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Ordinanza botti fine anno 2019

Ordinanza botti fine anno 2019

Divieto di vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23/12/2019 e fino a tutto il  01/01/2020, di alcune categorie di fuochi d'artificio.
 
PREMESSO che:
 
  • nelle notti di Natale e Capodanno nonché nelle giornate precedenti e seguenti si potrebbero verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica oltreché il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti;
  • l’uso di tali prodotti non controllati possono generare il concreto ed effettivo pericolo di lesioni a carico non solo di coloro che li adoperano, ma anche dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l’accensione degli stessi;
  • che il siffatto uso improprio di prodotti ed artifici da sparo potrebbe essere aggravato dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
  • tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita che si limitano a produrre un effetto luminoso senza detonazione, quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati e, soprattutto, in presenza di bambini;
  • la vendita illegale nonché l’utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze negative non solo per l’incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il frastuono dei botti, oltre a cagionare un’evidente reazione di spavento, li può portare a perdere l’orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all’invasione della sede stradale; a tal proposito, il Comune, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio secondo cui “è attribuita ai Comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.”
  • dall’uso improprio di tali mezzi di fuoco potrebbero determinarsi ingenti danni alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o i contenitori per i rifiuti solidi urbani;
  • è intenzione di questa Amministrazione focalizzare l’attenzione su un aspetto specifico dell’insicurezza cittadina ossia quello delle “paure quotidiane” che condizionano i comportamenti dei residenti in ordine alla fruizione degli spazi attraverso idonee e dirette politiche di sicurezza e di prevenzione, tali da garantire la tutela e l’incolumità di tutti i cittadini residenti sul territorio di Bari;
 
RILEVATO che:
 
  • l’improprio utilizzo di petardi e botti genera ineluttabilmente, una serie  di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
  • che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
  • che l’utilizzo dei fuochi d’artificio, fumogeni e affini, è causa non solo di pericolo per la vita delle persone e fonte di panico e stress, ma determina anche forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10;
  • che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d’incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.);
  • che negli anni passati a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
  • che la cronaca  degli ultimi anni ha messo in evidenza  come i principali incidenti, in occasione dell’uso  improprio  di prodotti pirotecnici ad effetto  scoppiante, crepitante e sibilante  (botti, petardi, razzi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da  parte  di  minori  o  di  persone  che  comunque  non possiedono i richiesti requisiti personali, specialistici e professionali per l’utilizzo;
  • che,  per  converso,  occorre  salvaguardare  gli  spettacoli  pirotecnici autorizzati,   realizzati da professionisti muniti di licenza secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura, arte e tradizione che  sono   universalmente apprezzate  e  che  positivamente  si  ascrivono  al  bagaglio  delle  migliori tradizioni popolari;
  • in precedenza, con l’emanazione di specifica Ordinanza di fine anno, limitativa della vendita di alcuni tipi di fuochi d’artificio per un breve tempo predeterminato, la cittadinanza ha manifestato un positivo accoglimento del predetto Provvedimento;
  • occorre, dunque, adottare senza indugio un provvedimento contingibile ed urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell’integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, nonché per ragioni di tutela sanitaria;
  • necessita, inoltre, regolamentare  la  vendita  al  pubblico  di  prodotti  pirotecnici,  dal 23 dicembre 2019 e fino al  1°  Gennaio   2020,   al   fine   di salvaguardare  il supremo  bene della  salute  garantito dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana nonché dall’articolo 1 del T.U.LL.P.S.;
  • è necessario vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di prodotto  pirotecnico,  con particolare  riguardo  a quelli ad effetto scoppiante, crepitante e fischiante  (c.d. botti, petardi e razzi)  e   ai   razzi   benché   “di   libera   vendita” ovvero utilizzabili da privati   non professionisti;
 
VISTO:
 
  • l'articolo   6, comma   2, della direttiva   2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
  • che gli artifici vengono riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede lo stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie: 
    • F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
    • F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
  • l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;
  • l’art. 54 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
  • il Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell’art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.;
  • il Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2011;
  • il Decreto  Legislativo  29  luglio  2015,  n.  123,  ad  oggetto  “Attuazione  della  direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici” che ha stabilito parametri costrittivi degli articoli pirotecnici, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell’utilizzatore finale o del consumatore e a quello delle emissioni acustiche alla tutela dell’ambiente e dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, visto l’art. 5 comma 7 che stabilisce “I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati”;
  • gli articoli 17 comma 2 del TULLPS e l’art. 650 del vigente Codice penale;
 
