Autorizzazione in deroga ai limiti orari e/o acustici

Pubblicato il 30 gennaio 2024

Per alcune attività temporanee (cantieri edili, manifestazioni musicali, sportive etc.) è possibile richiedere autorizzazione in deroga ai limiti orari e/o acustici previsti dalla vigente normativa in materia.

In particolare, ai sensi dell’art.17, co.1-2 e co.3-4 della L.R. Puglia 3/2002 e s.m.i.:

  1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e NON sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
  2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, NON possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
  3. le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
  4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, NON possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

Pertanto, il soggetto interessato (proprietario dell’immobile, responsabile dei lavori, organizzatore della manifestazione musicale etc.) dovrà inviare formale istanza, al seguente indirizzo PEC:

ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it

utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica corredata dell’informativa privacy.

 

Ove l’istanza di deroga riguardi anche i limiti acustici di cui al precitato art.17, co.4, il provvedimento autorizzatorio potrà essere emanato dalla Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene solo dopo avere acquisito il parere favorevole di competenza di ASL Bari/Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

 

N.B. La presentazione dell'istanza non costituisce "deroga" ai sensi dell'art.17 L.R. n.3/2002 e s.m.i.

 

Ordinanza Dirigenziale n.737 del 14/06/2012: "L.R. N.3/2002 "NORMATIVA A TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO", ART.17 CO. 3. DEROGHE AUTORIZZATE PER LAVORI URGENTI DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI" 

 

Responsabile: Giovanni B. Ventrella - Po.E.Q Sanità e Igiene

Contenuti a cura di Giovanni B. Ventrella e Maurizio D'Elia

Pubblicazione a cura di Marco A. Tateo