TASI - Tributo servizi indivisibili

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è stato istituito dalla L. n. 147/2013 per partecipare al finanziamento dei servizi erogati dai Comuni alla propria comunità (servizi di pubblica sicurezza e vigilanza, di gestione e manutenzione del patrimonio comunale, delle strade, del verde pubblico, della pubblica illuminazione, servizi di protezione civile e di anagrafe).
Il Comune di Bari, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21 marzo 2019, ha approvato le aliquote TASI 2019.

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 21 marzo 2019

Dal 2016, a seguito dell'entrata in vigore della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), non è più dovuta la TASI sull'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

In particolare, non sono più soggetti a TASI:
a) gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze;
b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
g) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI E ALIQUOTE

Di seguito, si elencano le uniche tipologie di immobili soggette alla TASI e le relative aliquote:

TIPOLOGIE IMMOBILI ALIQUOTA

1. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2,5‰

2. Immobili (fabbricati ed aree) non ricompresi nel punto precedente

0‰

 

E' disponibile il sistema di calcolo guidato per la TASI 2019, con la compilazione automatica e la stampa del modello F24.
Tutti i residenti maggiorenni, titolari di immobili nel territorio del Comune di Bari, potranno, previa registrazione, accedere all'elenco degli immobili di proprietà siti nel Comune di Bari, così come riportati in Catasto.
La registrazione avverrà mediante inserimento delle generalità e dei dati riguardanti la propria carta di identità. Verificata la corrispondenza dei dati dichiarati, il sistema provvederà a mostrare i propri immobili come risultanti in Catasto e, una volta selezionato l'immobile soggetto a TASI od IMU, saranno elaborati calcolo e stampa di F24.
Per gli utenti residenti che si registreranno il link è il seguente: https://www.ddmanagement.it/bari/admin/ba000.php.
Per gli altri utenti non residenti o per coloro che sono già in possesso dei dati catastali dei propri immobili in Bari, il link invece è il seguente: https://www.ddmanagement.it/bari/admin/st800.php.
Per ogni ulteriore informazione sul descritto servizio di calcolo è disponibile il seguente contatto telefonico: 080/5773573.

Solo le imprese costruttrici per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati con aliquota del 2,5‰ a condizione che i titolari dei relativi immobili abbiano presentato nei termini apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione IMU. In caso contrario la TASI non sarà dovuta, ma sarà dovuta l'IMU con aliquota del 10,6 ‰.

PER I TERRENI AGRICOLI SI VERSA LA TASI?
No. L'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014, ha stabilito che i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento della TASI.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 13 D.L. 201/2011 convertito con mod. dalla L. 214/2011):
rendita dell'immobile, rivalutata del 5%, per i moltiplicatori previsti per l'IMU.

FABBRICATI

Di seguito si riporta l'elenco dei moltiplicatori IMU da utilizzare per il calcolo della base imponibile TASI:

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE
A (eccetto A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2 - C/6 - C/7 160
C/3 - C/4 - C/5 140
D (eccetto D/5) 65
D/5 80

 

Esempio: immobile A/3 con rendita pari a € 247,00. Base imponibile TASI = 247 x 1,05 x160 = 41.496,00

Nel rispetto del principio di responsabilità solidale, previsto dall'art. 1 comma 671 L. 147/2013, nel caso di pluralità di possessori, il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo. Pertanto, l'imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo dev'essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per più di 15 giorni; ad esempio, se un fabbricato è acquistato il giorno 14 del mese, quest'ultimo dovrà conteggiarsi per intero al fine di determinare il numero complessivo dei mesi su cui applicare l'imposta. Se, invece, è acquistato il giorno 18, il mese di acquisto non dovrà conteggiarsi.

QUANDO E COME SI VERSA L'IMPOSTA?

Rate e scadenze

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (co. 688, art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147):

Prima rata: in misura pari al 50% del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo applicando le aliquote dell'anno precedente.
La rata deve essere versata entro il 16 giugno di ciascun anno di imposta.

Seconda rata: da determinarsi a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote definitive stabilite dal Comune per l'anno precedente, con conguaglio sulla prima rata. Il versamento deve essere eseguito entro il 16 dicembre del medesimo anno.

Il contribuente calcola quanto dovuto e versa il tributo con le seguenti modalità:
Modello F24.
Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle
Entrate con Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014 - Codice Comune A662, sezione IMU e altri tributi locali:
Codice 3961 - TASI per altri fabbricati.

 

Importi minimi
L'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il versamento dell'imposta è pari ad € 12,00. Esso si riferisce all'imposta complessiva dovuta per l'intero anno solare. 

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (co. 687, art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147).
Si ritiene opportuno non predisporre apposito modello ed istruzioni TASI in quanto l'aggiornamento della relativa banca dati sarà effettuato sulla scorta delle dichiarazioni IMU, da prodursi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione da dichiarare, atteso il nesso tra i dati rilevanti ai fini TASI e quelli rilevanti ai fini IMU.