Industrie a Rischio Incidente Rilevante

Pubblicato il 04 luglio 2019

La presenza sul territorio di stabilimenti che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive, può esporre, in certi casi, la popolazione e l'ambiente circostante al rischio industriale.

Il Decreto legislativo n. 334/99 ha definito aziende a rischio di incidente rilevante le industrie e gli stabilimenti dove sono presenti sostanze chimiche in misura uguale o superiore ai quantitativi indicati nell'allegato I° del medesimo Decreto.

Per "incidente rilevante" si intende un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla legge, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'esterno o anche solo all'interno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

La normativa fissa dunque i quantitativi limite di detenzione di queste sostanze, superati i quali, il gestore di uno stabilimento è tenuto ad adempiere a determinati obblighi. Inoltre fornisce norme volte a conoscere, valutare, prevenire e ridurre tutti i possibili rischi connessi con lo svolgimento di queste attività e prescrive l'adozione di misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo).

E' aggiornato l'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il D.lgs. n° 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.lgs. n° 334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.

Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n° 334/99, il D.lgs. n° 105/2015 reca:

  • il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'ambiente. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11); 
  • l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
  • le procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
  • il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27); 
  • il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
  • La definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

 

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono inseriti nell'Inventario Nazionale del Ministero dell'Ambiente e nell'Inventario Regionale istituito dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1553/2010 e periodicamente aggiornati

Nel comune di Bari sono presenti due stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante:

 
Responsabile: P.O.S. Suolo, Sottosuolo e Acque
Dott. Biol. Giovanni B. Ventrella