TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

CHE COSA È LA TARES

La Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) ha sostituito la Tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu), in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il nuovo tributo mira a promuovere la riduzione dei rifiuti e ad incrementare la raccolta differenziata, introducendo un sistema che tende a commisurare il prelievo al grado di fruizione del servizio da parte dei cittadini, secondo il fondamentale principio comunitario in materia ambientale “chi  inquina  paga”.

La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Le quantità di rifiuti prodotti comprendono sia i rifiuti urbani, sia i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine il Comune di Bari, nell’ambito del Regolamento Tares (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 03/10/2013), revocando il precedente Regolamento ambientale del ’98, ha stabilito i nuovi criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani.

La tariffa copre interamente i costi sostenuti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, che comprende lo spazzamento stradale, la raccolta indifferenziata e differenziata, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti, i cui costi sono stati previsti nel Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che ammonta complessivamente ad € 60.417.925,03 (Iva inclusa), a cui va aggiunto il contributo a carico del civico bilancio - pari ad € 4.016.038,80 - per la copertura finanziaria delle agevolazioni concesse dall’Amministrazione comunale. Il Piano finanziario del servizio dell’anno 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 03/10/2013.

COME SI COMPONE

La tariffa è la somma di due quote:

  • una quota fissa, quantificata in base ai costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (quali lo spazzamento e lavaggio stradale, gli investimenti e gli ammortamenti per gli impianti, costi amministrativi di riscossione ed accertamento del Tributo);
  • una quota variabile, rapportata ai costi relativi alla gestione dei rifiuti complessivamente conferiti al servizio pubblico e alle caratteristiche del servizio offerto (sono previsti i costi per la raccolta e trasporto RSU, per il loro trattamento e smaltimento, nonché per il riciclo e per la raccolta differenziata).

COME SI DETERMINA

Per le utenze domestiche, la determinazione della tariffa si fonda sui coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), i cui valori dipendono dalla dimensione del Comune e dalla sua collocazione geografica (Nord, Centro e Sud).
Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche per la prima volta viene introdotto il numero dei componenti che di fatto utilizzano l’immobile oggetto di tassazione (quindi a prescindere dal nucleo anagrafico ufficiale), al fine di valutare l’effettiva quantità del rifiuto prodotto.

Per le utenze non domestiche, la tariffa dipende dai coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile).

Per l’anno 2013 le tariffe Tares per le utenze domestiche e per le 30 categorie di utenze non domestiche, sono state approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 03/10/2013.

Il decreto legge istitutivo della Tares dispone che ai contribuenti venga applicato, così come avveniva per il precedente tributo Tarsu, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, fissato dalla Provincia di Bari nella misura del 4 %, mentre è stata soppressa l’addizionale comunale del 10%.

LA MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Alla tariffa Tares si applica altresì una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, prevista dal D.L. n. 201/2011 istitutivo del nuovo tributo, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile. Detta maggiorazione per l’anno 2013 viene corrisposta direttamente allo Stato.

COME SI VERSA

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento anche in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

Agli inviti di pagamento sono allegati i modelli F24 precompilati da pagarsi presso qualsiasi sportello postale o bancario, senza costi di commissione o utilizzando il sistema home banking (inserendo l'identificativo operazione presente sul modello F24 precompilato).

Coloro che riceveranno l’avviso dopo la scadenza della prima rata,  ovvero della rata unica, potranno ottemperare al pagamento entro la prima scadenza utile successiva, senza incorrere in sanzioni e/o interessi.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Con l’entrata in vigore dal 2013 della Tares è stata abolita la previgente Tarsu, per cui tutte le agevolazioni precedentemente riconosciute e relative al tributo soppresso non valgono più.
Ad ogni modo, come per la Tarsu, nel nuovo Regolamento Tares il Comune di Bari ha previsto agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il nuovo Regolamento Tares prevede un’importante novità: le richieste di esenzione o riduzione per le utenze domestiche devono essere presentate, in via telematica, esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali provvederanno contestualmente a rilasciare la relativa documentazione ISEE.

Infatti il D.L. 201/2011, all’art. 5, ha stabilito che per il riconoscimento di agevolazioni fiscali occorre far riferimento al valore ISEE, per cui la soluzione adottata dal Comune semplifica la procedura a beneficio del cittadino, il quale in un unico momento potrà richiedere la documentazione ISEE e contestualmente inviare online la richiesta di agevolazione tramite il CAF convenzionato.

