Rimessa di veicoli

Costituisce esercizio di autorimessa il ricovero e la custodia di autoveicoli, natanti, roulottes, caravans, motocicli e biciclette. Si includono nella definizione di autorimesse anche i parcheggi a cielo aperto.
L'esercizio dell'attività di autorimessa di veicoli è sottoposto alla Segnalazione d'Inizio Attività (S.C.I.A.), ex artt. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e 49 della L. 122/2010, da presentarsi allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio.
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti morali:
• insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 11 del R.D. n. 773/1931;
• insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e successive integrazioni e modificazioni (disposizioni antimafia).
Tali requisiti devono essere posseduti anche da tutti i soci (nel caso in cui l'attività sia esercitata da una società) e da coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza.

RIFERIMENTI NORMATIVI
1. L. 7 agosto 1990 n. 241;
2. D.P.R. 19.12.2001 n. 480 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli;
3. D.M. 4 maggio 1998.

ALLEGATI OBBLIGATORI
1. Registro di posteggio;
2. Tariffario praticato in duplice copia, di cui uno in marca da bollo da € 14,62;
3. Copia atto costitutivo se trattasi di società;
4. Copia dell'atto di disponibilità dl locale;
5. Fotocopia del documento di validità in corso di validità;
6. Copia della S.C.I.A. presentata al Comando dei Vigili del Fuoco (escluso il caso di autorimesse all'aperto);
7. Destinazione d'uso del locale.