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DICHIARAZIONE DI NASCITA

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiararlo nei 3 giorni dall'evento alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura, o nei 10 giorni successivi alla nascita all'Ufficiale dello Stato Civile.
La dichiarazione o denuncia di nascita permette la formazione dell’atto di nascita.

In caso di nascita di figlio di genitori coniugati, uno dei genitori deve sottoscrivere la dichiarazione di nascita davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. La dichiarazione può essere resa anche da: un procuratore speciale, dal medico o dall’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto.

In caso di nascita di figlio di genitori NON coniugati, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da entrambi i genitori, o dalla sola madre. In tal caso il riconoscimento successivo da parte del padre è ammesso purchè con l'assenso della madre.

Ai fini della formazione dell'atto di nascita, sarà indicato anche l’accordo intercorso tra i genitori in merito alla scelta del cognome da attribuire al bambino e, in caso di scelta del doppio cognome paterno e materno, dell’ordine in cui gli stessi devono essere riportati.


NOTA BENE: in entrambi i casi, al momento della dichiarazione, occorre consegnare l’attestazione di nascita, rilasciata dal Direttore Sanitario della Struttura presso la quale si è realizzato l’evento. Quest’ultimo potrà contenere l’eventuale indicazione della madre di non voler essere nominata. Il dichiarante o i dichiaranti dovranno altresì esibire all’Ufficiale di Stato Civile il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Il servizio di stato civile relativo alle dichiarazioni di nascita viene erogato presso la sede centrale della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, sita in Largo Fraccacreta n.1, su prenotazione tramite agenda digitale bookandpay

il servizio è gratuito

La dichiarazione può essere resa:

  • entro tre giorni dall’evento, presso la struttura sanitaria in cui è avvenuta la nascita, a condizione che il bambino non sia nato morto o non muoia prima che venga resa la stessa dichiarazione, nel qual caso va resa esclusivamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • entro dieci giorni dall’evento, nel Comune di residenza della madre o del padre o nel Comune ove si è verificata la nascita (se diverso da quello di residenza dei genitori).