Inoltre, poiché il valore ISEE tiene conto sia della situazione reddituale che di quella patrimoniale, e poiché sul valore ISEE incide anche l’eventuale presenza di soggetti diversamente abili, le agevolazioni Tares per le utenze domestiche, da richiedere per il tramite del CAF, sono state regolamentate nelle seguenti tipologie:

  1. totale esenzione della tassa per un valore ISEE non superiore a 4.000,00 euro, a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia proprietario, ovvero titolare di diritti reali di godimento, di alcun immobile su tutto il territorio nazionale;
  2. per gli ultraottantenni, la totale esenzione della tassa è prevista in caso di valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro, a condizione che occupino un immobile con massimo due pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, adibito ad abitazione principale e che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
  3. nel caso in cui il valore ISEE non superi i 7.000,00 euro, è prevista una riduzione tariffaria del 20%, a condizione che si occupi un immobile con massimo due pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, adibito ad abitazione principale e che nessuno dei componenti del nucleo familiare  sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale.

Per il 2013, primo anno di applicazione della Tares, le suddette richieste di esenzione o riduzione, da trasmettere esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, potranno essere presentate a partire dal 2 dicembre 2013 e fino al 31 marzo 2014.

A tal fine, i contribuenti dovranno recarsi ai CAF muniti di:

  • documento di riconoscimento in corso di validità;
  • codice fiscale;
  • copia invito di pagamento Tares 2013 ricevuto.

Sono previste altresì le seguenti riduzioni per le utenze domestiche:

  1. alle utenze domestiche ubicate nei quartieri che, nell’anno precedente, hanno superato il 50% di raccolta differenziata sul totale del totale del rifiuto prodotto, come da attestazione dell’AMIU, è riconosciuto annualmente un abbattimento del 10% della parte variabile della tariffa complessivamente imputata;
  2. alle singole utenze domestiche che, nell’anno precedente, hanno conferito in modo differenziato rifiuti nella misura minima di kg 550 annui, è riconosciuto annualmente un abbattimento del 30% della parte variabile della tariffa complessivamente imputata.  Per godere di questa agevolazione, gli utenti intestatari della Tares dovranno recarsi presso gli appositi Centri di raccolta o isole ecologiche mobili dell’AMIU dove potranno accreditarsi e conferire i rifiuti. 

Si precisa che le riduzioni del 20% per le abitazioni con unico occupante (previste dall'art. 23 del vigente Regolamento Tares, comma 1, lett. a), per quanto riguarda i soggetti residenti nel comune, NON DEVONO ESSERE RICHIESTE, in quanto emergeranno automaticamente dagli incroci con le stiuazioni anagrafiche.

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sono previste forme di riduzione tariffaria, dal 20% fino al 40% della parte variabile, per tutte le utenze non domestiche che avviino al recupero i propri rifiuti assimilati, in una percentuale minima del 30%.

È prevista anche una riduzione tariffaria del 20% per i titolari di esercizi commerciali che dismettono “slot machine”, “video poker” e apparecchi similari, il cui sistema di gioco prevede vincite in denaro, nonché del 30% per le aree scoperte destinate alla commercializzazioni di autoveicoli o ad attività aventi analoga produttività di rifiuti.

Completano il quadro complessivo delle agevolazioni previste le esenzioni per i locali individuati dal Comune ed affidati ad onlus e per quelli utilizzati dagli enti morali.

La presentazione delle dichiarazioni Tares di iscrizione/cessazione potrà avvenire nelle seguenti modalità:

per le utenze DOMESTICHE:

  • a mano presso gli uffici della Ripartizione Tributi siti in Bari, C.so Vittorio Emanuele II°, 113 - nei giorni sotto indicati;
  • via posta all'indirizzo Ripartizione Tributi del Comune di Bari - C.so Vittorio Emanuele II°, 113 ;
  • via fax al numero 080 5773501;
  • via PEC all'indirizzo riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it;

    allegando, per tutte le suddette modalità, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

per le utenze NON DOMESTICHE:

RATEIZZAZIONI

E' possibile rateizzare il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria (Tarsu/Tares/Ici/Imu/Icp). A tal fine il Comune di Bari ha emesso un apposito Regolamento che ne disciplina il procedimento di concessione, che potete trovare negli Allegati unitamente ai modelli di richiesta.  

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI - FAQ
Alcune domande che potrebbero essere frequenti con l'avvio della nuova tassazione. Una sorta di intervista virtuale fatta dal contribuente alle prese con la novità. Potete trovare l'elenco di domande e relative risposte a questo link.

 

PER INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni potranno essere richieste:

  • direttamente presso gli sportelli della Ripartizione Tributi del Comune di Bari - C.so Vittorio Emanuele II°, 113 - 70122 Bari - nei seguenti giorni:
    dal lunedi al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, mercoledì escluso;
    martedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00, ad esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto;
  • telefonicamente ai seguenti numeri:
    Utenze abitative: 080.577.35 58 oppure 68 / 69 /70 / 71 / 74 / 76 /80 /85 / 86
    Utenze non abitative (commerciali): 080.57735 55 oppure 77 / 78  -   080.57755 08
    o al numero verde dell'Ufficio U.R.P. del Comune di Bari: 800018291