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PASSAGGIO DI PROPRIETÀ BENI MOBILI: AUTENTICA FIRMA ATTI

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ BENI MOBILI: AUTENTICA FIRMA ATTI
Consiste nell'autentica della sottoscrizione sulle dichiarazioni riguardanti l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.
In sostanza viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).
 
Con l'entrata in vigore dell'art. 7 del D. L. n. 223 del 04/07/2006, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati, oltre che al notaio, può essere richiesta anche: 
 
  • ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista - STA (= Uffici provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica);
  • ai dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica;
  • agli uffici comunali (solo per i Certificati di Proprietà - CdP - originariamente cartacei, ma non per le copie cartacee dei CdP digitali).

 

Quali sono i beni mobili registrati

Sono beni mobili registrati:

  • Gli autoveicoli e rimorchi iscritti al PRA
  • Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione.
 
I natanti (ossia le unità da diporto barche a remi e quelle il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione) sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile e, pertanto, sono beni mobili non registrati.
 
 
L’ufficio comunale non fornisce alcuna consulenza per la compilazione del modulo, in quanto la competenza è solo relativa all'autentica e non anche ai termini del contratto. A tale riguardo, l’assistenza, può essere richiesta agli Sportelli Telematici dell'Automobilista.
 
Il funzionario comunale si limita ad autenticare la firma apposta in sua presenza e non è tenuto ad entrare nel merito della veridicità della dichiarazione resa. Difatti, chi esegue l'autenticazione della firma, NON svolge alcuna attività di accertamento riguardo la titolarità del bene mobile registrato, NON è tenuto a verificare il regime patrimoniale (nel caso in cui il sottoscrittore sia coniugato la condizione di soggetto in comunione dei beni deve essere dichiarata al momento dell’autentica da parte degli interessati), NON effettua alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto e NON può essere considerato responsabile in merito ad eventuali false dichiarazioni. 
 
 
NON rientrano nella competenza del funzionario comunale: 
 
  • l’accettazione di eredità, in quanto non si tratta né di “atto di alienazione” né di “costituzione di un diritto reale di garanzia”;
  • la procura speciale con la quale il proprietario del veicolo dà mandato ad un terzo di vendere lo stesso, in quanto si tratta di un autonomo negozio giuridico;
  • il subentro nel contratto di leasing in quanto non rientra nel concetto di “alienazione”;
  • la cancellazione di ipoteca;
  • la costituzione dei diritti di usufrutto ed uso.
Il servizio viene erogato presso la sede centrale in Largo Fraccacreta n. 1 e presso le sedi delegazionali di Carrassi - San Pasquale in via Luigi Pinto n. 3, Santo Spirito in Via Fiume n. 8 e Carbonara in via Geremia D'Erasmo n.3, esclusivamente su appuntamento. 

La prenotazione dell'appuntamento può essere effettuata in una delle seguenti modalità:

  1.  autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure,
  2. per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso le sedi URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio VenetoCarrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da BariJapigiaSan Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari).
 
Nel giorno dell’appuntamento, il venditore deve presentarsi presso la sede dei servizi demografici, munito di documento di identità in corso di validità e di n.1 marca da bollo da € 16.
Laddove si ritenga necessaria anche l’autenticazione della firma del compratore, anche quest’ultimo dovrà presentarsi munito di valido documento di identità.
 
AVVERTENZE
Spetta all’intestatario del veicolo o di altro bene mobile registrato esibire il Certificato di Proprietà (CdP) o altro modulo, su cui è redatto l’atto di vendita e, quindi, sul quale deve essere eseguita l’autenticazione, debitamente compilato. L’atto di vendita viene redatto, di norma, sul retro del certificato di proprietà (mod. NP-1B), nel riquadro “T”.
Nel caso venga utilizzato lo spazio già previsto per l’autentica notarile, andranno sostituite le formule prestampate che fanno riferimento al notaio con le diciture riferite al funzionario comunale. Se l’atto di vendita non viene redatto sul certificato di proprietà, questo deve essere compilato in duplice originale e deve essere autenticata la firma sia dell’acquirente sia del venditore. 
In caso di foglio complementare, l’autentica non va fatta su tale foglio ma su una dichiarazione a parte allegata allo stesso.
 
N.B.: i CdP digitali (CdPD),  NON possono essere autenticati in Comune anche se predisposti direttamente dagli Uffici PRA/ACI, o da Agenzie di pratiche auto abilitate (Sportello Telematico dell'Automobilista - STA) (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.72/2019 e sentenza del Consiglio di Stato n.590/2019)
 
Spetta agli interessati, l’onere di chiedere l’autentica della firma anche del compratore, quando ritenuto necessario.
L’autenticazione viene eseguita ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 223 del 04/07/2006, previa apposizione della sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale che effettua l'autentica.
 
Con l’autenticazione della firma da parte degli uffici comunali il passaggio di proprietà non è completo. Entro 60 giorni ci si dovrà recare al P.R.A. o all’ACI (anche presso una delegazione) per la trascrizione. E' la registrazione del passaggio di proprietà che garantisce la certezza giuridica dell'aggiornamento dell'archivio del P.R.A. con i dati del nuovo proprietario del veicolo o di altro bene mobile.

pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro (la gratuità prevista dalla legge riguarda infatti solo l’attività di autenticazione della firma) per ogni atto da autenticare.

L’autenticazione della firma viene effettuata immediatamente.
In seguito il passaggio di proprietà deve essere trascritto:

  • MOTO E AUTOVEICOLI Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto, il passaggio dovrà essere registrato presso la Motorizzazione o il PRA – Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall’ACI – Automobile Club Italia . 
  • IMBARCAZIONI. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto, il cambio di possesso dovrà essere registrato, in un’Agenzia delle Entrate e trascritto sul R.i.d. , Registro Italiano Diporto, presso la Capitaneria di Porto.
  • AEROMOBILI. La procedura successiva dovrà essere espletata presso l’ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile.