Agenzie pubbliche d'affari

Per Agenzie Pubbliche o Uffici Pubblici di Affari si intendono, ai sensi dell’art. 205 del R.D. 06.05.1940 n. 635, quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore.

L’agenzia di affari si configura quando è caratterizzata dai seguenti elementi:

  • L’attività svolta con carattere di abitualità, non occasionale, mediante utilizzo di adeguata professionalità, e condotta in forma organizzata come disposto dall’art. 2082 del c.c.;
  • L’offerta pubblico, cioè un’offerta di prestazione rivolta a chiunque ne faccia richiesta, esercitata in una idonea sede aperta al pubblico;
  • La prestazione, consistente in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
  • Il fine di lucro, cioè il carattere imprenditoriale dell’attività svolta (che non è, quindi, erogata a titolo gratuito).

Il soggetto interessato ad intraprendere l’attività di Agenzia di Affari, o l’eventuale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Sono escluse dal novero delle agenzie d’affari:

  • Le agenzie di viaggio;
  • Le agenzie di pegno e di recupero crediti;
  • Le agenzie di pubblici incanti;
  • Le agenzie matrimoniali;
  • Le agenzie di pubbliche relazioni;
  • Le agenzie immobiliari;
  • Le agenzie di collocamento;
  • Le agenzie di scommesse;
  • Le agenzie di pubblicità intese come studi di pubblicità, che comportano la professione di “pubblicitario”, “grafico”, o simili;
  • Le agenzie di spedizione e di trasporto merci mediante autoveicoli di cui alla Legge n. 1349/1935, comprese le agenzie di recapito corrispondenza, di pacchi e simili, a norma dell’art. 206 del citato R.D., nonché le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza non riconducibile ad autorità di Pubblica Sicurezza, come i cambiavalute e le agenzie di emigrazione.

L’attività di agenzia d’affari dovrà svolgersi in locali conformi ai regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, ai regolamenti edilizi ed alle norme urbanistiche, di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a quelle relative alle destinazioni d’uso.

Esclusivamente, per i locali espositivi con superficie totale lorda superiore a mq. 400, dovranno essere indicati gli estremi del certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Per iniziare l’attività di agenzia d’affari, dovrà essere presentata comunicazione esclusivamente in via telematica, al SUAP del Comune di Bari (suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, “Regolamento di Esecuzione”

 

ALLEGATI OBBLIGATORI

  • Tabella delle operazioni con l’indicazione delle tariffe (art. 120 T.U.L.P.S.), già munita di “visto di conformità” dell’Ufficio Prezzi della Camera di Commercio in duplice copia, di cui una in bollo;
  • Fotocopia del documento di identità dell’interessato e di eventuali altri dichiaranti;
  • Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla destinazione d'uso dei locali (All. A)
  • In caso di società, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla composizione societaria o, in alternativa, atto costitutivo (All. B).