RICHIAMATA:
 
  • la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”;
  • la Legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” che meglio definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
  • la nota prot. n. 267/SIPRICS/AR/ mc-17 dell’A.N.C.I. del 21/11/2017 attraverso cui viene chiesto ai Signori Sindaci di scoraggiare il mercato illegale della vendita di botti e petardi al fine di evitare gravi pregiudizi per l’incolumità pubblica, nonché la nota prot. n. 354/SIPRIC/AR/mcc-18 dell’ANCI del 12/12/2018;
  • la nota della Prefettura di Bari – U.T.G. – Ordine e Sicurezza Pubblica Area I - prot.n.84302/2018/12B1/Area I^ O.S.P. del 22/12/2018 ad oggetto “ Festività natalizie 2018. Utilizzo prodotti pirotecnici”;
  • la direttiva del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77) BIS del 10/05/2019 ad oggetto “D.lgs 29 luglio 2015, n.123 (…). Limitazioni alla vendita – Direttive”;
  • la nota della Prefettura di Bari  del 10/12/2019 Prot.339522 che recepisce i contenuti della circolare del Ministero dell’Interno n.557/PAS/U/016643/XV.H.8 del 04/12/2019;
  • a Relazione istruttoria del Comando di Polizia Locale di Bari con prot.n. 349766  del 17 dicembre 2019
VISTO e RICHIAMATO ad ogni effetto il contenuto della circolare della Questura di Bari Cat.A.4/Gab./2019  del 11/12/2019 avente ad oggetto: “Festività natalizie e di fine anno 2019-2020. Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici Prevenzione e repressione degli illeciti in materia”;
 
PRESO ATTO della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi presso la Prefettura di Bari in data 20 dicembre 2019; 
 
RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n. 0351563 del 20 dicembre 2019 con cui risulta inviata al Prefetto copia della presente Ordinanza; 
 
CONSIDERATO CHE:
  • la repressione dei comportamenti innanzi enunciati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa attuale:
  • l’ordinanza de quo presenta degli elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali e che legittimano,quindi, il requisito della contingibilità; 
ORDINA
 
richiamato tutto quanto in premessa,
 
  1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23/12/2019 e fino a tutto il  01/01/2020, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015,  n.123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni,ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini  da  ballo  della  categoria  F1  di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett.a), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
  2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015,  n.123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di  libera  vendita,  in  luogo  pubblico  e  anche  in  luogo  privato  ove,  in  tale  ultimo  caso possano   verificarsi   ricadute   degli   effetti   pirotecnici   su   luoghi pubblici o  su  luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2019 ed il 1° gennaio 2020 a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
  3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre  ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
  4. Il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n,. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari  della licenza di cui all’art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;
  5. Il  divieto  di  cedere  a  qualsiasi  titolo  o  far  utilizzare  in  qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2  e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti   destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
  6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private,  finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari  vietati dalla presente ordinanza;
  7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire  dal 23/12/2019 e fino a tutto il  01/01/2020, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
 
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.  267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria  da € 25,00 ad € 500,00;
 
I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650,    678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.,  secondo la fattispecie ricorrente. 
Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori  violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita.
 
Le violazioni alla presente Ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.
 
RACCOMANDA
 
Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.
 
TRASMETTE
 
la presente ordinanza – ai fini dell’osservanza - a tutte le forze di Polizia, nonché agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a cui spetta l’accertamento e la contestazione, che potranno, ove necessario  per la   compiutezza   degli   accertamenti, effettuare riprese fotografiche e filmati, anche mediante apparecchiature speciali atte all’utilizzo notturno,  nonché utilizzare eventuali riprese - da chiunque altro effettuate - che consentano l’accertamento delle violazioni.
Quanto sopra nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dei Reg.ti UE n.2016/679 e n.2016/680. 
 
INFORMA
 
  • che il responsabile del procedimento è il dott. Michele Palumbo, Direttore Ripartizione  Polizia Municipale e Protezione Civile;
  • che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120  giorni  dalla  data di pubblicazione;
  • che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro  30 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line del Comune di  Bari.
 
Dal Palazzo di Città, 20 dicembre 2019                                                       
 
Il Sindaco
Ing. Antonio Decaro