Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) - P.A.U.R

Pubblicato il 03 maggio 2023

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambiente), ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli impatti ambientali di un progetto, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi  sui seguenti fattori:

  • popolazione e salute umana;
  • biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
  • territorio, suolo, acqua, aria e clima;
  • beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
  • interazione tra i fattori sopra elencati.

 

Ciascun progetto proposto, in funzione delle sue specifiche caratteristiche, è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) o a Verifica di assoggettabilità a VIA.

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) si svolge secondo le modalità del P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

 

Responsabile: Alessandra Arrivo - P.O.S. Suolo, Sottosuolo e Acque

Contenuti a cura di Alessandra Arrivo

Pubblicazione a cura di Marco A. Tateo

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito P.A.U.R.) è disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.

Il P.A.U.R. prevede una nuova modalità di svolgimento della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), in caso di procedimenti di competenza regionale. Difatti il provvedimento motivato di conclusione della Conferenza di Servizi rappresenta il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e ricomprende esplicitamente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

L’introduzione del P.A.U.R. risponde, quindi, alle seguenti esigenze di fondo:

  1. disporre di un provvedimento autorizzatorio unico finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati (non solo in materia ambientale), necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
  2. perseguire la semplificazione amministrativa mediante lo svolgimento della fase decisionale all’interno di un’unica Conferenza di Servizi, alla quale partecipano il soggetto proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal soggetto proponente;
  3. conseguire certezza nei tempi procedimentali attraverso la previsione di termini determinati e aventi natura perentoria.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il P.A.U.R. riguarda i progetti da sottoporre a VIA di competenza regionale, compresi nell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (TUA).

Con L.R. Puglia n.26/2022 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”, la Regione Puglia ha conferito le funzioni di Autorità competente per i procedimenti di V.I.A. e di P.A.U.R. al Comune in relazione a progetti individuati dall’Elenco A3 allegato alla  L.R. Puglia n.26/2022, e che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, comprese le modifiche/estensioni dei progetti di cui all’Elenco A3 ove la modifica o estensione di per sé è conforme agli eventuali limiti stabiliti nello stesso Elenco A3.

Nel caso di modifiche/estensioni è possibile per il proponente richiedere all’Autorità competente una “valutazione preliminare” ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (TUA) finalizzata all’individuazione della procedura da avviare.

La Città Metropolitana di Bari è sempre Autorità competente quando il progetto, sebbene compreso nell’Elenco A3, interessa il territorio di due comuni.

La Città Metropolitana di Bari è sempre Autorità competente quando il progetto, sebbene compreso nell’Elenco A3, ricade, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, ovvero all'interno di siti della “Rete Natura 2000”.

La Città Metropolitana di Bari è sempre Autorità competente quando il progetto contiene opere riconducibili sia alla competenza della Città Metropolitana di Bari che del Comune.

La Regione Puglia è sempre Autorità competente quando per l’intervento, alla data di presentazione dell’istanza, è stata avanzata nei suoi confronti, o nei confronti di suoi organismi strumentali, domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche (art.4. comma 8, della L.R. Puglia n.26/2022).

La Regione Puglia è sempre Autorità competente quando l’intervento è candidato a finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (art.4. comma 9, della  L.R. Puglia n.26/2022).

Nel caso in cui, per effetto di sopravvenute modifiche alla disciplina nazionale in materia VIA, le disposizioni regionali che definiscono i progetti e attività degli Elenchi A non risultino coerenti con quanto disposto dalla normativa nazionale, si applica quest’ultima fino all’adeguamento della normativa regionale e con le competenze indicate all’art.4, comma 18, della  L.R. Puglia n.26/2022.

MODALITA’

Come previsto dalla L.R. Puglia n.26/2022, il procedimento si svolge ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (TUA), secondo le seguenti fasi.

 PRESENTAZIONE ISTANZA

Il soggetto proponente presenta all’Autorità competente (Comune di Bari - Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene) l’istanza di PAUR allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire una puntuale istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

All’istanza viene pertanto allegato:


PUBBLICAZIONE

L’Autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, verificato l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web (Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) - P.A.U.R. / Progetti in valutazione) con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla normativa sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'Autorità competente, quest'ultima, nonché le Amministrazioni e gli Enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nel caso in cui venga richiesta anche la variante urbanistica, l'Amministrazione competente (Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata) effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

CONSULTAZIONE

Successivamente alla verifica della completezza documentale, anche in caso di richieste di integrazioni, l'Autorità competente pubblica, sul proprio sito web (Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) - P.A.U.R. / Progetti in valutazione) ed all’Albo Pretorio online, l'avviso previsto dall’art.24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale forma di pubblicità legale sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990 n.241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

Dell’avvio della fase di consultazione, l’Autorità competente dà comunicazione agli Enti e Amministrazioni competenti ad esprimersi.

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Entro i successivi trenta giorni, l'Autorità competente può richiedere al soggetto proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel P.A.U.R., come segnalate dagli Enti e Amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni.

Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata.

CONFERENZA DI SERVIZI

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al punto precedente, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'Autorità competente convoca una Conferenza di Servizi alla quale partecipano il soggetto proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La Conferenza di Servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della Conferenza di Servizi è di novanta giorni, decorrenti dalla data della prima riunione.

PROVVEDIMENTO

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale il quale ricomprende esplicitamente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla Conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel P.A.U.R.

Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

PUBBLICAZIONE

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, insieme a tutta la documentazione afferente al procedimento.

