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Pubblicata ordinanza anti botti in vigore da domani al 1° gennaio 2021 a tutela della sicurezza pubblica

Comunicati stampa

Pubblicata ordinanza anti botti in vigore da domani al 1° gennaio 2021 a tutela della sicurezza pubblica

È stata emanata l’ordinanza sindacale che da domani, mercoledì 23 dicembre, e fino al prossimo 1° gennaio 2021, vieta la vendita, in forma ambulante e non, dei fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.), ad esclusione dei prodotti come i petardini da ballo (categoria F1), fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.

Il provvedimento è finalizzato ad evitare che, nelle notti di Natale e Capodanno come pure nelle giornate precedenti e successive, si verifichino episodi di disturbo e turbativa alla quiete e alla sicurezza pubblica, oltreché danneggiamento a beni mobili e immobili mediante l’esplosione di specifiche categorie di petardi e simili artifici esplosivi e vendita illecita di tali prodotti con contestuale occupazione illegale di suolo pubblico.

Peraltro, nell’attuale contesto normativo caratterizzato dall’emergenza pandemica, con la chiusura di alcune attività tra cui quella di vendita di artifici pirotecnici, vi è il rischio concreto che si moltiplichino i banchetti di vendita illecita.

Il fenomeno dei botti non solo può determinare  conseguenze negative per l’incolumità pubblica ma anche per l’integrità fisica degli animali domestici e della fauna in genere.

L’ordinanza dispone, inoltre, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2020 e fino alle 7 del 1° gennaio 2021, il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati, di ogni tipo di fuoco d'artificio nei luoghi pubblici e nei luoghi privati dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici in spazi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la necessaria licenza (art. 57 TULPS).

Il provvedimento vieta anche la cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” e del tipo “razzo” con limiti superiori a quelli previsti dal D.lgs. 29 luglio 2015 n.123 (commi (5 e 6) a soggetti non in possesso delle previste abilitazioni, come pure il divieto di cessione a qualsiasi titolo e di utilizzo a minori di 14 anni dei fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 dei fuochi di categoria F2 e F3.

È fatto divieto, infine, consentire l’uso di aree private quali finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute per effettuare spari vietati dalla citata ordinanza.

I trasgressori saranno puniti, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 25 a 500 € nonché con sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P. (artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 TULPS), secondo la fattispecie ricorrente.