FAQ

Quando il proprietario di un immobile ( un terreno o una costruzione ) collocato in un luogo tutelato dalla legge sul paesaggio , ovvero vincolato, intende effettuare delle opere di trasformazione dell’aspetto esterno dello stesso immobile (a mero titolo esempio: lo scavo od il riporto del terreno,la realizzazione di una recinzione, la realizzazione di un nuovo volume, di una tettoia, di un pergolato, lo spostamento o la creazione di una finestra o di una porta, la creazione di una canna fumaria o la installazione di un pannello solare o di un’antenna, il cambiamento del colore dei prospetti ), ha l’obbligo di presentare al Comune oltre alla domanda per l’autorizzazione edilizia anche la separata, diversa, domanda utile ad acquisire la cosiddetta “Autorizzazione Paesaggistica”. Tale procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii. (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) all'articolo 146.
In tutti i casi in cui si accerta, tramite verifica tecnica della pianificazione paesaggistica vigente(cosiddetti “Piani paesaggistici” denominati in Puglia da acronimi quali “puttìttì” o “pippitierre”), che l'immobile ( un terreno o una costruzione) risulta singolarmente individuato o collocato in un luogo sottoposto a tutela ( o, come dir si voglia, risulti “vincolato”) e che il proprietario intenda effettuare delle opere “esterne” su predetto immobile ovvero che riguardino modificazioni della situazione legittimamente esistente quali a mero titolo esempio: lo scavo od il riporto del terreno, la realizzazione di una recinzione, la realizzazione di un nuovo volume, di una tettoia, di un pergolato,lo spostamento o la creazione di una finestra o di una porta, la creazione di una canna fumaria o la installazione di un pannello solare o di un’antenna, il cambiamento del colore dei prospetti etc..
La Costituzione Italiana tra i “principi fondamentali” all'art.9 statuisce che: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Conseguentemente la realizzazione di lavori per i quali è obbligatorio chiedere la preventiva autorizzazione, in zone sottoposte a tutela paesaggistica, in assenza o in difformità dall'autorizzazione stessa, comporta l'apertura di procedimenti sia di natura civile che di natura penale collegate alla gravità del reato. Peraltro gli abusi paesaggistici, in regime ordinario, comportano la non sanabilità degli stessi e l'ordine di reintegrazione oltre all'applicazione delle pene e delle sanzioni amministrative ad eccezione dei casi espressamente previsti dal Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii. (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) agli articoli 167 e 181. In caso di impossibilità della reintegrazione il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa stessa, oltre alle pene previste dall'articolo 44, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica n°380 del 06 giugno 2001.
Esistono, in relazione alla entità degli interventi, due tempistiche previste dalle norme:
  1. ai sensi del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii. (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) all'articolo 146 per l'”autorizzazione paesaggistica ordinaria” sono previsti massimo 105 giorni (se parere positivo) /115 giorni (se parere negativo definitivo) dalla ricezione dell'istanza completa anche di conformità urbanistico-edilizia di cui 40gg. del Comune, 45 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente, 20gg. per la conclusione del Comune , 10 gg. per l'eventuale preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L.241/90 e ss.mm.ii.. In caso d'incompletezza dell'stanza entro 40 giorni dalla ricezione della domanda il Comune può richiedere documentazione integrativa sospendendo i termini la cui decorrenza riprenderà dalla nuova ricezione della documentazione completa;
  2. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°139 del 09.Luglio 2010 per gli interventi di “lieve entità” è prevista la cosiddetta “autorizzazione paesaggistica semplificata” sono revisti massimo 60 giorni (se parere positivo)/ 70 giorni (se parere negativo definitivo) dalla ricezione dell'istanza completa anche di conformità urbanistico-edilizia di cui 30gg. del Comune, 25 della Soprintendenza competente, 5gg. per la conclusione del Comune , 10 gg. per l'eventuale preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L.241/90 e ss.mm.ii.. In caso d'incompletezza dell'stanza entro 30 giorni il Comune può richiedere documentazione integrativa sospendendo i termini la cui decorrenza riprenderà dalla ricezione della documentazione completa.
Per gli interventi comportanti un'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, non specificatamente elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n°139 del 09 Luglio 2010, la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinata dall'applicazione dell'articolo 146 del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii. (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), secondo la tempistica di cui alla lettera a) del precedente punto 4. In questi casi è obbligatoria l'acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio nonché, nelle aree sottoposte a tutela dalla Legge dello Stato, al parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente entro i termini previsti dalla legge.
Per gli interventi comportanti un'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, specificatamente elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n°139 del 09 Luglio 2010, in applicazione del comma 9 dell'art. 146 del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004secondo la tempistica di cui alla lettera a) del precedente punto 4., la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n°139 del 09.Luglio 2010 secondo la tempistica di cui alla lettera b) del precedente punto 4. In questi casi non è obbligatorial'acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio. Nelle aree sottoposte a tutela dalla Legge dello Stato, resta obbligatorio e vincolante il parere della Soprintendenza Belle Arti ePaesaggio competente entro i termini previsti dalla legge.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo inferiore o pari a 120 giorni non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dalla legge. Resta salva, naturalmente, l'attivazione dell'adeguata procedura urbanistico-edilizia. Tanto ai sensi dell'art. 149 del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii. (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e del Decreto del Presidente della Repubblica n°139 del 09.Luglio 2010, allegato 1, punto 38.
L'efficacia dell' atto conclusivo di Autorizzazione paesaggistica, che è un atto autonomo e presupposto di validità dei titoli urbanistico-edilizi legittimanti l'intervento, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio ed ha durata quinquennale. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza. Scaduto tale termine l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
La Regione Puglia, che esercita la funzione autorizzatoria primaria, ha delegato formalmente il Comune di Bari ( B.U.R.P. 92/2010 ) al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche con istituzione diapposita Commissione locale per il paesaggio.
Nelle aree sottoposte a tutela dalla legge dello Stato ( Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.) è obbligatoria l'acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che, entro il termine di 45 giorni (per il regime ordinario) o di 25 giorni (per il regimesemplificato) dalla ricezione degli atti dal Comune si esprime; decorsi 60 giorni (per il regime ordinario) o 25 giorni (per il regime semplificato) senza che la Soprintendenza si sia espressa il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Decorsi infruttuosamente 65 giorni (per il regime ordinario) o 60 giorni (per il regime semplificato) senza pronuncia del Comune l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione che vi provvede entro 60 giorni dalla ricevimento della richiesta (per il regime ordinario) o applicando gli articoli 2, comma 8 e 2-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii..
La Regione svolge esclusiva azione di controllo sulle autorizzazioni rilasciate direttamente, in via sub-delegata, dal Comune nei casi di interventi nei territori e sugli immobili sottoposti a tutela solo dal Piano Paesaggistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, cosiddetto PUTT, o strumenti urbanistici ad esso connessi (adeguamenti, varianti etc.), nei cosiddetti “ulteriori contesti” previsti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, cosiddetto PPTR.
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente esprime, entro i termini previsti, pareri obbligatori e vincolanti per gli immobili ed aree tutelati dalla Legge dello Stato ovvero dal Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) ex art. 142 o in base alla legge ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 secondo la procedura dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del medesimo Codice.