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AIB - Incendi boschivi

Pubblicato il 09 giugno 2023

Il 30% della superficie territoriale del nostro Paese è costituito da boschi, caratterizzati da un'ampia varietà di specie che nel corso dei millenni si sono adattate alla straordinaria variabilità dei climi, da quelli subaridi dell'estremo sud della penisola a quelli nivali dell'arco alpino. Il patrimonio forestale italiano, tra i più importanti d'Europa per ampiezza e varietà di specie, costituisce un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per l'equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono l'habitat naturale di molte specie animali e vegetali.

Tuttavia ogni anno decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi di natura dolosa o colposa, legate alla speculazione edilizia, o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Negli ultimi trent'anni è andato distrutto il 12% del patrimonio forestale nazionale.

Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell'ecosistema forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge intense, lo scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale.

I mesi a più elevato rischio sono quelli estivi, quando la siccità, l'alta temperatura ed il forte vento fanno evaporare parte dell'acqua trattenuta dalle piante, determinando condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi.

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all'interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000).

Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione e agli insediamenti umani. In quest'ultimo caso, quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. Più propriamente, per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono.

In tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; 
  • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

 

La Regione Puglia con il D.P.G.R. 258/2023 ha dichiarato, nel periodo 15 giugno - 15 settembre, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2023.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali obblighi e/o divieti presenti nel Decreto Regionale:

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

I numeri di telefono da contattare in caso di avvistamento incendi sono i seguenti:
1515 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato)
115 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
 

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016, nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

 

Il Sindaco con l’O.S. 2023/01974 ha RESO NOTO il contenuto del D.P.G.R. 258/2023, confermando il periodo di “grave pericolosità per gli incendi boschivi” e facendo propri tutti i divieti:

ORDINA

  1. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie;
  2. Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, di eseguire entro il 15 giugno 2023, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi;
  3. I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebiattura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
  4. Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali  agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità  di incendio  così come individuato dal citato decreto del Presidente della Giunta Regionale, pratica comunque  sempre vietata in qualsiasi periodo dell’anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 4 della L.R. 38/2016;
  5. Entro il 15 giugno 2022 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità così come individuato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale indicato, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI,  il gestore della Rete SNAM per gli impianti fuori terra, hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità , con particolare riferimento a quegli insediamenti  nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta ulteriori sorgenti di innesco in grado di determinare, per gravità ed estensione, un concreto pericolo di indurre una propagazione dell’incendio con “effetti domino” di cui al D.lvo 105/2015, trattandosi di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
  6. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire entro il 15 giugno 2023, le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;
  7. Alla Società di gestione delle Ferrovie, all’ANAS, all’Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana di Bari, ai Consorzi di Bonifica, al Consorzio ASI, entro il 15 giugno 2023 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 7 della presente  Ordinanza, salva ed impregiudicata l’azione penale – ove dovuta ex lege -, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 ad € 500,00; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l’estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne determina pure il relativo procedimento amministrativo.

Per le violazioni di cui agli artt. 2 e 3 del  D.P.G.R. 258/2023 di cui al RENDE NOTO richiamato si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del medesimo provvedimento.

Particolare attenzione è da porre agli incendi di interfaccia che si possono innescare sulle aree limitrofe alle sedi ferroviarie, che in caso di propagazione possono comportare l’interruzione del servizio pubblico di trasporto ferroviario ed il potenziale rischio di danneggiamento delle infrastrutture e dei mezzi circolanti, oltre al pericolo per la pubblica incolumità.

 

Si riporta qui di seguito utile riferimento al D.P.R 11/07/1980, n.753 - pubblicato sulla G.U. n.314 del 15.11.1980 - avente ad oggetto “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che recita:

Art. 52.

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (…) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. (…)

Art. 55.

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. (…)

Art. 56.

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. (…).

 

per le informazioni e le attività svolte da Parco Naturale Regionale Lama Balice si rimanda all'apposito sito internet www.parcolamabalice.it

Responsabile: Giovanni B. Ventrella 
Contenuti: Boris Squiccimarro
Pubblicazione: Marco A. Tateo