MONITORAGGIO

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA.

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

La verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di un progetto è la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La verifica di assoggettabilità a VIA si svolge per i progetti indicati nell’allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (TUA).

Con L.R. Puglia n.26/2022 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”, la Regione Puglia ha conferito le funzioni di Autorità competente per i procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA al Comune in relazione ai progetti compresi nell’Elenco B3 della L.R. Puglia n.26/2022, comprese le modifiche/estensioni dei progetti di cui all’Elenco B3 che possono avere impatti ambientali significativi e negativi sull’ambiente ma non sono incluse nell’Elenco A3).
Nel caso di modifiche/estensioni è possibile per il proponente richiedere all’Autorità competente una “valutazione preliminare” ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (TUA) finalizzata all’individuazione della procedura da avviare.

Qualora il progetto, sebbene compreso nell’Elenco B3 della L.R. Puglia n.26/2022, sia relativo ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della “rete Natura 2000”, la procedura da espletare è la Valutazione di Impatto Ambientale.

Con D.M. 30 marzo 2015 sono state approvate le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.) la cui applicazione comporta, ove si verifichi la sussistenza delle condizioni in esse indicate, una riduzione percentuale delle soglie dimensionali, ove presenti, già fissate nel citato allegato IV e, dunque, nell’Elenco B3 della L.R. Puglia n.26/2022, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.

La Città Metropolitana di Bari è sempre Autorità competente quando il progetto, sebbene compreso nell’Elenco B3, interessa il territorio di due comuni.

La Città Metropolitana di Bari è sempre Autorità competente quando il progetto, sebbene compreso nell’Elenco B3, ricade, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, ovvero all'interno di siti della “Rete Natura 2000”.

La Città Metropolitana di Bari è sempre Autorità competente quando il progetto contiene opere riconducibili sia alla competenza della Città Metropolitana di Bari che del Comune.

La Regione Puglia è sempre Autorità competente quando per l’intervento, alla data di presentazione dell’istanza, è stata avanzata nei suoi confronti, o nei confronti di suoi organismi strumentali, domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche (art.4. comma 8, della L.R. Puglia n.26/2022).

La Regione Puglia è sempre Autorità competente quando l’intervento è candidato a finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (art.4. comma 9, della L.R. Puglia n.26/2022).

Nel caso in cui, per effetto di sopravvenute modifiche alla disciplina nazionale in materia VIA, le disposizioni regionali che definiscono i progetti e attività degli Elenchi B non risultino coerenti con quanto disposto dalla normativa nazionale, si applica quest’ultima fino all’adeguamento della normativa regionale e con le competenze indicate all’art.4, comma 18, della L.R. Puglia n.26/2022.

 

MODALITA'

Come previsto dalla L.R. n.26 del 07/11/2022, il procedimento si svolge ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (TUA), secondo le seguenti fasi.

PRESENTAZIONE ISTANZA

Il soggetto proponente presenta all’Autorità competente (Comune di Bari - Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene) l’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA con la documentazione richiesta nonchè copia dell'avvenuto pagamento, esclusivamente con le modalità PAGO PA, degli oneri istruttori, calcolati come previsto nell’Allegato E della L.R. Puglia n.26/2022.

Lo studio preliminare ambientale deve essere redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

Entro cinque giorni dalla ricezione dell’istanza, l’autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

PUBBLICAZIONE

Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Dell’avvenuta pubblicazione viene dato avviso pubblico all’albo pretorio informatico del Comune dall’Autorità competente.

CONSULTAZIONE

Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale ed alla documentazione allegata.

VALUTAZIONE

L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi e stabilisce se il progetto debba essere assoggettato o meno alla procedura di VIA.

L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine della fase di consultazione, salvo proroghe o richieste di chiarimenti/integrazioni da parte dell’autorità competente.

PUBBLICAZIONE

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, insieme a tutta la documentazione afferente al procedimento.

MONITORAGGIO

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA qualora sia disposta l’esclusione da VIA.

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento, trasmette in formato elettronico all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

In questa sezione è possibile consultare ed effettuare ricerche sui procedimenti in corso, sia per quelli assoggettati a procedura di Verifica/Screening sia a Valutazione di Impatto Ambientale.

Per ciascun procedimento sono riportati i dati relativi a soggetti coinvolti, localizzazione, esito e riferimenti temporali.

È inoltre possibile consultare la documentazione di progetto e ambientale.

 

Tipo procedura Autorità competente Data avvio

Oggetto

(Selezionare il nome per il DOWNLOAD del progetto)

Ubicazione intervento Proponente Stato del procedimento
Verifica assoggetabilità a V.I.A. Comune di Bari 17/01/2023 Compendio ex caserme Capozzi e Milano Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Procedura
conclusa
P.A.U.R. Regione Puglia 14/02/2022 Strada Camionale di Bari di collegamento tra l’autostrada A14 ed il porto di Bari detta “Strada Porta del Levante” Agro di Bari, Modugno e Bitonto Città Metropolitana di Bari

Procedura
in corso

 V.I.A. Ministero della Transizione Ecologica  05/01/2022  Progetto preliminare del Nodo di Bari: Bari Nord (Variante Santo Spirito – Palese) - ID: 7854 Linea ferroviaria Santo Spirito - Palese Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Procedura
in corso

P.A.U.R. Comune di Bari 27/05/2021

Strada Tresca 86

(Ceglie del Campo)

MAC S.r.l.

Procedura
in corso