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SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

La Legge n. 162/2014 prevede quale nuova modalità per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio:
- la richiesta congiunta innanzi all’ufficiale di Stato Civile (art. 12)

La procedura è possibile solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

NOTA BENE: La Legge 55/2015 riduce i tempi di separazione ininterrotta dei coniugi prima del divorzio dai precedenti 3 anni a 6 mesi, in caso di separazione consensuale, ad un anno in caso di separazione giudiziale.

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (limitatamente a attribuzione assegno periodico, revoca o revisione quantitativa del medesimo). L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (es. assegnazione della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica  tra i coniugi dichiaranti).
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
 
  • celebrazione del matrimonio in forma civile o  in forma religiosa, 
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e uno straniero)
  • residenza di uno dei coniugi.
 
Le persone interessate devono concordare la data dell’appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile incaricato. Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 080/5773340 – 080/5773360, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Il servizio di accettazione delle dichiarazioni viene espletato nella giornata del martedì per le separazioni consensuali, e nella giornata del giovedì per i divorzi consensuali.
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE
All’atto della prenotazione, l’ufficiale di Stato Civile comunicherà alla persona interessata l’elenco dei documenti utili all’attivazione della procedura.

Per la richiesta congiunta innanzi all’Ufficiale di Stato Civile:
- € 16,00 da pagare, ed esibire presso lo sportello, almeno 10 gg prima della conclusione dell’accordo.

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO
 
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 

1. Attraverso i Servizi PagoPA

Per effettuare il versamento la persona interessata si deve collegare al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionare dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento:

  • SEPARAZIONE/DIVORZIO-ART.12 DELLA LEGGE 162/2014

Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, iserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"
Al termine della procedura sarà possibile pagare:

  • direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA
    oppure
  • presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.
     

In entrambi i casi il sistema invierà una email contenente la ricevuta dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino.

 

2. Direttamente presso gli sportelli dello Stato Civile con il POS 

 

- Decreto-Legge n.132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 

- Legge n. 898/1970

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 17/12/2014 

Legge n. 55/2015