immobili;
o "Rateazione": non compilare;
o "Anno di riferimento": indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Se si tratta di ravvedimento indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
- riportare l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale (cat. catastali A1, A8 e A9) spettante nel quadro "Detrazione".
NB: Nel caso di ravvedimento le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni vanno sommate al codice tributo dell'imposta dovuta.

 

VERSAMENTO DALL’ESTERO

Per i residenti all'Estero il pagamento IMU può essere effettuato mediante Bonifico intestato a Comune di Bari  Tesoreria comunale, utilizzando il seguente IBAN: IT16R0200804030000102893244 specificando inoltre il codice SWIFT_BIC UNCRITMM

La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche, che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta, non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Pertanto la dichiarazione deve essere presentata (entro il termine del 30/06/2022):

  • per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista e sia quando si perde il relativo diritto;
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento del pagamento dell'imposta:
    • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    • l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
    • l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    • l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU;
    • l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
    • l'immobile è di interesse storico o artistico;
    • l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
  • per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l'assimilazione all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purchè non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013). Nella dichiarazione si dovrà barrare il campo 15 "esenzione" e nelle annotazioni scrivere: " l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera d) comma 2, art. 13 D.L. 201/2011";
  • per i c.d. "BENI MERCE" ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè mai locati:
  • per gli immobili posseduti da contribuenti (persone fisiche) che abbiano ottenuto, a loro favore, un ordinanza di convalida di sfratto per morosità adottata dal 28/02/2020 sino a tutto il 31/12/2021. La suddetta dichiarazione deve riportare, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello Ministeriale, un attestazione del possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché dell'importo del rimborso. La presentazione della dichiarazione non è requisito essenziale ai fini dell'ottenimento del rimborso. 

 

Casi in cui non vi è obbligo di presentare la dichiarazione IMU ministeriale

La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all'interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili situati nel proprio territorio, contenuti negli archivi informatici del Catasto.

In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il Modello Unico Informatico (MUI) tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonchè la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Quindi nei classici casi:

  • di acquisto o vendita di un immobile;
  • quando sia stata presentata dichiarazione di successione

NON vi è obbligo di presentare la dichiarazione IMU poichè i dati verranno acquisiti dal Comune tramite procedura informatica.

 

Termine e modalità di presentazione della dichiarazione ministeriale

L'art. 1, comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'Imposta Comunale per gli Immobili (ICI) valgono anche per l'IMU.

 

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